ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2751-bis,
numero  3,  e  2777,  lettera  b),  del  codice  civile, promosso con
ordinanza  emessa  il  3 agosto  1998  dal  Tribunale  di Vicenza nel
procedimento  civile  vertente  tra Belluzzo s.r.l. e H.B. s.r.l., in
liquidazione  e  in  concordato  preventivo,  iscritta  al n. 872 del
registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.

                          Ritenuto in fatto


    1.  -  Il  Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 3 agosto
1998,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis numero 3,
del codice civile (e, per quanto occorra, dell'art. 2777, lettera b),
cod.  civ.)  "nella  parte  in  cui  prevede che hanno privilegio sui
mobili i crediti riguardanti le provvigioni derivanti dal rapporto di
agenzia e non i crediti per provvigioni dovute all'agente".

    2.   -  Premette  il  rimettente,  quanto  alla  rilevanza  della
questione,  che  il  giudizio  a  quo  ha  ad oggetto l'impugnazione,
proposta  da una societa' a responsabilita' limitata, di una sentenza
del  pretore  di  Vicenza  che  ha  negato la natura privilegiata del
credito per provvigioni vantato da detta societa' sull'assunto che il
privilegio non possa essere riconosciuto allorche' l'agente creditore
sia una societa' di capitali.
    Il rimettente osserva che e' consolidata, nella giurisprudenza di
legittimita',  un'interpretazione  dell'art. 2751-bis  numero 3, cod.
civ.  secondo la quale il privilegio generale sui mobili, da cui sono
assistiti  i  crediti  per  provvigioni  e  indennita'  derivanti dal
rapporto  di  agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto
che  l'agente  sia  una  persona fisica o una societa', atteso che la
norma,  a differenza delle altre contenute nel medesimo articolo, non
fa  riferimento ai soggetti titolari del credito, ma solo al rapporto
da cui il credito stesso deriva.
    Alla  stregua  di  tale  interpretazione,  assunta  come  diritto
vivente, l'appello andrebbe dunque accolto.

