LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Letta  la  eccezione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 7,
 comma 4, del d.lgs.  31  dicembre  1992,  n.  546,  in  relazione  al
 "divieto della prova testimoniale", per violazione degli artt. 3, 24,
 53,  primo comma, e 76 della Costituzione, proposta dal primo ufficio
 I.V.A. di Brescia nel ricorso presentato dalla  "Promotion  Programme
 di Venza e Strambelli e C.";
   Ritenuta l'eccezione non manifestamente infondata;