ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
 sorto a  seguito  della  prosecuzione  del  procedimento  penale  nei
 confronti  del senatore Salvatore Frasca per le opinioni espresse nei
 confronti del Procuratore della Repubblica  presso  il  Tribunale  di
 Castrovillari, nonostante la delibera del Senato della Repubblica del
 29   gennaio  1997  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
 espresse dal parlamentare, promosso  con  ricorso  del  Senato  della
 Repubblica,  notificato il 23 gennaio 1999, depositato in Cancelleria
 il 27 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1999.
   Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Con il ricorso in epigrafe, il Senato della Repubblica, in
 persona del suo Presidente ha promosso, a norma dell'art.  134  della
 Costituzione  e  dell'art.  37  della  legge  11  marzo  1953, n. 87,
 conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato  nei  confronti  del
 giudice  per  le  indagini preliminari del Tribunale di Messina e del
 Tribunale di Messina, Sezione penale.
   1.1. - Quanto  alla  vicenda  da  cui  trae  origine  il  sollevato
 conflitto,   il   ricorrente   rammenta  che,  a  seguito  di  talune
 dichiarazioni rese, nel corso  di  un'intervista  televisiva,  veniva
 formulata  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  del senatore Salvatore
 Frasca per il reato di diffamazione aggravata a mezzo  stampa  (artt.
 99  e  595,  terzo comma, del codice penale e 30 della legge 6 agosto
 1990, n. 223).
   A seguito di cio', il  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
 Tribunale  di  Messina  disponeva,  ai  sensi dell'art. 2 del d.-l. 6
 settembre 1996, n. 466, la trasmissione degli atti  del  procedimento
 penale  al Senato della Repubblica, sospendendo il processo sino alla
 deliberazione in materia di insindacabilita' e, comunque,  non  oltre
 il termine di 90 giorni.
   L'Assemblea  del  Senato,  in  data  29  gennaio  1997, deliberava,
 conformemente alla proposta formulata dalla Giunta delle  elezioni  e
 delle  immunita' parlamentari, l'insindacabilita', ai sensi dell'art.
 68 della Costituzione, delle opinioni espresse  dal  senatore  Frasca
 nel corso della predetta intervista, dandone comunicazione ufficiale,
 tramite  il  proprio  Presidente, al predetto giudice per le indagini
 preliminari con lettera del 31 gennaio 1997.
   Malgrado cio', con decreto del 7 marzo  1997,  veniva  disposto  il
 giudizio  nei confronti del menzionato parlamentare e fissata, per il
 5 febbraio 1998, l'udienza davanti al Tribunale di  Messina,  Sezione
 penale;  udienza  rinviata,  una  prima  volta,  al  1 giugno 1998 e,
 successivamente, al 19 gennaio 1999.
   Di  qui  la  proposta  della  Giunta  di  sollevare  conflitto   di
 attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  in  relazione  ai  predetti
 provvedimenti adottati dal giudice per le  indagini  preliminari  del
 Tribunale  di  Messina e dalla Sezione penale dello stesso Tribunale;
 proposta approvata all'unanimita' dall'Assemblea, in  data  8  luglio
 1998.
   1.2.  -  Con  il  presente  ricorso  il  Senato della Repubblica ha
 chiesto, quindi, a questa Corte di:
     "a) dichiarare che spetta al Senato della  Repubblica  dichiarare
 l'insindacabilita'   ai   sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della
 Costituzione, delle dichiarazioni formulate dal  senatore  Frasca  ed
 oggetto di procedimento penale davanti al Tribunale di Messina;
     b)   dichiarare  che  non  spetta  al  giudice  per  le  indagini
 preliminari ed alla Sezione penale dello stesso Tribunale di  Messina
 proseguire    il    procedimento    penale,   senza   dichiarare   il
 proscioglimento dell'imputato;
     c)  annullare  conseguentemente  i  provvedimenti  di  rinvio   a
 giudizio,  di  fissazione  dell'udienza  per  il dibattimento ed ogni
 altro  atto  diretto  a  consentire  la  prosecuzione  del   medesimo
 procedimento penale a carico del senatore Frasca".
   2.  -  Il  conflitto  e'  stato  dichiarato ammissibile, in sede di
 delibazione preliminare ai sensi dell'art. 37 della legge n.  87  del
 1953, con ordinanza n. 471 del 1998.
