LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 10804/1998
depositato il 27 marzo 1998 avverso avv. di accert. n. 18571 - TOSAP.
1996,   contro  comune  di  Valmontone,  proposto  da:  ENEL  s.p.a.,
residente  a  Roma  in  Largo Lamberto Loria n. 3, difeso da dott.ssa
Cilurzo Stefania, residente a Roma in Largo L. Loria n. 3.
    Con  ricorso 27 marzo 1998 l'ENEL s.p.a. ha impugnato l'avviso di
accertamento  n. 18571  del  comune  di  Valmontone  notificato il 13
gennaio  1998  per  omesso  versamento  della  TOSAP per l'anno 1996.
Deduce la ricorrente che gli art. 46 e 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15
novembre  1993,  n. 507, che determinano i criteri per l'applicazione
della  tassa  per  l'occupazione  del  sottosuolo  e  soprassuolo con
conduttore, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio
ed  alla  manutenzione  delle reti di erogazione di pubblici servizi,
sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della
Costituzione  poiche'  la legge 23 ottobre 1992, n. 42, art. 4, comma
4, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno a piu'
decreti  legislativi  diretti  alla  revisione  ed armonizzazione dei
tributi  degli  enti  locali,  con effetto dal 1o gennaio 1994, aveva
stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi
ed  aree  pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province dovesse
avvenire  in  modo  da  realizzare  una  piu' adeguata rispondenza al
beneficio  economico  ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni
in  non  piu'  di  cinque  classi  ed in modo che, per le occupazioni
permanenti,  le  variazioni  in  aumento  non  potessero  superare il
cinquanta  per  cento  delle misure massime di tassazione vigente. Al
contrario  le  norme  delegate  non  avevano  rispettato  i criteri e
principi   direttivi   in   quanto,  con  particolare  riguardo  alle
occupazioni  permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima
della  tassazione  in modo identico per tutti i comuni e le province,
senza  tenere  conto  del  diverso beneficio economico che le aziende
erogatrici di servizi pubblici potevano realizzare in una zona urbana
densamente  popolata,  ovvero,  in  comuni  agricoli  o  montani  con
pochissime  e  modestissime  utenze  sparpagliate  in  un  vastissimo
territorio;  non  avevano  diviso  i  comuni  in classi e non avevano
rispettato  l'aumento  massimo  della  tassazione  del  50  per cento
rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993.
    Questa  commissione con precedente ordinanza ha gia' rilevato che
la  questione  di illegittimita' costituzionale sollevata dalIENEL e'
rilevante nella causa in oggetto.
    Infatti,  se  venisse  accolta, determinerebbe il venire meno dei
criteri  di  tassazione  delle  occupazioni  del  soprassuolo  e  del
sottosuolo con linee elettriche, nella specie applicati dal comune di
Valmontone    con    conseguente   illegittimita'   dell'accertamento
impugnato, che dovrebbe essere annullato.
    Ha  altresi'  rilevato  che  la  questione  non e' manifestamente
infondata.
    Il  legislatore  delegato,  al  fine  di rideterminare le tariffe
della  cosiddetta Tosap, doveva nella specie operare secondo le linee
direttive fissate dall'art. 4, comma 4, della legge delega n. 421 del
1992,  che  si  articolavano  in quattro punti, di cui interessano in
modo particolare i primi due e cioe':
        1)  rideterminazione  delle  tariffe  al  fine  di  una  piu'
adeguata  rispondenza  al  beneficio  economico ritraibile nonche' in
relazione  alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi.
Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno
superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente;
        2)  introduzione di forme di determinazione forfettaria della
tassa  per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi.
    Orbene,  il  legislatore  delegato, nella formulazione del d.lgs.
n. 507  del  15  novembre  1993, ha ritenuto di doversi conformare ai
criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe
relative  all'occupazione  di  spazi  ed  aree pubbliche permanenti o
temporanee,  mentre  per  le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
stradale  con  cavi  o condutture ha ritenuto di essere completamente
libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi
omesso,   nella   esplicitazione   degli   artt. 46  e  47,  che  qui
interessano,  costituendo  la  base  normativa  da  cui  e' scaturito
l'accertamento  tributario impugnato, di dividere i comuni in classi,
di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il
limite  massimo della variazione in aumento del 50 per cento rispetto
alla tassazione precedentemente in vigore.
    Si  tratta  quindi  di verificare se il legislatore delegato, nel
determinare   la   tassa  per  l'occupazione  del  sottosuolo  o  del
soprassuolo,  laddove  non ha sicuramente rispettato i criteri di cui
al  punto  1  appena  citato  si sia posto in contrasto con i criteri
della   legge   delega   e  quindi  con  l'art. 76,  comma  1,  della
Costituzione.
    Ritiene  questa  commissione  che  la  legge  delega,  fissando i
criteri  di  cui  al  punto  1,  abbia  voluto fissare delle linee di
carattere  generale,  applicabili  in ogni caso e per tutti i tipi di
occupazione,  dettando  poi un ulteriore criterio integrativo (quello
dei  parametri  significativi)  per  le  specifiche  occupazioni  del
soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture.
    Sotto   tale  profilo  la  questione  non  appare  manifestamente
infondata.
    Il  sospetto  del  sollevato vizio di illegittimita' pare potersi
desumere  dalla  stessa  Corte  costituzionale  che,  investita della
questione  anche  da  parte  di  altre  commissioni  tributarie,  con
ordinanza n. 120 del 24 marzo 1999, riuniti i giudizi e richiamato lo
ius  superveniens  costituito  dall'art. 31, comma 27, della legge 23
dicembre  1998,  n. 448,  che  consente  a  comuni  e province "Per i
rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi
ed  aree  pubbliche  di  cui  al  capo  II del decreto legislativo 15
novembre  1993, n. 507, di disporre, con propria deliberazione, anche
con effetto retroattivo, le agevolazioni previste dall'art. 17, comma
63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' determinare criteri e
modalita' di defiizione agevolata", ha restituito gli atti ai giudici
rimettenti  per  un riesame della rilevanza delle sollevate questioni
di costituzionalita' alla luce della normativa sopravvenuta.
    Questa  commissione  con  la  ordinanza richiamata ha invitato la
societa'  ricorrente  ad  interpellare  il comune di Valmontone sulle
iniziative  intraprese o che lo stesso avesse inteso intraprendere in
base  all'art. 31 comma 27 della legge n. 448/1998 per la definizione
agevolata  della  controversie  inerenti  ai  rapporti  non  conclusi
relativi alla Tosap.
    Senonche'   all'udienza  del  13  ottobre  2000  le  parti  hanno
concordemente  dato atto che nessuna iniziativa in tal senso e' stata
assunta dal comune.
    Pertanto   e'   necessario   rimettere   gli   atti   alla  Corte
costituzionale non apparendo la questione manifestamente infondata.