ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 24 febbraio 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dottoressa Anna Fasan, promosso dal Tribunale di Treviso, con ricorso depositato il 23 giugno 1999 ed iscritto al n. 122 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che, con ordinanza del 16 aprile 1999, il Tribunale di Treviso ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, adottata il 24 febbraio 1999, con la quale la stessa Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui e' in corso procedimento penale, davanti al medesimo Tribunale di Treviso, nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, come espone l'atto che promuove il conflitto, i fatti per cui si procede penalmente contro il deputato Sgarbi - imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa, continuata ed aggravata - si concretano in talune dichiarazioni, dal medesimo espresse nel corso di trasmissioni televisive, ritenute lesive, secondo la prospettazione accusatoria, della reputazione della dottoressa Anna Fasan, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone; che il ricorrente Tribunale, argomentando circa la "mancanza assoluta", nella fattispecie, di nesso tra le predette dichiarazioni e la funzione parlamentare rivestita dal deputato Sgarbi, ritiene che la deliberazione di insindacabilita' assunta dalla Camera vulneri la propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in considerazione "dell'esercizio, ritenuto palesemente illegittimo per erroneita' dei presupposti relativi, del potere spettante alla Camera" stessa, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte e' chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Treviso a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli (ex plurimis sentenza n. 289 del 1998; ordinanze nn. 471, 254 e 177 del 1998); che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le altre, sentenza n. 379 del 1996); che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da quest'ultimo ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che dal ricorso e' dato ricavare "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", alla stregua di quanto richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.