per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4
della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle
disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro
della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore
generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di
cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi
alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare
corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi
costituzionali preminenti;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012,
sollevate, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione allo
statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale
ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni
Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999,
n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte
penale internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio,
del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la
posizione comune 2003/444/PESC, dalla Corte d'appello di Roma, quarta
sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA