per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  4
della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme  per  l'adeguamento  alle
disposizioni   dello   statuto   istitutivo   della   Corte    penale
internazionale), nella parte in cui non  prevedono  che  il  Ministro
della  giustizia  debba  immediatamente  trasmettere  al  Procuratore
generale  presso  la  Corte  d'appello  di  Roma  le   richieste   di
cooperazione della Corte penale internazionale, salvo  che  comunichi
alla stessa Corte d'appello la dichiarazione  motivata  di  non  dare
corso  a  tali  richieste  per  l'esigenza  di  tutela  di   principi
costituzionali preminenti; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11 e 13  della  legge  n.  237  del  2012,
sollevate, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma,  e  117,
primo comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  allo
statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale
ed allegati, adottato  dalla  Conferenza  diplomatica  delle  Nazioni
Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio  1999,
n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo  della  Corte
penale internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio,
del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga  la
posizione comune 2003/444/PESC, dalla Corte d'appello di Roma, quarta
sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                   Giovanni PITRUZZELLA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA