IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza; con ricorso depositato il
  28 novembre  1996  Cossalter  Marianna proponeva appello avverso la
  sentenza  n. 695/1995  del  pretore  di  Treviso  che  in  parziale
  accoglimento    del    suo   ricorso,   condannava   l'I.N.P.S.   a
  corrisponderle  la  pensione di reversibilita' nella misura del 60%
  di  quella  liquidata al coniuge defunto, integrata al minimo a far
  tempo  da  tre  anni  e  trecento  giorni  antecedenti  la data del
  deposito  del  ricorso  gudiziario, ed a corrisponderle le relative
  differenze  maggiorate  di  interessi  dal  centoventunesimo giorno
  successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
    Rilevava  da  un  lato l'erroneita' della decorrenza dei benefici
  conseguenti  alla  sentenza  495/1993  della  Corte costituzionale,
  riguardo   alla  decorrenza  del  termine  triennale  di  decadenza
  ritenuto  dal  pretore,  dall'altro  contestava il negato cumulo di
  rivalutazione  ed  interessi  sulle  somme dovute, in quanto, a suo
  dire,  relative  a  credito  maturato  prima dell'entrata in vigore
  della legge n. 412/1991.
    In   corso  di  causa,  l'l.N.P.S.  -  ritualmente  costituito  -
  riconosceva  il  diritto  dell'appellante  con riferimento ai ratei
  maggiori  dovuti  per  i  dieci  anni  anteriori  al deposito della
  sentenza  n. 495/1993  della  Corte  costituzionale  e, quanto alla
  questione  relativa  alla rivalutazione ed agli interessi, chiedeva
  la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle
  spese, alla luce dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998.
    Ritiene   il  tribunale  che  l'art. 1  commi  181  e  182  legge
  n. 662/1996  e  l'art.  36  comma  5  legge  n. 448/1998 presentino
  profili  d'incostituzionalita' con riferimento agli artt 3, 24 e 38
  della Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  n. 103/1995  e  123/1987)  ha  sancito la legittimita' di norme che
  hanno  disposto  l'estinzione  dei  giudizi  pendenti, quando "tale
  previsione  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo
  della  nuova  legge  rispetto  alle pretese fatte valere dinanzi ai
  giudici a quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte   costituzionale  n. 495/1993  e  n. 240/1994,  si  limita  a
  regolarne  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto
  alle norme generali.
    Lungi  dal  produrre  un arricchimento della situazione giuridica
  soggettiva   del  creditore,  dunque,  incide  su  tale  situazione
  determinando  una  dilazione  dei  tempi  di  adempimento  (con  la
  previsione  del pagamento degli arretrati in sei annualita'; art. 1
  comma 181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge
  n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con
  riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente
  nel  5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182,
  legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1,
  legge   n. 448/1998),   l'esclusione   della   conseguenza   legale
  dell'accoglimento  delle pretese fatte valere in giudizio e fondate
  su  situazione  giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in
  vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36
  comma 5, legge n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione;
        art. 24, poiche' e vanificato il diritto di agire in giudizio
  per  la  tutela  integrale del diritto sostanziale e di ottenere la
  conseguente  rifusione  delle spese sostenute (cio' che costituisce
  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale  del  diritto di
  difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione in
  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  -  in  via amministrativa -
  dall'I.N.P.S.  argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del
  limite  reddittuale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e
  non incise dalle disposizioni della nuova normativa;
        art. 38,   in   quanto  sono  compressi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.