ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma  6,
 della  legge  della  Regione Siciliana approvata il 23 dicembre 1997,
 recante "Disposizioni in materia di lavoro e  occupazione.  Norme  di
 proroga  e  di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma
 dei carabinieri  operanti  in  Sicilia",  promosso  con  ricorso  del
 Commissario  dello  Stato  per la Regione Siciliana, notificato il 31
 dicembre 1997, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998 ed iscritto
 al n. 2 del registro ricorsi 1998.
   Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Udito  l'Avvocato  dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n.  2
 del 1998) il Commissario dello Stato  per  la  Regione  Siciliana  ha
 sollevato  in via principale questione di legittimita' costituzionale
 della disposizione di cui all'art. 11, comma 6, della legge approvata
 dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997  (Disposizioni
 in   materia   di  lavoro  e  occupazione.  Norme  di  proroga  e  di
 finanziamento  degli  oneri  per   il   contingente   dell'Arma   dei
 carabinieri  operante in Sicilia), per violazione degli artt. 14 e 17
 dello statuto speciale, nonche' dell'art. 114 della Costituzione.
   In particolare, il ricorrente, ha impugnato  l'art.  11,  comma  6,
 della  predetta  legge, nella parte in cui proroga, ulteriormente, al
 31 dicembre 1998, il termine previsto dal comma  37,  dell'art.    2,
 lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' prorogato alla
 data del 31 dicembre 1997.
   Tale previsione, secondo il ricorrente, limitandosi ad un episodico
 ed  irragionevole  intervento  sui  termini  senza alcun carattere di
 organicita' nella materia, opera una estemporanea modifica nel  corpo
 della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia
 delle fonti, con evidente violazione delle norme dinanzi riportate.
   2.   -   Con   memoria   depositata   in  prossimita'  dell'udienza
 l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente
 della Regione Siciliana ha promulgato la legge  impugnata  (legge  23
 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
 Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998) omettendo la previsione dell'art.
 11, comma 6, con conseguente cessazione della materia del contendere.
                        Considerato in diritto
   Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in
 via  principale,  con  riferimento  agli  artt. 14 e 17 dello statuto
 speciale  ed  all'art.   114   della   Costituzione,   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  comma  6,  della  legge
 approvata dall'Assemblea regionale  siciliana  il  23  dicembre  1997
 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga di
 finanziamento   degli   oneri   per   il  contingente  dell'Arma  dei
 carabinieri operante in Sicilia).
   La legge sopra menzionata e'  stata,  peraltro,  fatta  oggetto  di
 promulgazione   parziale   da  parte  del  Presidente  della  Regione
 Siciliana,  con  omissione  delle   disposizioni   censurate   (legge
 regionale  23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
 della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998).
   L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si  esercita
 necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale rispetto al testo
 deliberato  dall'Assemblea  regionale,  preclude  definitivamente  la
 possibilita'  che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
 promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualsiasi   efficacia,
 privando  di  oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (v.,
 da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
   Deve,  pertanto,  dichiararsi  la  cessazione  della  materia   del
 contendere del presente giudizio.