LA CORTE DEI CONTI
   Uditi  nella  pubblica  udienza  del 21 maggio 1999, il consigliere
 relatore dott. Maria Letizia De Lieto Vollaro; l'avv. Antonio Taviano
 per la parte ricorrente che ha sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  della  normativa  implicata  denegativa  degli  oneri
 accessori con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Cost.;
   Visto  il  ricorso  iscritto  al  n.  020410/C  del   registro   di
 segreteria;
   Visti gli atti di causa;
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza su ricorso prodotto dal sig.
 Orsini Giuseppe, residente in Roma ed ivi  elettivamente  domiciliato
 in  via Anastasio II n. 109 presso l'avv. Antonio Taviano, avverso la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri  in  tema  di  rideterminazione
 della pensione.
   Premesso:
     che  il  ricorrente,  gia'  direttore  superiore di revisione del
 ruolo ad esaurimento della Corte dei  conti,  e'  stato  collocato  a
 riposo  con  i  benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio
 1970, n. 336, a decorrere dal 1  gennaio  1979,  nella  qualifica  di
 dirigente superiore;
     che  con  il  ricorso  proposto in questa sede ha originariamente
 reclamato   il   diritto   alla   riliquidazione   del    trattamento
 pensionistico in godimento, con effetto dal 1 agosto 1987, sulla base
 di  quanto  disposto dall'art. 3, comma 1, decreto-legge 16 settembre
 1987, n.  379 convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468;
     che in esito a precedente ordinanza e'  stato  accertato  che  il
 ricorrente   ha   ottenuto   la   riliquidazione  della  pensione  in
 applicazione della sentenza n. 1/1991 della Corte costituzionale;
     che il difensore del ricorrente ha chiesto, pero', alla  pubblica
 udienza  odierna  la prosecuzione del giudizio per quanto riguarda il
 riconoscimento del diritto alla rivalutazione  monetaria  automatica,
 nonche'   alla  corresponsione  degli  interessi  legali,  sollevando
 questione di legittimita' costituzionale della normativa implicata in
 relazione agli artt. 3, 36 e  38  Cost.,  qualora  ritenuta  ostativa
 all'accoglimento della pretesa;
   Considerato:
     che    l'amministrazione   resistente   ha   gia'   adottato   un
 provvedimento    parzialmente    satisfattivo,    provvedendo    alla
 riliquidazione  della  pensione  del ricorrente in applicazione della
 sentenza n. 1/1991 della Corte costituzionale;
     che la Corte dei conti ha giurisdizione  sulla  contestazione  in
 tema   di   oneri   accessori   che   trovino   titolo  nel  rapporto
 pensionistico, senza peraltro che  assuma  particolare  rilevanza  lo
 specifico  comportamento dell'ente debitore (sia dilatorio o comunque
 colposo),  tenuto  conto  che  si  verte   in   tema   di   interessi
 corrispettivi (Cass. civ. sez.  unite 23 giugno 1993, n. 6957);
     che, prima dell'odierna udienza, il legislatore e' intervenuto in
 materia  di  accessori del credito pensionistico con una disposizione
 di carattere generale la quale, di per se', conferma l'esistenza  nel
 nostro  ordinamento del generale diritto ad interessi e rivalutazione
 monetaria per  tutti  i  crediti  diversi  da  quelli  specificamente
 contemplati dal legislatore;
     che  alla  luce  di  quanto dispone il comma 4 dell'art. 26 della
 legge n. 448/1998 - che, tra l'altro, recita: "... le somme liquidate
 sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione  della
 sentenza  della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad
 interessi ne'  a  rivalutazione  monetaria",  -  questa  sezione  non
 potrebbe  non  applicare  tale  disposizione  legislativa intervenuta
 nelle more del presente giudizio;
     che  il  collegio  nutre  perplessita'  circa  la  compatibilita'
 costituzionale  della  predetta  disposizione  - derogatoria del piu'
 generale principio salvaguardato dall'ordinamento generale  circa  la
 corresponsione  degli  oneri  accessori  - con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
     che, invero, appare immotivata la voluntas legis che ha  disposto
