IL TRIBUNALE MILITARE
   Nel  procedimento  a carico di Nasreddin Samy, nato il 23 settembre
 1969 ad Asmara (Etiopia) atto  di  nascita  n.  ....  p.I.s.A.,  gia'
 residente  a  Milano, in Corso Sempione n. 69, gia' soldato effettivo
 al Battaglione Alpini "Edolo" in Merano  (Bolzano)  ora  nella  forza
 assente del Distretto militare di Milano, irreperibile, domicilio per
 le  notifiche  presso  il  proprio  difensore  di ufficio ex art. 169
 c.p.p., libero, contumace;
   Imputato del reato di: "Diserzione aggravata" (artt. 148 n. 2 e 154
 n. 1 c.p.m.p.) perche' gia' effettivo al Battaglione  Alpini  "Edolo"
 in  Merano,  condannato  con sentenza contumaciale in data 2 febbraio
 1996 alla pena di mesi nove di reclusione militare per  il  reato  di
 diserzione,  trovandosi  in  stato di assenza arbitraria il giorno in
 cui veniva pronunciata la sentenza di condanna, senza  giusto  motivo
 ometteva  di  presentarsi  al reparto di originaria appartenenza o al
 proprio Distretto militare nei cinque giorni successivi al predetto 2
 febbraio  1996,  rimanendo  arbitrariamente  assente   tuttora.   Con
 l'aggravante della durata dell'assenza superiore a sei mesi.
   Ha  pronunciato  in  pubblica  udienza  la seguente ordinanza sulla
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  33,  comma  2
 c.p.p., in relazione agli artt. 1 c.p.v., legge 7 maggio 1981, 7-bis,
 e  97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 cosi' come novellati dalla legge 4
 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022.