IL TRIBUNALE MILITARE Nel procedimento a carico di Nasreddin Samy, nato il 23 settembre 1969 ad Asmara (Etiopia) atto di nascita n. .... p.I.s.A., gia' residente a Milano, in Corso Sempione n. 69, gia' soldato effettivo al Battaglione Alpini "Edolo" in Merano (Bolzano) ora nella forza assente del Distretto militare di Milano, irreperibile, domicilio per le notifiche presso il proprio difensore di ufficio ex art. 169 c.p.p., libero, contumace; Imputato del reato di: "Diserzione aggravata" (artt. 148 n. 2 e 154 n. 1 c.p.m.p.) perche' gia' effettivo al Battaglione Alpini "Edolo" in Merano, condannato con sentenza contumaciale in data 2 febbraio 1996 alla pena di mesi nove di reclusione militare per il reato di diserzione, trovandosi in stato di assenza arbitraria il giorno in cui veniva pronunciata la sentenza di condanna, senza giusto motivo ometteva di presentarsi al reparto di originaria appartenenza o al proprio Distretto militare nei cinque giorni successivi al predetto 2 febbraio 1996, rimanendo arbitrariamente assente tuttora. Con l'aggravante della durata dell'assenza superiore a sei mesi. Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 c.p.v., legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 cosi' come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022.