IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa dal ricorrente opponente Botticelli Roberto contro la Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno (n. 411.99); Rilevato che il ricorrente domanda che venga riconosciuta la competenza territoriale del giudice del lavoro del tribunale di Ascoli Piceno, onde evitare la duplicazione dei processi per gli stessi fatti per cui sono state emesse ordinanze sanzionatorie dalla Direzione provinciale del lavoro e dall'ente previdenziale I.N.P.S.; Ritenuto che, per costante giurisprudenza, qualora, con riferimento all'attivita' svolta da lavoratori dipendenti, venga irrogata nei confronti del titolare dell'impresa sanzione amministrativa per violazione di legge, ed altra sanzione amministrativa per omissione contributiva, tra l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione che irroghi la suddetta sanzione proposta davanti al giudice del luogo in cui trova l'azienda, a norma dell'art. 413 c.p.c. (a cui rinvia l'art. 22, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689), ed altra opposizione proposta dallo stesso imprenditore, contro altra ordinanza ingiunzione riguardante violazione in tema di rapporto assicurativo obbligatorio, al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale a norma dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (a cui rinvia l'art. 35, quarto comma, della legge n. 689), non puo' verificarsi attrazione per accessorieta' (art. 40 c.p.c.); "atteso che le due controversie, pur se concernenti gli stessi rapporti di lavoro e riferentesi ad un medesimo presupposto, risultano attribuite dalla legge, secondo criteri di competenza funzionale inderogabile, senza che sia configurabile la sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., trattandosi di giudizi instaurati nei confronti di soggetti diversi: il primo nei riguardi dell'Ispettorato del lavoro (oggi Direzione provinciale), ed il secondo dell'I.N.P.S." (Cass. 90.2571; cfr. Cass. 88.6676; 86.2906; 84.3685); Ritenuto che per l'accertamento e la decisione sugli stessi, identici fatti dovranno pertanto svolgersi due processi, con conseguente: 1) raddoppio degli oneri e dei costi per le parti; 2) raddoppio dell'onere e dei costi per la amministrazione della giustizia; 3) possibilita' di contrasto tra i giudicati; Ritenuto che a fronte di tali evidentissimi e rilevantissimi inconvenienti non e' ravvisabile il benche' minimo vantaggio per alcuno, e neppure una qualche esigenza, ovvero il rispetto di alcun principio; Ritenuto che non e' neppure configurabile una qualche giustificazione sul piano del sistema della amministrazione della giustizia; non si tratta infatti del concorso tra diverse giurisdizioni, comportante inconvenienti non evitabili, come accade in ipotesi di fatti che assumano rilievo civile e penale, stante la diversita' tra i processi, e la conseguente difficolta' di un raccordo; nel caso in esame i due processi concorrenti sono perfettamente assimilabili, e costituiscono una duplicazione assolutamente inutile, e come tale priva di senso; Ritenuto che sarebbe del tutto apodittico affermare che la duplicazione dei processi consegue alla corretta applicazione della normativa vigente; il problema che occorre affrontare e' se la normativa vigente presenti un minimo di razionalita', ovvero sia talmente irrazionale da superare la soglia dell'assurdo, e quindi della legittimita' costituzionale; Ritenuto che sarebbe del pari impossibile sminuire il problema presentandolo come marginale; vero e' che i processi di opposizione ad ordinanza ingiunzione che comportano la duplicazione denunciata sono molto numerosi, ed il fenomeno non e' assolutamente trascurabile, sicche' e' rilevante il danno che ne deriva alla pubblica amministrazione ed ai soggetti privati; Ritenuto quindi che puo' dubitarsi della legittimita' costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiche' le norme in questione attribuiscono a giudici diversi la competenza a giudicare degli stessi fatti che siano stati sanzionati con ordinanze ingiunzione da parte di autorita' amministrative diverse; e cio': 1) per contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, siccome la normativa comporta un aggravio ingiustificato ed un pregiudizio grave per il buon andamento dell'amministrazione; la gravita' del pregiudizio non deve essere valutata in assoluto, con giudizio opinabile, ma tenendo conto dell'oggetto della norma, che e' evidentemente e grossolanamente irrazionale, e priva di qualsiasi giustificazione, producendo una duplicazione di processi senza vantaggio per alcuno, e raddoppio degli oneri per la pubblica amministrazione, ed altresi' per gli utenti dei servizi pubblici; 2) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, siccome la normativa rende piu' difficile, e comunque piu' onerosa, la difesa in giudizio, senza alcuna giustificazione; 3) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, siccome la normativa costituisce una discriminazione in danno dei soggetti sanzionati, costretti a sopportare oneri maggiori, rispetto a soggetti che versino in condizioni analoghe, ma che non siano regolate nello stesso modo; il tutto, anche sotto tale profilo, senza giustificazione alcuna, che non sia l'apodittica affermazione che "cio' prevede la legge"; Ritenuto inoltre che non sussiste la preclusione rappresentata dalla configurabilita' di un vuoto normativo che si aprirebbe nell'ordinamento, se ed in quanto non fosse possibile sostituire alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime un'altra norma, desumibile dal sistema; sarebbe infatti sufficiente sancire che le norme in questione sono incostituzionali nel limite in cui non prevedono la applicabilita' del criterio di competenza territoriale desumibile dall'istituto della connessione, cosi' come regolato dall'art. 40 c.p.c.; Ritenuto infine che la questione appare rilevante e decisiva, poiche' da essa dipende la decisione in ordine alla competenza territoriale;