LA CORTE DEI CONTI Uditi nella pubblica udienza del 21 maggio 1999, il consigliere relatore dott. Maria Letizia De Lieto Vollaro; l'avv. Antonio Taviano per la parte ricorrente che ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della normativa implicata denegativa degli oneri accessori con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Cost.; Visto il ricorso iscritto al n. 020410/C del registro di segreteria; Visti gli atti di causa; Ha pronunciato la seguente ordinanza su ricorso prodotto dal sig. Orsini Giuseppe, residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in via Anastasio II n. 109 presso l'avv. Antonio Taviano, avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di rideterminazione della pensione. Premesso: che il ricorrente, gia' direttore superiore di revisione del ruolo ad esaurimento della Corte dei conti, e' stato collocato a riposo con i benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, a decorrere dal 1 gennaio 1979, nella qualifica di dirigente superiore; che con il ricorso proposto in questa sede ha originariamente reclamato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con effetto dal 1 agosto 1987, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468; che in esito a precedente ordinanza e' stato accertato che il ricorrente ha ottenuto la riliquidazione della pensione in applicazione della sentenza n. 1/1991 della Corte costituzionale; che il difensore del ricorrente ha chiesto, pero', alla pubblica udienza odierna la prosecuzione del giudizio per quanto riguarda il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria automatica, nonche' alla corresponsione degli interessi legali, sollevando questione di legittimita' costituzionale della normativa implicata in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., qualora ritenuta ostativa all'accoglimento della pretesa; Considerato: che l'amministrazione resistente ha gia' adottato un provvedimento parzialmente satisfattivo, provvedendo alla riliquidazione della pensione del ricorrente in applicazione della sentenza n. 1/1991 della Corte costituzionale; che la Corte dei conti ha giurisdizione sulla contestazione in tema di oneri accessori che trovino titolo nel rapporto pensionistico, senza peraltro che assuma particolare rilevanza lo specifico comportamento dell'ente debitore (sia dilatorio o comunque colposo), tenuto conto che si verte in tema di interessi corrispettivi (Cass. civ. sez. unite 23 giugno 1993, n. 6957); che, prima dell'odierna udienza, il legislatore e' intervenuto in materia di accessori del credito pensionistico con una disposizione di carattere generale la quale, di per se', conferma l'esistenza nel nostro ordinamento del generale diritto ad interessi e rivalutazione monetaria per tutti i crediti diversi da quelli specificamente contemplati dal legislatore; che alla luce di quanto dispone il comma 4 dell'art. 26 della legge n. 448/1998 - che, tra l'altro, recita: "... le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria", - questa sezione non potrebbe non applicare tale disposizione legislativa intervenuta nelle more del presente giudizio; che il collegio nutre perplessita' circa la compatibilita' costituzionale della predetta disposizione - derogatoria del piu' generale principio salvaguardato dall'ordinamento generale circa la corresponsione degli oneri accessori - con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; che, invero, appare immotivata la voluntas legis che ha disposto la suddetta deroga proprio per talune circoscritte fattispecie e qui, in particolare, per coloro che, come il ricorrente, avevano tempestivamente lamentato l'omessa applicazione nei loro confronti dei benefici di cui alla legge n. 468/1987, proponendo apposito ricorso in sede giurisdizionale e soggiacendo all'ulteriore mora processuale, che li vede destinatari della sentenza n. 1/1991, ma non gia' di oneri accessori; che, pertanto, nella attesa processuale, e' intervenuta la ripetuta disposizione che penalizza allo stesso modo sia quanti siano stati finora inerti di fronte alle omissioni dell'amministrazione ed ai ritardi della giustizia pensionistica, sia quanti si siano invece tempestivamente attivati per conseguire quanto ad essi dovuto, con conseguente violazione anche dell'art. 24 della Costituzione, venendosi cosi' a privare i ricorrenti della tutela loro offerta da questa norma dopo che il giudizio e' stato regolarmente introdotto e senza che possano essere rivendicati interessi o bisogni collettivi il cui soddisfacimento giustifichi la compressione di diritti costituzionalmente garantiti ai singoli; che, quindi, la norma derogatrice appare palesemente irrazionale, anche nella considerazione che la ormai limitatissima entita' numerica dei soggetti cui essa si riferisce impedisce che i risultati conseguibili, da ultimo, possano in alcun modo contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo del Paese: anche perche' appare non meno irrazionale la circostanza che i soggetti di cui trattasi siano discriminati non gia' sulla base di comportamenti inerziali, bensi' del casuale iter, piu' o meno rapido, della giustizia pensionistica; che, poi, la disposizione appare violare macroscopicamente i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto differenzia immotivatamente soggetti che si trovano nelle medesime situazioni e condizioni, andando a incidere, per di piu', solo sugli ultimi ancora soggetti all'inerzia dell'amministrazione o dell'ordinamento giurisdizionale pensionistico, con salvezza di quanti hanno ottenuto tempestivamente sia il provvedimento di riconoscimento del diritto alla sorte capitale, sia l'accoglimento in via giurisdizionale della spettanza con gli oneri accessori del credito vantato; che, da ultimo, va evidenziato che proprio la sentenza n. 1/1991 ebbe a sancire la illegittimita' della norma censurata pro-tempore - per il fatto che, ad una certa data, era sopravvenuta un'irrazionale discriminazione fra il trattamento di quiescenza dei cessati ante e post il 1 gennaio 1979 - ponendo cosi' rimedio ad uno squilibrio ingiustificato fra le rispettive pensioni, divenuto, alla data edittale del 1 marzo 1990, irrazionale, immotivato ed eccessivamente discriminatorio ma che proprio la statuizione qui contestata (di cui al comma 4 dell'art. 26 della legge n. 448/1998) ridetermina, altresi', uno squilibrio ingiustificato fra i dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979 - che hanno titolo alla riliquidazione con gli oneri accessori - e i dirigenti collocati a riposo posteriormente, i quali - benche' destinatari della sentenza n. 1/1991 - non hanno piu' titolo alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998: oneri accessori, questi, che avrebbero dovuto realizzare, con il credito originario il tantundem della riliquidazione pensionistica il cui riconoscimento dovrebbe essere analogo per tutti, quali che siano i tempi dell'adempimento; Rilevato: che per quanto sopra esposto la questione di costituzionalita' del comma 4 (per la parte che qui interessa) dell'art. 26 della legge n. 448 del 3 dicembre 1998 in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione appare rilevante a questo collegio ai fini del decidere, questa sezione ritiene, pertanto, che vada sollevata la suesposta questione, ritenendola non manifestamente infondata.