ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e  12  del
 d.-l. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta
 sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  versamento di acconto delle
 imposte  sui  redditi,  determinazione  forfetaria  del   reddito   e
 dell'IVA,  nuovi  termini per la presentazione delle dichiarazioni da
 parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti,   sanatoria   di
 irregolarita'  formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento degli
 imponibili e contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in  materia  di
 aliquote  IVA  e di tasse sulle concessioni governative), convertito,
 con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  6  marzo  1998  dalla  Commissione  tributaria
 provinciale di Firenze  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Leonelli
 Osvaldo  contro  l'Ufficio  IVA  di  Firenze,  iscritta al n. 904 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 10  novembre  1999  il  giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto  che la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con
 ordinanza emessa il 6 marzo 1998, ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt.  23  e  53  della    Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli articoli 11 e 12 del d.-l. 2 marzo 1989, n.   69
 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
 fisiche   e   versamento   di  acconto  delle  imposte  sui  redditi,
 determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi  termini  per
 la   presentazione   delle  dichiarazioni  da  parte  di  determinate
 categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita'  formali  e  di
 minori  infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
 elusioni, nonche' in  materia  di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle
 concessioni  governative)  convertito, con modificazioni, nella legge
 n. 154 del 27 aprile 1989;
     che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate  -  le
 quali  prevedono  la  possibilita',  per  gli  uffici  finanziari, di
 determinare induttivamente  corrispettivi,  compensi  e  ricavi,  per
 alcune   categorie   di   contribuenti,   in  caso  di  scelta  della
 contabilita' semplificata, sulla base di coefficienti  di  congruita'
 elaborati  alla stregua di parametri economici di diverso genere - si
 porrebbero in contrasto in primo luogo con l'art. 23  Cost.,  poiche'
 l'obbligo   di  eseguire  la  prestazione  tributaria  conseguente  a
 siffatto accertamento deriverebbe non da  un  atto  avente  forza  di
 legge, ma dal provvedimento di natura amministrativa (nella specie un
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri) con il quale i
 coefficienti medesimi vengono determinati;
     che le norme stesse sarebbero altresi' lesive  del  principio  di
 capacita'  contributiva  di  cui  all'art.  53  Cost.,  in  quanto il
 suddetto meccanismo di accertamento, precludendo al contribuente ogni
 possibilita'  di  prova  contraria,   prescinderebbe   da   qualsiasi
 valutazione sulla reale entita' dei redditi prodotti dal contribuente
 medesimo;
     che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
 di infondatezza della  questione;
     che,  ad avviso della Avvocatura, non sussisterebbe la denunciata
 violazione dell'art. 23 della  Costituzione  dovendo  la  riserva  di
 legge  ivi  prevista  essere  intesa,  in  conformita'  alla concorde
 opinione di dottrina  e  giurisprudenza,  in  senso  relativo  e  non
 assoluto;
     che nemmeno sarebbe configurabile il prospettato contrasto con il
 principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost., potendo
 in  ogni  caso  il  contribuente, diversamente da quanto ritenuto dal
 giudice a quo, fornire la prova  contraria  volta  a  dimostrare,  in
 relazione   allo   specifico   atteggiarsi   dell'attivita'   svolta,
 l'inapplicabilita' nei suoi confronti dei coefficienti presuntivi  di
 reddito;
   Considerato  che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di questa
 Corte, la questione di  legittimita'  costituzionale,  per  risultare
 ammissibile,  esige  la  puntuale  illustrazione delle circostanze di
 fatto oggetto della  controversia,  onde  consentire  alla  Corte  le
 valutazioni  di  sua  competenza anche in ordine alla rilevanza della
 questione cosi' come proposta dal rimettente (ex plurimis:  ordinanza
 n. 194 del 1999);
     che,  nel  caso  in esame, l'ordinanza di rimessione si limita ad
 affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza peraltro
 fornire  il  benche'  minimo   elemento   di   individuazione   della
 fattispecie oggetto del giudizio principale;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.