IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4182 del 1999 proposto da Liuzzo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vitale nel cui studio e' elettivamente domiciliato in Catania, via V.E. Orlando n. 56; Contro il comune di Carlentini (Siracusa), non costituito in giudizio; l'assessorato agli enti locali della Regione siciliana, in persona dell'assessore pro-tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria; e nei confronti di Carnazzo Sebastiano, non costituito in giudizio; Miceli Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Strazzeri nel cui studio e' elettivamente domiciliato in Catania, via G.A. Costanzo n. 30; per l'annullamento: della deliberazione del Consiglio comunale di Carlentini n. 86 del 26 luglio 1999; del decreto del Presidente della Regione siciliana prot. n. 525/GRVII/SG del 13 agosto 1999 di nomina del commissario straordinario dott. Leonardo Pitone. Visto il ricorso introduttivo del giudizio; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale e di Miceli Giuseppe; Udito il relatore cons. Vincenzo Salamone e uditi, altresi' l'avv. Antonio Vitale per la parte ricorrente, l'avv. Luciano Strazzeri per Miceli Giuseppe e l'avvocato dello Stato Angela Palazzo per l'Amministrazione regionale; Vista la documentazione tutta in atti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F a t t o Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Carlentini n. 86 del 26 luglio 1999 e del decreto del Presidente della regione siciliana prot. n. 525/GRVII/SG del 13 agosto 1999 di nomina del Commissario straordinario dott. Leonardo Pitone. Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 12 novembre 1999 il collegio ha ritenuto che non appaiono al momento fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento e della motivazione in quanto: &lega-fpp; il sindaco con la comunicazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale e' posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia (caratterizzato, peraltro, da principi di specialita' rispetto a quanto previsto dalla legge della regione siciliana n. 10 del 1991); la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni (anche di natura politica) che la supportano; sfugge alla cognizione del giudizio di legittimita' la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7). Con autonomo motivo di censura si lamenta la incostituzionalita' dell'art. 10, comma 2, della legge della regione siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione. L'assessorato agli enti locali della regione siciliana ed il sig. Miceli Giuseppe, nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto del gravame. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 751/1999). 00C0028