ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge della Regione Siciliana approvata il 23 dicembre 1997, recante "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operanti in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 31 dicembre 1997, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1998. Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Udito l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n. 2 del 1998) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), per violazione degli artt. 14 e 17 dello statuto speciale, nonche' dell'art. 114 della Costituzione. In particolare, il ricorrente, ha impugnato l'art. 11, comma 6, della predetta legge, nella parte in cui proroga, ulteriormente, al 31 dicembre 1998, il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' prorogato alla data del 31 dicembre 1997. Tale previsione, secondo il ricorrente, limitandosi ad un episodico ed irragionevole intervento sui termini senza alcun carattere di organicita' nella materia, opera una estemporanea modifica nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia delle fonti, con evidente violazione delle norme dinanzi riportate. 2. - Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998) omettendo la previsione dell'art. 11, comma 6, con conseguente cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale, con riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale ed all'art. 114 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia). La legge sopra menzionata e' stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998). L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999). Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.