IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; con ricorso depositato il 28 novembre 1996 Cossalter Marianna proponeva appello avverso la sentenza n. 695/1995 del pretore di Treviso che in parziale accoglimento del suo ricorso, condannava l'I.N.P.S. a corrisponderle la pensione di reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, integrata al minimo a far tempo da tre anni e trecento giorni antecedenti la data del deposito del ricorso gudiziario, ed a corrisponderle le relative differenze maggiorate di interessi dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Rilevava da un lato l'erroneita' della decorrenza dei benefici conseguenti alla sentenza 495/1993 della Corte costituzionale, riguardo alla decorrenza del termine triennale di decadenza ritenuto dal pretore, dall'altro contestava il negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute, in quanto, a suo dire, relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991. In corso di causa, l'l.N.P.S. - ritualmente costituito - riconosceva il diritto dell'appellante con riferimento ai ratei maggiori dovuti per i dieci anni anteriori al deposito della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale e, quanto alla questione relativa alla rivalutazione ed agli interessi, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita'; art. 1 comma 181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36 comma 5, legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione in estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddittuale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.