ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  6,  comma
 1, e 7 della legge della Regione Siciliana, approvata il 22 settembre
 1998,  recante  "Disposizioni  finanziarie  urgenti per l'anno 1998",
 promosso con ricorso del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
 Siciliana, notificato il 29 settembre 1998, depositato in cancelleria
 il 9 ottobre 1998 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1998.
   Udito    nell'udienza  pubblica  del  12  ottobre  1999  il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Udito    l'Avvocato  dello  Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per   il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric.  n.
 39 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana  ha
 sollevato   questione   di   legittimita'  costituzionale  di  alcune
 disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
 il 22 settembre 1998 (Disposizioni  finanziarie  urgenti  per  l'anno
 1998).  In  particolare,  il  ricorrente ha impugnato, per violazione
 dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 5 della predetta  legge,  che
 dispone l'autorizzazione alla assunzione di personale presso gli enti
 locali,  prevedendo che, nella ipotesi di delibere, adottate entro il
 31 dicembre 1995, di assunzione in servizio del personale precario di
 cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, annullate
 dall'organo di controllo, ma  successivamente  reiterate  e  divenute
 esecutive,  gli stessi enti locali, ove abbiano presentato istanza di
 finanziamento  (ai  sensi  dell'art.  57  della  legge  regionale   1
 settembre  1993,  n.  25) nello stesso anno di esecutivita' dell'atto
 deliberato, e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono  autorizzati
 ad   assumere   detto  personale.    Ad  avviso  del  ricorrente,  le
 motivazioni di natura assistenziale, che ispirano tale  disposizione,
 non   sarebbero   sufficienti   a   rendere   legittimo  l'intervento
 legislativo de quo adottato in  assenza  di  una  previa  valutazione
 della   disponibilita'   dei  posti  in  organico,  ne'  in  sede  di
 discussione  in  aula,  ne'  attraverso   i   chiarimenti   richiesti
 all'amministrazione regionale. Sono, altresi', oggetto di censura gli
 artt.  6,  comma  1,  e  7 della stessa legge. Il primo, impugnato in
 riferimento agli artt. 97 e  113  della  Costituzione,  contiene  una
 disposizione  di sanatoria delle situazioni di illegittimita' facenti
 capo ai  lavoratori  dipendenti  da  societa'  operanti  nel  settore
 zolfifero  dismesse,  che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale
 n. 27 del 1984, avevano avuto riconosciuta la  facolta'  di  opzione,
 previa  risoluzione del rapporto di lavoro, tra un'indennita' mensile
 di prepensionamento ovvero  un'indennita'  una  tantum  ma,  anziche'
 effettuare  tale  scelta  all'atto  della  risoluzione  del rapporto,
 avevano richiesto ed ottenuto la indennita'  una  tantum  durante  il
 periodo  di  prepensionamento.  Di qui il sospetto di contrasto della
 norma impugnata con gli artt. 97 e 113 della Costituzione.
   Quanto all'art. 7 della legge, esso viene impugnato per  violazione
 degli   artt.   3   e  97  della  Costituzione,  per  la  illegittima
 posposizione dell'interesse pubblico a quello privato, che si sarebbe
 operata  attraverso  la  autorizzazione  all'EMS  -  Ente   Minerario
 Siciliano  -, soppresso e messo in liquidazione, a rinunciare a tutte
 le  cause  promosse  in  materia  di  lavoro,  relative  a  personale
 dipendente  o  dismesso, e procedere al tentativo di transazione, con
 fissazione, peraltro, di limiti all'esercizio  di  tale  facolta'  di
 transazione.
   2.  -  In data 9 ottobre 1998, il Presidente della Giunta regionale
 ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998),  con  l'omissione
 delle  previsioni  di cui alle disposizioni censurate dal Commissario
 dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
   3. - Nell'imminenza della  data  fissata  per  l'udienza  pubblica,
 l'Avvocatura  generale  dello Stato ha depositato, per il Commissario
 dello Stato della Regione Siciliana, una memoria con la quale  deduce
 che,  in  seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge
 impugnata,  e'  divenuta   impossibile   una   autonoma,   successiva
 promulgazione     delle    disposizioni    censurate,    e    chiede,
 conseguentemente,  che  sia  dichiarata  cessata   la   materia   del
 contendere.
                         Considerato in diritto
   Il  Commissario  dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,
 in via  principale,  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, degli artt. 5, 6,
 comma 1, e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
 il  22  settembre  1998  (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno
 1998).
   La legge sopra menzionata e'  stata,  peraltro,  fatta  oggetto  di
 promulgazione   parziale   da  parte  del  Presidente  della  Regione
 Siciliana,  con  omissione  delle   disposizioni   censurate   (legge
 regionale  9 ottobre 1998, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998).
   L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si  esercita
 necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale rispetto al testo
 deliberato  dall'Assemblea  regionale,  preclude  definitivamente  la
 possibilita'  che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
 promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualsiasi   efficacia,
 privando  di  oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (v.,
 da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
   Deve,   pertanto,  dichiararsi  la  cessazione  della  materia  del
 contendere del presente giudizio.