IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa di opposizione
  ad   ordinanza   ingiunzione   promossa  dal  ricorrente  opponente
  Botticelli  Roberto  contro  la Direzione provinciale del lavoro di
  Ascoli Piceno (n. 411.99);
    Rilevato  che  il  ricorrente  domanda  che venga riconosciuta la
  competenza  territoriale  del  giudice  del lavoro del tribunale di
  Ascoli  Piceno,  onde  evitare la duplicazione dei processi per gli
  stessi  fatti  per  cui  sono  state emesse ordinanze sanzionatorie
  dalla  Direzione  provinciale  del lavoro e dall'ente previdenziale
  I.N.P.S.;
    Ritenuto   che,   per   costante   giurisprudenza,  qualora,  con
  riferimento  all'attivita'  svolta  da lavoratori dipendenti, venga
  irrogata   nei   confronti   del   titolare  dell'impresa  sanzione
  amministrativa   per   violazione   di  legge,  ed  altra  sanzione
  amministrativa per omissione contributiva, tra l'opposizione contro
  l'ordinanza  ingiunzione  che irroghi la suddetta sanzione proposta
  davanti  al  giudice  del  luogo  in  cui  trova l'azienda, a norma
  dell'art. 413  c.p.c.  (a  cui  rinvia l'art. 22, primo comma della
  legge  24 novembre  1981,  n. 689),  ed  altra opposizione proposta
  dallo  stesso  imprenditore,  contro  altra  ordinanza  ingiunzione
  riguardante   violazione   in   tema   di   rapporto   assicurativo
  obbligatorio,  al  giudice  del  luogo  in  cui  ha  sede l'ufficio
  dell'ente  previdenziale a norma dell'art. 444, terzo comma, c.p.c.
  (a  cui  rinvia  l'art. 35,  quarto comma, della legge n. 689), non
  puo'  verificarsi  attrazione  per  accessorieta' (art. 40 c.p.c.);
  "atteso  che  le  due  controversie,  pur se concernenti gli stessi
  rapporti  di  lavoro  e  riferentesi  ad  un  medesimo presupposto,
  risultano  attribuite  dalla  legge,  secondo criteri di competenza
  funzionale inderogabile, senza che sia configurabile la sospensione
  necessaria  a  norma  dell'art. 295  c.p.c., trattandosi di giudizi
  instaurati nei confronti di soggetti diversi: il primo nei riguardi
  dell'Ispettorato  del  lavoro  (oggi  Direzione provinciale), ed il
  secondo dell'I.N.P.S." (Cass. 90.2571; cfr. Cass. 88.6676; 86.2906;
  84.3685);
    Ritenuto  che  per  l'accertamento  e  la decisione sugli stessi,
  identici  fatti  dovranno  pertanto  svolgersi  due  processi,  con
  conseguente:  1) raddoppio degli oneri e dei costi per le parti; 2)
  raddoppio  dell'onere  e  dei  costi  per  la amministrazione della
  giustizia; 3) possibilita' di contrasto tra i giudicati;
    Ritenuto  che  a  fronte  di  tali evidentissimi e rilevantissimi
  inconvenienti  non  e'  ravvisabile il benche' minimo vantaggio per
  alcuno, e neppure una qualche esigenza, ovvero il rispetto di alcun
  principio;
    Ritenuto   che   non   e'   neppure   configurabile  una  qualche
  giustificazione  sul  piano del sistema della amministrazione della
  giustizia;   non   si  tratta  infatti  del  concorso  tra  diverse
  giurisdizioni, comportante inconvenienti non evitabili, come accade
  in ipotesi di fatti che assumano rilievo civile e penale, stante la
  diversita'  tra  i  processi,  e  la  conseguente difficolta' di un
  raccordo;  nel  caso  in  esame  i  due  processi  concorrenti sono
  perfettamente   assimilabili,   e  costituiscono  una  duplicazione
  assolutamente inutile, e come tale priva di senso;
    Ritenuto  che  sarebbe  del  tutto  apodittico  affermare  che la
  duplicazione dei processi consegue alla corretta applicazione della
  normativa  vigente;  il  problema  che  occorre affrontare e' se la
  normativa  vigente  presenti  un minimo di razionalita', ovvero sia
  talmente  irrazionale  da superare la soglia dell'assurdo, e quindi
  della legittimita' costituzionale;
    Ritenuto  che  sarebbe  del pari impossibile sminuire il problema
  presentandolo come marginale; vero e' che i processi di opposizione
  ad  ordinanza ingiunzione che comportano la duplicazione denunciata
  sono   molto   numerosi,   ed  il  fenomeno  non  e'  assolutamente
  trascurabile,  sicche'  e'  rilevante  il  danno che ne deriva alla
  pubblica amministrazione ed ai soggetti privati;
    Ritenuto   quindi   che   puo'   dubitarsi   della   legittimita'
  costituzionale  degli  artt. 22,  primo  comma,  e 35, quarto comma
  della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiche' le norme in questione
  attribuiscono  a  giudici  diversi  la competenza a giudicare degli
  stessi  fatti  che siano stati sanzionati con ordinanze ingiunzione
  da parte di autorita' amministrative diverse; e cio':
        1) per   contrasto   con   l'art. 97,   primo   comma,  della
  Costituzione,   siccome   la   normativa   comporta   un   aggravio
  ingiustificato  ed  un  pregiudizio  grave  per  il  buon andamento
  dell'amministrazione;  la  gravita' del pregiudizio non deve essere
  valutata  in  assoluto,  con  giudizio  opinabile, ma tenendo conto
  dell'oggetto  della  norma,  che e' evidentemente e grossolanamente
  irrazionale,  e  priva di qualsiasi giustificazione, producendo una
  duplicazione  di  processi  senza vantaggio per alcuno, e raddoppio
  degli  oneri  per  la pubblica amministrazione, ed altresi' per gli
  utenti dei servizi pubblici;
        2) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, siccome la
  normativa  rende piu' difficile, e comunque piu' onerosa, la difesa
  in giudizio, senza alcuna giustificazione;
        3) per  contrasto con l'art. 3 della Costituzione, siccome la
  normativa  costituisce  una  discriminazione  in danno dei soggetti
  sanzionati,  costretti  a  sopportare  oneri  maggiori,  rispetto a
  soggetti  che  versino  in  condizioni  analoghe,  ma che non siano
  regolate  nello  stesso  modo;  il tutto, anche sotto tale profilo,
  senza giustificazione alcuna, che non sia l'apodittica affermazione
  che "cio' prevede la legge";
    Ritenuto  inoltre  che  non sussiste la preclusione rappresentata
  dalla  configurabilita'  di  un  vuoto  normativo  che si aprirebbe
  nell'ordinamento,  se  ed  in quanto non fosse possibile sostituire
  alle   norme  dichiarate  costituzionalmente  illegittime  un'altra
  norma,  desumibile dal sistema; sarebbe infatti sufficiente sancire
  che  le  norme in questione sono incostituzionali nel limite in cui
  non   prevedono   la  applicabilita'  del  criterio  di  competenza
  territoriale desumibile dall'istituto della connessione, cosi' come
  regolato dall'art. 40 c.p.c.;
    Ritenuto  infine  che  la  questione appare rilevante e decisiva,
  poiche'  da  essa  dipende  la  decisione in ordine alla competenza
  territoriale;