 la suddetta deroga proprio per talune circoscritte fattispecie e qui,
 in   particolare,   per  coloro  che,  come  il  ricorrente,  avevano
 tempestivamente lamentato l'omessa applicazione  nei  loro  confronti
 dei  benefici  di  cui  alla  legge  n. 468/1987, proponendo apposito
 ricorso in sede  giurisdizionale  e  soggiacendo  all'ulteriore  mora
 processuale, che li vede destinatari della sentenza n. 1/1991, ma non
 gia' di oneri accessori;
     che,  pertanto,  nella  attesa  processuale,  e'  intervenuta  la
 ripetuta disposizione che penalizza allo stesso modo sia quanti siano
 stati finora inerti di fronte alle omissioni dell'amministrazione  ed
 ai  ritardi della giustizia pensionistica, sia quanti si siano invece
 tempestivamente attivati per conseguire quanto ad  essi  dovuto,  con
 conseguente   violazione   anche  dell'art.  24  della  Costituzione,
 venendosi cosi' a privare i ricorrenti della tutela loro  offerta  da
 questa  norma dopo che il giudizio e' stato regolarmente introdotto e
 senza che possano essere rivendicati interessi o  bisogni  collettivi
 il   cui  soddisfacimento  giustifichi  la  compressione  di  diritti
 costituzionalmente garantiti ai singoli;
     che, quindi, la norma derogatrice appare palesemente irrazionale,
 anche  nella  considerazione  che  la  ormai  limitatissima   entita'
 numerica dei soggetti cui essa si riferisce impedisce che i risultati
 conseguibili,  da  ultimo,  possano  in  alcun  modo contribuire alla
 stabilizzazione ed allo sviluppo del Paese: anche perche' appare  non
 meno  irrazionale la circostanza che i soggetti di cui trattasi siano
 discriminati non gia' sulla base di comportamenti  inerziali,  bensi'
 del casuale iter, piu' o meno rapido, della giustizia pensionistica;
     che,  poi,  la  disposizione  appare  violare macroscopicamente i
 principi di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto  differenzia
 immotivatamente  soggetti  che si trovano nelle medesime situazioni e
 condizioni, andando a incidere, per di piu', solo sugli ultimi ancora
 soggetti   all'inerzia   dell'amministrazione   o    dell'ordinamento
 giurisdizionale  pensionistico, con salvezza di quanti hanno ottenuto
 tempestivamente sia il provvedimento di  riconoscimento  del  diritto
 alla  sorte capitale, sia l'accoglimento in via giurisdizionale della
 spettanza con gli oneri accessori del credito vantato;
     che,  da ultimo, va evidenziato che proprio la sentenza n. 1/1991
 ebbe a sancire la illegittimita' della norma censurata pro-tempore  -
 per  il fatto che, ad una certa data, era sopravvenuta un'irrazionale
 discriminazione fra il trattamento di quiescenza dei cessati  ante  e
 post  il  1  gennaio  1979  - ponendo cosi' rimedio ad uno squilibrio
 ingiustificato  fra  le  rispettive  pensioni,  divenuto,  alla  data
 edittale  del 1 marzo 1990, irrazionale, immotivato ed eccessivamente
 discriminatorio ma che proprio la statuizione qui contestata (di  cui
 al  comma  4  dell'art.    26  della  legge n. 448/1998) ridetermina,
 altresi', uno squilibrio ingiustificato fra i dirigenti  collocati  a
 riposo  anteriormente  al  1  gennaio  1979  -  che hanno titolo alla
 riliquidazione con gli oneri accessori - e i  dirigenti  collocati  a
 riposo  posteriormente,  i quali - benche' destinatari della sentenza
 n. 1/1991 - non hanno piu' titolo alla corresponsione degli interessi
 e della rivalutazione monetaria alla data di entrata in vigore  della
 legge  n.  448/1998:  oneri  accessori,  questi, che avrebbero dovuto
 realizzare,  con   il   credito   originario   il   tantundem   della
 riliquidazione  pensionistica  il  cui riconoscimento dovrebbe essere
 analogo per tutti, quali che siano i tempi dell'adempimento;
   Rilevato:
     che per quanto sopra esposto la  questione  di  costituzionalita'
 del comma 4 (per la parte che qui interessa) dell'art. 26 della legge
 n.  448  del  3  dicembre  1998  in relazione agli artt. 24 e 3 della
 Costituzione appare rilevante a questo collegio ai fini del decidere,
 questa sezione ritiene, pertanto, che  vada  sollevata  la  suesposta
 questione, ritenendola non manifestamente infondata.