LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Letta la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione al "divieto della prova testimoniale", per violazione degli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, proposta dal primo ufficio I.V.A. di Brescia nel ricorso presentato dalla "Promotion Programme di Venza e Strambelli e C."; Ritenuta l'eccezione non manifestamente infondata;