   Il  ricorso  e  la  menzionata ordinanza sono stati notificati, nel
 termine  assegnato,  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
 Tribunale  di  Messina ed al Tribunale di Messina, Sezione penale; le
 medesime autorita' giudiziarie non si sono costituite in giudizio.
   3. - Nell'imminenza dell'udienza la parte ricorrente ha  depositato
 memoria  illustrativa  con  la  quale  evidenzia  che, nelle more del
 presente giudizio per conflitto  di  attribuzione,  il  Tribunale  di
 Messina  ha  pronunciato,  in data 5 luglio 1999, la sentenza n. 227,
 depositata il successivo 20 luglio e passata in giudicato, la  quale,
 nell'assolvere  il  senatore  Salvatore  Frasca dal reato ascrittogli
 "perche' non punibile ai  sensi  dell'art.  68  della  Costituzione",
 rileva   che  "il  potere  di  giudicare  circa  la  sussistenza  dei
 presupposti per l'applicazione  dell'immunita'  di  cui  all'art.  68
 della   Costituzione,   spetta   alla   Camera  di  appartenenza  del
 parlamentare", sicche' ove  quest'ultima  "eserciti  tale  potere  il
 giudice  ha  l'obbligo di prendere atto della decisione e pronunciare
 sentenza di assoluzione".
   Ad avviso del ricorrente, "ne deriva la  cessazione  della  materia
 del   contendere   nel   conflitto",   in  quanto  "il  Tribunale  ha
 riconosciuto e confermato la spettanza al Senato della  competenza  a
 dichiarare  l'insindacabilita'  ed  a  vincolare  a  tale valutazione
 l'autorita' giudiziaria (fatta salva la possibilita' di  quest'ultima
 di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione)".
   Peraltro,  sostiene  ancora  il  ricorrente  che,  ove la Corte non
 ritenesse "assorbite" dalla predetta sentenza le  richieste  avanzate
 con il ricorso, dovrebbe addivenirsi all'annullamento degli impugnati
 atti  del  procedimento  penale,  in quanto lesivi delle attribuzioni
 riconosciute al Senato dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
   Conclude, quindi, la memoria chiedendo che la  Corte  "accerti  che
 spetta  al  Senato  dichiarare  la  sussistenza  dei  presupposti  di
 insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, nel caso di specie"
 e, "su questo presupposto", valuti "la sussistenza  della  cessazione
 della  materia  del  contendere,  con  particolare  riferimento  alla
 decisione del Tribunale di Messina di non contestare in questa  sede,
 mediante  proposizione di conflitto di attribuzione, la deliberazione
 dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997".
                         Considerato in diritto
   1. -  Con il sollevato conflitto di attribuzione  il  Senato  della
 Repubblica  si  duole  che il giudice per le indagini preliminari del
 Tribunale di Messina e il  medesimo  Tribunale  di  Messina,  Sezione
 penale, abbiano proceduto nei confronti del senatore Salvatore Frasca
 per  il  reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, a seguito di
 talune dichiarazioni rese  nel  corso  di  un'intervista  televisiva,
 nonostante  che  il fatto oggetto dell'imputazione avesse, gia' prima
 del  rinvio  a  giudizio,  formato  oggetto  della  deliberazione  di
 insindacabilita'  adottata dallo stesso Senato il 29 gennaio 1997, ai
 sensi dell'art.  68, primo comma, della Costituzione.
   Il ricorrente, nel richiamare la giurisprudenza  di  questa  Corte,
 osserva che la deliberazione assunta dalla Camera di appartenenza del
 parlamentare,  ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, ha l'effetto
 di inibire l'instaurazione o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di
 responsabilita' per i fatti che sono stati ritenuti,  a  mente  della
 surrichiamata    norma    costituzionale,    insindacabili,    salva,
 naturalmente, la facolta' del giudice procedente  di  provocare  esso
 stesso  il  controllo  della Corte costituzionale sulla "correttezza"
 della deliberazione di insindacabilita'.
