IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 6033/2000
  proposto  da  Bertelli  Egidio, Capuano Aniello, Cosentino Gaetano,
  Cozzolino  Annunziata,  Di  Massa  Andrea,  Livi  Walter, Menicacci
  Felice,  Stortini  Giancarlo, Malpassi Claudio, Moschini Francesco,
  Piva   Italo,   Rocchi   Raffaele,  Righi  Giovanni  Andrea,  Cioni
  Maddalena,  Giordano  Nicola  Giuseppe,  Cito  Giuseppe,  Acquaviva
  Antonio, Nardi Paolo, Picciolini Enrico, Carretti Nicola, Caporossi
  Aldo,  Maffei  Umberto,  Martini  Paolo, Mittica Vincenzo,Lasorella
  Giacomo,  De  Leo  Vincenzo,  Facchini  Cosimo, Ricci Maria Grazia,
  Guidoni  Claudio  Guelfo, Postorino Giuseppe, Passarello Francesco,
  Ghizzani  Anna,  Volterrani  Luca,  Barberi  Luigi,  Signorini Anna
  Maria,  Reda  Mario  Antonio,  Mariottini Aldo, Pecciarini Lorenza,
  rappresentati  e  difesi dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente
  domiciliati  presso  Io  studio delI'avv. G. Battista Santangelo in
  Roma, via B. Oriani n. 85;
    Contro  Azienda  ospedaliera  senese;  Universita' degli studi di
  Siena  ministero  della Sanita'; MURST, rappresentati e difesi come
  in atti;
    Per l'annullamento, del provvedimento avente ad oggetto l'opzione
  per   l'esercizio  della  attivita'  assistenziale  intramuraria  o
  dell'attivita'   libero   professionale   extramuraria,   ai  sensi
  dell'art. 5  d.lgs.  21  dicembre  1999, n. 517, di ogni altro atto
  indicato nell'epigrafe del ricorso;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
  all'udienza del 5 luglio 2000, gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto


    1. -  Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
  facolta'  di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici
  universitari,  investe  vari profili della legislazione delegata di
  riforma  del  settore  sanitario: va allora definito e circoscritto
  l'oggetto  del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle
  argomentazioni  esposte,  in  quanto l'esame di questo giudice deve
  incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto diretto e immediato della
  contestazione  giudiziale,  e  cioe'  l'esercizio  dell'opzione, da
  parte  dei  sanitari  universitari,  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria   (definita   anche   come   "attivita'  assistenziale
  esclusiva")  o per l'attivita' libero professionale extramuraria ai
  sensi  dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e
  le  conseguenze  che  ne  derivano  alla  loro  posizione di status
  nell'una e nell'altra ipotesi.
    Il  seguito  del  testo  dall'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 829/2000).
00c0010