IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6033/2000
proposto da Bertelli Egidio, Capuano Aniello, Cosentino Gaetano,
Cozzolino Annunziata, Di Massa Andrea, Livi Walter, Menicacci
Felice, Stortini Giancarlo, Malpassi Claudio, Moschini Francesco,
Piva Italo, Rocchi Raffaele, Righi Giovanni Andrea, Cioni
Maddalena, Giordano Nicola Giuseppe, Cito Giuseppe, Acquaviva
Antonio, Nardi Paolo, Picciolini Enrico, Carretti Nicola, Caporossi
Aldo, Maffei Umberto, Martini Paolo, Mittica Vincenzo,Lasorella
Giacomo, De Leo Vincenzo, Facchini Cosimo, Ricci Maria Grazia,
Guidoni Claudio Guelfo, Postorino Giuseppe, Passarello Francesco,
Ghizzani Anna, Volterrani Luca, Barberi Luigi, Signorini Anna
Maria, Reda Mario Antonio, Mariottini Aldo, Pecciarini Lorenza,
rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente
domiciliati presso Io studio delI'avv. G. Battista Santangelo in
Roma, via B. Oriani n. 85;
Contro Azienda ospedaliera senese; Universita' degli studi di
Siena ministero della Sanita'; MURST, rappresentati e difesi come
in atti;
Per l'annullamento, del provvedimento avente ad oggetto l'opzione
per l'esercizio della attivita' assistenziale intramuraria o
dell'attivita' libero professionale extramuraria, ai sensi
dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, di ogni altro atto
indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
come da verbale;
Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi
all'udienza del 5 luglio 2000, gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
1. - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta' di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari, investe vari profili della legislazione delegata di
riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto
l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve
incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della
contestazione giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da
parte dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale
intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale
esclusiva") o per l'attivita' libero professionale extramuraria ai
sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e
le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status
nell'una e nell'altra ipotesi.
Il seguito del testo dall'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord.
n. 829/2000).
00c0010