LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4443/97 depositato il 7 novembre 1997, avverso avv. di accert. n. 4011020718, Irpef, 91 contro Imposte dirette di Firenze, I ufficio, proposto da Leonelli Osvaldo residente a Firenze, in Borgognissanti n. 12; difeso da Manetti dott. Massimo e Bongini rag. Stefano residente a Prato, in viale Montegrappa n. 214. La commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione n. 8, all'udienza del 17 giugno 1999, nel giudizio promosso da Leonelli Osvaldo contro l'avviso di accertamento n. 401102 emesso dal 1 ufficio imposte dirette di Firenze, ha emesso la seguente ordinanza. Leonelli Osvaldo proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento di cui sopra assumendo la illegittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12 del d.l. 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni nella legge per violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione. Precisava il ricorrente di aver subito l'accertamento in questione sulla base della applicazione dei coefficienti presuntivi di cui al d.P.C.M. 25 novembre 1991 e all'art. 11 del d.l. n. 69/1989 essendo egli in regime di contabilita' semplificata. L'eccezione non appare manifestamente infondata, ed e' ovviamente rilevante in causa poiche' dal suo accoglimento o rigetto dipende la decisione della medesima. Si profila la violazione dell'art. 23 della Costituzione in quanto l'imposizione ed il conseguente obbligo di pagamento a carico del contribuente non deriva dalla legge bensi' dal d.P.C.M. 25 novembre 1991, che ha esclusiva natura amministrativa. Infatti, la norma contenuta nell'art. 11 d-l. n. 69/1989 ha carattere di delega in bianco in quanto fissa criteri eccessivamente generali "sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' ed al rispettivo andamento". Trattasi, con evidenza, di proposizioni che consentono all'autorita' amministrativa delegata la adozione di criteri frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, e quindi anche sostanzialmente estranei alle previsioni della legge delegante, come nel caso. Ancora piu' pertinente appare la richiamata violazione dell'art. 53 della Costituzione, il quale prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della rispettiva capacita' contributiva. Non puo' esservi dubbio sul fatto che la capacita' contributiva richiamata dalla legge fondamentale deve essere effettiva e non presunta. Gli articoli sospettati di incostituzionalita' invece, adottano un sistema di presunzioni iuris et de iure, non superabile con argomentazioni e prove contrarie, che quindi prescinde da ogni valutazione sulla reale entita' dei redditi prodotti dal contribuente, i quali, in realta', considerata la natura della attivita' professionale svolta, sono soggetti per loro intrinseca natura, a variazioni anche consistenti nel corso degli anni. Al contrario, l'applicazione di parametri rigidi ed astratti, si rivela del tutto non idonea a registrare con sufficiente approssimazione alla realta', la capacita' reddituale effettiva del contribuente, e manifesta quindi tutta la sua illegittimita' ed irrazionalita'. Non rileva nel caso la possibilita' di scegliere la contabilita' ordinaria, in quanto si verrebbe sostanzialmente a negare il diritto di scelta consentitogli dalla legge qualora il contribuente fosse costretto, per sfuggire ad un tipo di tassazione sostanzialmente illegittimo, ad optare esclusivamente per la forma ordinaria, che ha, tra l'altro, conseguenze piu' onerose sul piano della tenuta. Ne' puo' rilevare la compilazione del questionario che invia l'amministrazione, poiche' comunque le domande sono il frutto di studi generali di categoria e le risposte sono conseguenzialmente prive di quel carattere di necessaria personalizzazione che dovrebbe essere alla base della indagine sulle singole capacita' contributive, i cui profili non possono ovviamente essere esauriti nell'ambito di un generico questionario. In sostanza, con il metodo di accertamento induttivo basato su coefficienti presuntivi di reddito, non si realizza il requisito dell'accertamento della effettiva capacita' contributiva. Si perviene al contrario alla acquisizione di dati che inducono necessariamente soltanto ad una mera valutazione probabilistica, assunta illegittimamente a prova insuperabile della capacita' contributiva medesima. Appare quindi con sufficiente evidenza come il metodo qui censurato non consenta di pervenire con sicurezza ad un equo risultato nella valutazione delle singole capacita' contributive, e quindi violi il principio costituzionale secondo il quale tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, ma sola in ragione della loro reale ed effettiva capacita' contributiva. In conclusione, l'eccezione non appare manifestamente infondata e quindi gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per le decisioni di competenza.