IL PRETORE
   Esaminati  gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva,
 vista l'istanza di assegnazione a sentenza che precede;
   Rilevato che trattasi di causa di pronta e semplice soluzione, tale
 da renderne opportuna - avuto riguardo, segnatamente, all'esorbitante
 carico  di  lavoro  dell'ufficio  -   la   decisione   con   sentenza
 contestuale,  ex  art.  315  c.p.c,  a  seguito di discussione orale:
 decisione tanto piu'  opportuna  tenuto  conto  delle  allegazioni  e
 deduzioni  difensive  fin  qui  svolte dalle parti, nonche' del lungo
 periodo di pendenza della causa stessa, appartenente al c.d. "vecchio
 rito";
   Ritenuto  d'ufficio  che  non  e'  manifestamente  infondata,   con
 riferimento  agli  art.  3,  primo comma, 24, primo comma e 97, primo
 comma Cost., la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 90,  legge  26  novembre  1990,  n. 353, come modificato dall'art. 9,
 legge 20 dicembre 1995, n. 534, laddove non prevede che,  ai  giudizi
 pendenti  alla  data  del 30 aprile 1995, si applichi, oltre all'art.
 186-quater  c.pc.    -  norma  la  cui  applicazione  e'  subordinata
 all'istanza di parte - altresi' l'art. 315 (nuovo testo) c.p.c.;
     che,  pertanto,  la  disciplina transitoria delineata dal comma 1
 dell'art. 90 legge n. 353/1990 (oltre a rimettere,  inopportunamente,
 all'arbitrio  delle  parti  la  scelta  circa la pronta spedizione, o
 meno, della causa, introducendo una iniqua  sperequazione  di  poteri
 tra  giudici  di  pari  grado  e  funzione,  dipendente unicamente da
 elemento  totalmente  casuale,  quale  e'  la  data  di  inizio   del
 procedimento)   appare   patentemente   inficiata   da   difetto   di
 ragionevolezza e disparita' ingiustificata  di  trattamento  in  casi
 analoghi, venendo a tradire, in parte qua, lo spirito deflazionatorio
 della   litigiosita'  pendente  cui  e'  ispirata  la  riforma  della
 procedura  civile  e   la   legislazione   successiva   in   materia,
 teleologicamente  intesa,  con  ogni  evidenza,  a favorire il rapido
 smaltimento delle cause arretrate, nonche' il risparmio delle energie
 processuali e l'abbattimento dei relativi tempi;
     che l'interpretazione accolta da questo  pretore,  ad  ogni  buon
 conto,  appare  finanche  corroborata  dall'orientamento dell'attuale
 legislatore, il quale, nella sua sovrana determinazione, del pari  ha
 optato  per  l'estensione a tutti i giudizi di primo grado - conforme
 l'art. 281-sexies c.p.c.,  come  introdotto  dall'art.  68,  d.l.  n.
 51/1998  -  della  facolta',  per il giudicante, di definire la causa
 pronunziando sentenza - redatta nel  processo  verbale  -  a  seguito
 della  discussione  orale  previamente ordinata: e cio' dando lettura
 del dispositivo, e della coincisa esposizione delle ragioni di  fatto
 e di diritto che sorreggono la decisione;