LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 10804/1998 depositato il 27 marzo 1998 avverso avv. di accert. n. 18571 - TOSAP. 1996, contro comune di Valmontone, proposto da: ENEL s.p.a., residente a Roma in Largo Lamberto Loria n. 3, difeso da dott.ssa Cilurzo Stefania, residente a Roma in Largo L. Loria n. 3. Con ricorso 27 marzo 1998 l'ENEL s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 18571 del comune di Valmontone notificato il 13 gennaio 1998 per omesso versamento della TOSAP per l'anno 1996. Deduce la ricorrente che gli art. 46 e 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che determinano i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con conduttore, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della Costituzione poiche' la legge 23 ottobre 1992, n. 42, art. 4, comma 4, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno a piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1o gennaio 1994, aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province dovesse avvenire in modo da realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il cinquanta per cento delle misure massime di tassazione vigente. Al contrario le norme delegate non avevano rispettato i criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle occupazioni permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima della tassazione in modo identico per tutti i comuni e le province, senza tenere conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di servizi pubblici potevano realizzare in una zona urbana densamente popolata, ovvero, in comuni agricoli o montani con pochissime e modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo territorio; non avevano diviso i comuni in classi e non avevano rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50 per cento rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993. Questa commissione con precedente ordinanza ha gia' rilevato che la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalIENEL e' rilevante nella causa in oggetto. Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche, nella specie applicati dal comune di Valmontone con conseguente illegittimita' dell'accertamento impugnato, che dovrebbe essere annullato. Ha altresi' rilevato che la questione non e' manifestamente infondata. Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della cosiddetta Tosap, doveva nella specie operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4, della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioe': 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi. Orbene, il legislatore delegato, nella formulazione del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo stradale con cavi o condutture ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi omesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, che qui interessano, costituendo la base normativa da cui e' scaturito l'accertamento tributario impugnato, di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50 per cento rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. Si tratta quindi di verificare se il legislatore delegato, nel determinare la tassa per l'occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, laddove non ha sicuramente rispettato i criteri di cui al punto 1 appena citato si sia posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, comma 1, della Costituzione. Ritiene questa commissione che la legge delega, fissando i criteri di cui al punto 1, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture. Sotto tale profilo la questione non appare manifestamente infondata. Il sospetto del sollevato vizio di illegittimita' pare potersi desumere dalla stessa Corte costituzionale che, investita della questione anche da parte di altre commissioni tributarie, con ordinanza n. 120 del 24 marzo 1999, riuniti i giudizi e richiamato lo ius superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che consente a comuni e province "Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di disporre, con propria deliberazione, anche con effetto retroattivo, le agevolazioni previste dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' determinare criteri e modalita' di defiizione agevolata", ha restituito gli atti ai giudici rimettenti per un riesame della rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalita' alla luce della normativa sopravvenuta. Questa commissione con la ordinanza richiamata ha invitato la societa' ricorrente ad interpellare il comune di Valmontone sulle iniziative intraprese o che lo stesso avesse inteso intraprendere in base all'art. 31 comma 27 della legge n. 448/1998 per la definizione agevolata della controversie inerenti ai rapporti non conclusi relativi alla Tosap. Senonche' all'udienza del 13 ottobre 2000 le parti hanno concordemente dato atto che nessuna iniziativa in tal senso e' stata assunta dal comune. Pertanto e' necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale non apparendo la questione manifestamente infondata.