LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
  proposto  da: Thuile Rudolf, elettivamente domiciliato in Roma, via
  F.   Confalonieri,   5,  presso  l'avvocato  Manzi  Luigi,  che  lo
  rappresenta  e  difende  unitamente  all'avvocato Volgeer Reinhart,
  giusta delega a margine del ricorso - ricorrente - contro comune di
  Terlano  -  intimato - e sul secondo ricorso n. 14920/1998 proposto
  da:   comune  di  Terlano,  in  persona  del  sindaco  pro-tempore,
  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via  E.  Pimentel, 2, presso
  l'avvocato  Michele  Costa, che lo rappresenta e difende unitamente
  all'avvocato   Barbato   Mario,   giusta   mandato  a  margine  del
  controricorso e ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente
  incidentale - contro Thuile Rudolf - intimato - avverso la sentenza
  n. 47/1998  della  Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di
  Bolzano, depositata il 26 febbraio 1998;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
  22 settembre 1999 dal consigliere dott. Pasquale Reale;
    Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
  Antonio Buonajuto che ha concluso per l'eccezione di illegittimita'
  cost. art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per
  contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.;
    Con  decreto  del  17 novembre 1994, emesso ai sensi dell'art. 5,
  l.p.  15 aprile 1991, n. 10, il presidente della giunta provinciale
  di   Bolzano   determinava   in  lire  109.422.460  l'idennita'  di
  espropriazione  spettante a Rudolf Thuile proprietario pro-quota di
  un'area espropriata dal comune di Terlano.
    Il  Thuile  proponeva  opposizione  alla  stima sostenendo che il
  valore  di  lire 130.000 il mq, attribuito al suolo ubicato in zona
  di  espansione  destinata  all'edilizia  abitativa  agevolata,  era
  inadeguato.
    Il comune resisteva.
    Con sentenza del 26 febbraio 1998 la Corte d'appello, determinava
  in  lire  108.501.912  l'indennita'  spettante al Thuile. Dopo aver
  accertato a mezzo di consulenza tecnica che il valore dell'area era
  di  lire  600.000  il  mq,  la  corte  di  merito,  in applicazione
  dell'art.   16,   d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 504,  determinava
  l'indennita'  riducendola  ad  un  importo  pari al valore indicato
  nell'ultima   dichiarazione  presentata  dell'espropriato  ai  fini
  dell'imposta comunale sugli immobili (lire 109.020 il mq).
    Il Thuile ha proposto ricorso per cassazione.
    Il comune di Terlano ha resistito con controricorso e ha proposto
  ricorso incidentale condizionato.
    Questa  corte  ritiene opportuno sollevare d'ufficio la questione
  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 16, legge n. 504/1992 in
  riferimento agli artt. 42 e 3 Cost.
    Sulla rilevanza della questione si osserva:
        l'art.   16,   d.lgs.   n. 504/1992   prevede,   in  caso  di
  espropriazione  di  area fabbricabile, la riduzione dell'indennita'
  in  misura pari all'importo indicato nella denuncia I.C.I., qualora
  il   valore   dichiarato   risulti   inferiore   all'indennita'  di
  espropriazione   determinata  secondo  i  criteri  stabiliti  dalle
  disposizioni  vigenti.  Nel  caso  in  esame  l'importo  dichiarato
  dall'espropriato  ai  fini  dell'I.C.I.  e'  notevolmente inferiore
  all'indennita'  determinata con i criteri indicati dall'art. 5-bis,
  legge n. 359/1992.
    Le  considerazioni  del ricorrente, quando sostiene che la citata
  disposizione  sanzionatoria  non  si applica "ai terreni siti nella
  provincia autonoma di Bolzano", che "gode di competenza legislativa
  primaria  in tema di espropriazione per pubblica utilita' per tutte
  le  materie  di  competenza provinciale" ai sensi dell'art. 8 n. 22
  dello  statuto approvato con d.P.R. n. 670/1972, non possono essere
  condivise.
    La funzione legislativa riservata alla ragione a statuto speciale
  deve  essere  svolta "in armonia ... delle norme fondamentali delle
  riforme  economico-sociali  della Repubblica" (art. 4, primo comma,
  d.P.R.  n. 670/1972).  Il d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 504,  sul
  "riordino  della  finanza  degli enti territoriali" - che introduce
  l'imposta  comunale  sugli  immobili  e  disciplina (art. 16) anche
  l'indennita'   di   espropriazione  -  e'  indiscutibilmente  legge
  fondamentale  di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica, in
  considerazione del contenuto e degli scopi che si prefigge.
    La  legge,  pertanto  -  anche  nella  parte  in  cui aggancia la
  determinazione dell'indennita' di espropriazione alla dichiarazione
  del  valore dell'immobile ai fini dell'imposta - trova applicazione
  nella regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, ancorche' gli
  artt. 4 e 8 dello statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670/1972
  riservino la materia dell'espropriazione per pubblica utilita' alla
  potesta'  legislativa  della  regione  e  delle  province di Trento
  e Bolzano.
    E',   pertanto,   rilevante  la  questione  di  costituzionalita'
  dell'art.  16,  legge  n. 504/1992,  che  questa Corte - come altre
  corti  di  merito  (Corte  d'appello  di Genova del 15 aprile 1999,
  Gazzetta  Ufficiale  -  prima  serie  speciale - n. 27/1999 e Corte
  d'Appello  di  Trieste  del  18 dicembre 1998, Gazzetta Ufficiale -
  prima   serie  speciale  -  n. 19/1999)  -  intende  sollevare  con
  riferimento agli artt. 42 e 3 Cost.