    3.   -  Ritiene  peraltro  il  rimettente  che  la  norma,  cosi'
interpretata,  apprestando  la  medesima  tutela  a  crediti tra loro
disomogenei quanto alla causa, violerebbe il principio di eguaglianza
di  cui  all'art. 3  Cost.,  tanto  piu'  che  tutti i crediti di cui
all'art. 2751-bis  cod. civ. sono collocati dall'art. 2777 cod. civ.,
nell'ordine  dei  privilegi,  prima  di  ogni  altro  credito  e dopo
soltanto  quelli  per  spese  di  giustizia;  e  che, in particolare,
l'art. 2777,  lettera b), cod. civ. (recte: art. 2777, secondo comma,
lettera  b), cod. civ.) pone sullo stesso piano i privilegi di cui ai
numeri 2 e 3 dell'art. 2751-bis cod. civ.
    Osserva,  in  particolare,  il  giudice a quo che l'art. 2751-bis
cod.   civ.   -   secondo  l'opinione  piu'  diffusa  in  dottrina  e
giurisprudenza   -   ha   la  funzione  di  "attuare  nella  fase  di
realizzazione  dei  crediti  il principio costituzionale della tutela
del  lavoro in tutte le forme ed applicazioni mediante l'attribuzione
di  un  privilegio  di  grado  eminente non solo ai crediti di lavoro
subordinato,  ma  a  tutti i crediti che, derivando da prestazioni di
attivita'  lavorative,  hanno  in  comune la funzione di procurare al
lavoratore  i  mezzi di sostentamento per se' e per la sua famiglia".
Ed  invero,  i  crediti considerati dall'art. 2751-bis cod. civ. - ad
eccezione  appunto di quelli derivanti dal rapporto di agenzia - sono
tutti  riferiti  a  prestazioni  di  lavoro,  subordinato o autonomo,
eseguite personalmente dal titolare del diritto. Tanto e' vero che la
giurisprudenza  della Corte di cassazione non riconosce il privilegio
del  prestatore  d'opera  intellettuale  al  credito per retribuzione
delle  societa'  di  revisione  contabile,  sull'assunto che la norma
(art. 2751-bis   numero   2),   facendo  riferimento  esclusivo  alla
retribuzione  del professionista (o prestatore d'opera intellettuale)
individuale,  non e' estensibile alle societa' che svolgono attivita'
identiche  alle  professioni  intellettuali,  in considerazione della
confusione,   che   si   verifica   nell'ambito  societario,  tra  la
remunerazione del capitale e la retribuzione di attivita' lavorative.
    Rileva   ancora   il   rimettente   che   il  privilegio  di  cui
all'art. 2751-bis  e'  si'  attribuito  anche  a crediti derivanti da
attivita'  svolte  in  forma  associata  (numeri  5 e 5-bis), ma solo
quando  si  tratti di societa' aventi scopo mutualistico (cooperative
di produzione e lavoro e di trasformazione di prodotti agricoli) o in
cui "la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga
in   prevalenza   lavoro   personale,  anche  manuale,  nel  processo
produttivo e (a condizione) che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente  sul  capitale",  secondo  la previsione dell'art. 3 della
legge  8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato). E cio'
sulla  premessa  che  i crediti che derivano, per le cooperative o le
imprese  artigiane,  dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di
servizi rappresentano il corrispettivo di un'attivita' lavorativa.
    La Corte di cassazione e', del resto, costante nell'affermare che
il privilegio di cui all'art. 2751-bis numero 5, cod. civ. e' volto a
tutelare   crediti   assimilabili  a  quelli  di  lavoro,  in  quanto
integranti   corrispettivi   di   servizi  prestati  da  imprenditori
artigiani  o  da  enti  cooperativi  di produzione, e che i requisiti
essenziali perche' una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa
al  privilegio  di  cui  alla norma richiamata sono correlati, per un
verso,  alla effettivita' e "pertinenza" professionale del lavoro dei
soci  e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi
rispetto a quello dei non soci.
    Lo  stesso giudice di legittimita', con riferimento al privilegio
di  cui  all'art. 2751-bis  numero  3, cod. civ., ha invece affermato
(nella  sentenza  n. 10241  del  1992)  che il comune denominatore di
tutte  le  ipotesi di cui all'art. 2751-bis - tale da giustificare il
riconoscimento  del privilegio anche a vantaggio dell'agente-societa'
di  capitali - sarebbe rappresentato dallo svolgimento di determinate
attivita'  caratterizzate non da prestazioni isolate o accidentali di
opere   o  di  servizi  in  genere,  "bensi'  da  una  situazione  di
prestazione     continuativa",     ossia    dalla    professionalita'
dell'attivita' svolta.
    Osserva tuttavia il rimettente che la professionalita' non sembra
essere  elemento  comune  a tutte le categorie di crediti considerate
dalla  norma  in esame, come risulterebbe in particolare evidente dal
numero  2,  che considera distintamente "i professionisti" (e cioe' i
prestatori   d'opera  intellettuale  che  si  caratterizzano  per  il
requisito  della  professionalita') e "ogni altro prestatore d'opera"
(ivi  compresi,  dunque, i prestatori d'opera intellettuale privi del
suddetto carattere). Mentre, di contro, non tutti i crediti derivanti
da  attivita' svolte con carattere di professionalita' (come sono, in
generale,  tutte  le  attivita'  imprenditoriali)  sono assistiti dal
suddetto privilegio.
    Resterebbe  pertanto  confermato  - ad avviso del giudice a quo -
che  l'art. 2751-bis  cod.  civ.  costituisce  la  sedes materiae dei
privilegi  attribuiti  ai crediti aventi per oggetto corrispettivi di
prestazioni  di  lavoro  eseguite  personalmente  dal creditore, come
emergerebbe  del  resto  con  chiarezza  anche dai lavori preparatori
della  legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e
alla  legge  30 aprile  1969  n. 153 in materia di privilegi), che ha
introdotto nel codice detta norma.
    Tutto  cio'  premesso,  il rimettente ritiene che l'art. 2751-bis
numero  3,  cod. civ., come interpretato dal giudice di legittimita',
sia  in  contrasto  con il principio di eguaglianza, in quanto, da un
lato,  offrirebbe  uguale  tutela  a  crediti disomogenei quanto alla
causa  e, dall'altro, determinerebbe una ingiustificata disparita' di
trattamento tra gli imprenditori che esercitano attivita' di agenzia,
i  quali godono del privilegio, e tutti gli altri imprenditori, i cui
crediti non sono assistiti da uguale causa di prelazione.

                       Considerato in diritto

    Il  Tribunale  di Vicenza, chiamato a decidere sulla collocazione
di  un  credito, vantato da una societa' a responsabilita' limitata a
titolo   di   provvigioni  derivanti  dal  rapporto  di  agenzia,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2751-bis numero 3, del codice
civile (e, per quanto occorra, dell'art. 2777, lettera b), cod. civ.,
recte:  art. 2777,  secondo comma, lettera b), cod. civ.) nella parte
in  cui  dette norme attribuiscono natura privilegiata ai crediti per
provvigioni  derivanti  dal  rapporto  di  agenzia  e alle indennita'
dovute  per  la  cessazione  del rapporto medesimo, indipendentemente
dalla qualita' rivestita dal soggetto creditore.
    In    particolare,    secondo   il   Tribunale   rimettente,   il
riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis numero 3, cod.
civ.  anche  alle  societa'  di  capitali  che  svolgono attivita' di
agenzia  si  pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto
il  profilo della irragionevolezza della inclusione - in una norma la
cui  ratio  deve  individuarsi  nella  tutela, in sede esecutiva, del
lavoro  in  tutte  le  sue forme ed applicazioni - di un privilegio a
favore   di   soggetti,   quali  appunto  le  societa'  di  capitali,
caratterizzati  dall'esercizio collettivo dell'impresa. Mentre, sotto
altro  profilo,  la norma, come sopra interpretata, verrebbe a creare
una  illegittima  disparita'  di  trattamento  tra l'agente che opera
sotto forma di societa' di capitali i cui crediti sarebbero garantiti
da  privilegio  e  gli imprenditori che svolgono altre attivita' ed i
cui crediti sarebbero privi di analoga tutela.

    2. - La questione non e' fondata, nei sensi di seguito precisati.
    2.1. - La premessa interpretativa da cui il rimettente muove, pur
affermandone  la  incostituzionalita',  e'  quella  -  conforme  alla
giurisprudenza  di  legittimita'  -  secondo  la  quale il privilegio
previsto   dalla   norma   denunciata   assisterebbe  i  crediti  per
provvigioni e indennita', comunque derivanti dal rapporto di agenzia,
senza dover distinguere, sotto il profilo soggettivo, se l'agente sia
una persona fisica o una societa'.
    Tale  tesi  si  fonda  essenzialmente  sul tenore letterale della
norma   che   -  diversamente  dalle  altre  contenute  nel  medesimo
art. 2751-bis  -  riconosce  il  privilegio  di  cui  si  tratta  con
riferimento  non gia' ai soggetti titolari dei crediti, ma al tipo di
credito  ("le  provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia ... e le
indennita'  dovute  per  la  cessazione  del rapporto medesimo"), con
esclusione di qualsiasi considerazione di natura soggettiva.
    2.2. - L'interpretazione accolta dal rimettente non e', tuttavia,
la  sola  consentita  dal  testo  e  dalla  ratio  della disposizione
impugnata,  che  puo'  essere  infatti  intesa,  in  conformita' alla
giurisprudenza  di merito e alla dottrina prevalenti, in un senso del
tutto  diverso, tale da superare il denunciato contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
    2.3.  -  Va  ricordato,  al  fine di una esatta ricostruzione del
significato   della  disposizione,  come  l'art. 2751-bis  sia  stato
introdotto  nel codice civile dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975,
n. 426  (Modificazioni  al  codice civile e alla legge 30 aprile 1969
n. 153  in  materia  di privilegi) allo scopo, reso palese dai lavori
preparatori,  di  attribuire  ai  crediti dei lavoratori autonomi una
tutela  di  grado  pari a quello gia' riconosciuto dalla legge n. 153
del  1969  ai  crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il
primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 del codice
civile.   Nella   relazione   alla  prima  delle  proposte  di  legge
successivamente unificate (la n. 146 presentata il 30 maggio 1972) si
afferma  espressamente,  a  sostegno  della  necessita'  di  una tale
parificazione, che "la ratio legis dei numeri 4, 5 e 6 dell'art. 2751
[corrispondenti  ora  ai  numeri  1,  2  e  3 dell'art. 2751-bis] era
infatti   la  medesima:  quella  cioe'  di  tutelare  i  crediti  per
prestazione  di  attivita'  lavorativa  in  forma sia subordinata che
autonoma", secondo il dettato dell'art. 35 Cost.
    La  medesima esigenza di tutela del lavoro risulta altresi' posta
espressamente a base dell'emendamento - successivamente approvato con
ulteriori  modificazioni  -  diretto ad attribuire analogo privilegio
generale  sui  mobili  del  debitore anche ai crediti dei coltivatori
diretti   e  delle  imprese  artigiane  (divenuti  i  numeri  4  e  5
dell'art. 2751-bis).
    Sembra  percio'  difficile  contestare  che  la ratio dell'intero
articolo   2751-bis   cod.   civ.   sia  quella  di  riconoscere  una
collocazione  privilegiata  a determinati crediti in quanto derivanti
dalla prestazione di attivita' lavorativa svolta in forma subordinata
o  autonoma  e,  percio',  destinati  a  soddisfare  le  esigenze  di
sostentamento  del lavoratore. Ratio che, del resto, inequivocamente,
afferma  lo  stesso giudice di legittimita' in riferimento alle altre
ipotesi  di privilegio previste dallo stesso articolo, pervenendo, in
tal  modo,  a  negare il riconoscimento della prelazione a favore dei
creditori diversi dalle persone fisiche (o dai soggetti espressamente
considerati nei numeri 5 e 5-bis).
    2.4.  -  L'assimilazione,  quanto ai privilegi, delle societa' di
capitali    alle   persone   fisiche   comporterebbe,   dunque,   una
ingiustificata  equiparazione  di  situazioni diverse. Pertanto, alla
stregua  del  canone ermeneutico rappresentato dalla ratio legis e di
quello,  piu'  volte  enunciato da questa Corte, secondo cui tra piu'
significati   possibili   occorre   preferire   quello   conforme   a
Costituzione,  le  disposizioni denunciate devono essere interpretate
nel  senso  di  escludere dal loro ambito applicativo i crediti delle
societa'  di  capitali,  per  la  diversita'  causale di tali crediti
rispetto  a  quelli  che  il  legislatore  ha  inteso  tutelare.  Con
conseguente dichiarazione di infondatezza della censura di violazione
dell'art. 3  della  Costituzione  sollevata dal rimettente in base ad
una diversa lettura della norma denunciata.