   2. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il  Senato
 della   Repubblica   ha   fatto   presente  che,  nel  frattempo,  e'
 intervenuta, da parte del Tribunale  sopra  menzionato,  sentenza  di
 assoluzione  del  senatore  Frasca,  la  quale,  nel dichiararlo "non
 punibile ai sensi dell'art. 68 della Costituzione",  rileva  che  "il
 potere   di  giudicare  circa  la  sussistenza  dei  presupposti  per
 l'applicazione dell'immunita' di cui all'art. 68 della  Costituzione,
 spetta  alla  Camera  di  appartenenza del parlamentare", sicche' ove
 quest'ultima  "eserciti  tale  potere  il  giudice  ha  l'obbligo  di
 prendere atto della decisione e pronunciare sentenza di assoluzione".
   Ad  avviso del ricorrente tale pronunzia, con la quale il Tribunale
 "ha riconosciuto e confermato la spettanza al Senato della competenza
 a dichiarare l'insindacabilita' ed a  vincolare  a  tale  valutazione
 l'autorita'  giudiziaria (fatta salva la possibilita' di quest'ultima
 di  sollevare  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione)",  potrebbe
 costituire  il  "presupposto"  per  valutare  "la  sussistenza  della
 cessazione della materia del contendere", fermo restando che, ove  la
 Corte  non ritenesse "assorbite" dalla sentenza medesima le richieste
 avanzate con il ricorso, dovrebbe addivenirsi all'annullamento  degli
 atti del procedimento penale.
   3.  -  Tanto  premesso  in  ordine  ai termini del conflitto qui in
 esame, la Corte ritiene, anzitutto,  di  confermare  l'ammissibilita'
 del  medesimo,  gia'  dichiarata,  in  sede di delibazione sommaria e
 senza contraddittorio, con l'ordinanza n. 471 del 1998.
   Quanto al profilo soggettivo, la legittimazione  del  Senato  della
 Repubblica   deriva   dall'essere   organo  competente  a  dichiarare
 definitivamente la volonta' del potere  che  rappresenta,  in  ordine
 alla  applicabilita'  dell'art.  68,  primo comma, della Costituzione
 (vedi, tra le altre, sentenze n. 329 del 1999, n. 289 del 1998 e  nn.
 375 e 265 del 1997).
   Va,  altresi',  riconosciuta  la legittimazione passiva del giudice
 per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e  del  medesimo
 Tribunale,  Sezione  penale,  in  quanto  organi  giurisdizionali, in
 posizione di indipendenza costituzionalmente  garantita,  competenti,
 anch'essi,  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere cui
 appartengono (vedi le sentenze innanzi richiamate), nell'ambito delle
 funzioni giurisdizionali esercitate nel procedimento penale a  carico
 del senatore Salvatore Frasca.
   In   ordine,   poi,  al  profilo  oggettivo,  l'ammissibilita'  del
 conflitto    va    apprezzata    in    ragione     dell'attribuzione,
 costituzionalmente garantita, che il Senato intende difendere e cioe'
 la  potesta' di dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
 primo comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse  da  un
 proprio   membro,   si'   da   inibire,   o  rendere  improseguibile,
 l'accertamento della responsabilita' (nel caso di specie, penale) per
 i fatti coperti dalla intervenuta deliberazione  di  insindacabilita'
 (vedi,  oltre  a quelle sopra indicate, le sentenze nn. 379 e 129 del
 1996).
   4. - Cio' posto, non e' dato dubitare che, ai fini della decisione,
 assuma  assorbente  rilievo  la  circostanza  che, nella pendenza del
 presente  giudizio,  il  Tribunale  di  Messina,  con  la   decisione
 richiamata dal ricorrente (sentenza in data 5 luglio 1999, depositata
 il  successivo 20 luglio e divenuta, nel frattempo, irrevocabile), ha
 assolto il senatore Salvatore Frasca dall'imputazione che  era  stata
 elevata nei suoi confronti.
   In  particolare, l'intervenuta assoluzione dell'interessato, con la
 formula  "perche'  non  punibile  ai   sensi   dell'art.   68   della
 Costituzione" e per le ragioni innanzi ricordate, induce a constatare
 la  convergente  valutazione, fra i soggetti del conflitto, in ordine
 all'operativita' della menzionata norma costituzionale  relativamente
 alle  opinioni espresse dal senatore Frasca, consentendo, percio', di
 dichiarare cessata la materia del contendere.