    E'  opportuno avvertire che la norma non consente interpretazione
  diversa  da  quella risultante dalla sua univoca dizione letterale,
  tale da rendere il precetto legislativo conforme a Costituzione.
    L'art.  16,  legge  n. 504/1992  "indennita'  di  espropriazione"
  dispone  che  "in  caso  di  espropriazione  di  area  fabbricabile
  l'indennita'  e'  ridotta  ad  un  importo  pari al valore indicato
  nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai
  fini  dell'applicazione  dell'imposta  (I.C.I.)  qualora  il valore
  dichiarato   risulti  inferiore  all'indennita'  di  espropriazione
  determinata   secondo   i   criteri  stabiliti  dalle  disposizioni
  vigenti".
    Il   legislatore   perseguendo   lo   scopo   di   sanzionare  le
  dichiarazioni infedeli dei contribuenti, introduce, in concreto, un
  differente   sistema   di  determinazione  dell'indennita'  che,  a
  giudizio di questo collegio, viola i criteri di indennizzo previsti
  dal terzo comma dell'art. 42 Cost.
    La Corte costituzionale, in tema di indennita' di espropriazione,
  ha  affermato  che  l'indennizzo  deve  pur sempre rappresentare un
  serio   ristoro   del   pregiudizio   economico   risultante  dalla
  espropriazione e non puo' essere quindi fissato in misura irrisoria
  o meramente simbolica (n. 5/1980).
    Inoltre,  giudicando  manifestamente  infondata  la  questione di
  legittimita'  costituzionale della disciplina per la determinazione
  dell'indennita'  introdotta con l'art. 5-bis, legge n. 359/1992, ha
  osservato che nei criteri mediati introdotti da alcune leggi (legge
  n. 2898/885,   legge   n. 981/1931)   sussiste   un   indefettibile
  riferimento   ...   al  valore  del  bene  in  relazione  alle  sue
  caratteristiche  essenziali, con la conseguenza che risulta violato
  il  canone di congruita' ex art. 42 Cost., ove si adotti un diverso
  criterio  che  prescinde  del tutto da tale valore venale (C. cost.
  n. 283/1993).
    Orbene, ad avviso di questa Corte, non e' coerente con i riferiti
  principi    una    disposizione    che,   per   la   determinazione
  dell'indennita',  adotti  un  criterio avulso dalle caratteristiche
  essenziali del bene senza alcun riferimento al suo effettivo valore
  venale  e  non assicuri all'espropriato un indennizzo congruo serio
  ed  adeguato  che si avvicini alla realta' ed attualita' dei valori
  economici (C. cost. n. 160/1981).
    Tale  deve  ritenersi  un'indennita'  determinata  in  base  alla
  dichiarazione resa dal contribuente a fini tributari.
    Il  dichiarante  -  prescindendo  dall'eventuale suo proposito di
  denunziare un valore inadeguato - e' privo di riferimenti catastali
  (come  si verifica per la denuncia di fabbricati) e puo', pertanto,
  incorrere  in  errore  ed  indicare  un importo che non rappresenta
  l'effettivo valore del bene, necessario elemento di riferimento per
  la determinazione dell'indennita' di espropriazione.
    Al  fine  di  qualificare  la natura dell'area e di stabilirne il
  valore  venale  in  comune  commercio  -  avendo riguardo alla zona
  territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilita', alla
  destinazione  d'uso  consentita, agli oneri per eventuali lavori di
  adattamento  del  terreno  necessari  per la costruzione, ai prezzi
  rilevati   sul  mercato  della  vendita  di  aree  aventi  analoghe
  caratteristiche  (art.  5,  quinto  comma, della stessa legge) - e'
  indispensabile  una competenza, propria degli uffici catastali, che
  non puo' essere richiesta al contribuente.
    Anche   con   riferimento   all'art.   3  Cost.,  si  rileva  non
  manifestamente   infondata   la  questione  di  legittimita'  della
  disposizione in esame.
    La norma determina un'irragionevole disparita' di trattamento tra
  chi  subisce  il  regolare  procedimento  di espropriazione - ed e'
  eventualmente   soggetto   alla  riduzione  stabilita  dalla  norma
  punitiva  in esame prevista solo per l'indennita' di espropriazione
  -  e  chi  viene  privato  del  suolo  in  seguito ad irreversibile
  trasformazione  dell'area, nei cui confronti non trova applicazione
  la disposizione.
    Altro  profilo  di  irragionevole  disparita'  di trattamento tra
  espropriati   puo'  ravvisarsi  tra  coloro  che  hanno  omesso  di
  denunziare  l'immobile  (evasori  totali  per  i quali la norma non
  trova applicazione) ed espropriati che, avendo dichiarato un valore
  insufficente,   hanno   comunque  indicato  un  parametro  cui  far
  riferimento  per  la  determinazione dell'indennita'. Questi ultimi
  subiranno un danno ulteriore rispetto a quello che la violazione di
  carattere    tributario   per   infedele   dichiarazione   comporta
  (accertamento maggiorato e pagamento delle relative sanzioni).