IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro Poser Emma, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 18 dicembre 1996, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 122/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da Poser Emma, riconosceva il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, a far tempo da tre anni e trecento giorni anteriori il deposito dei ricorso, dichiarando l'intervenuta decadenza per i ratei antecedenti tale periodo e condannando l'Istituto a corrispondere alla ricorrente le relative differenze maggiorate di interessi legali dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda di riliquidazione in via amministrativa. L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 47, d.P.R. n. 639/1970 e 6, legge n. 166/1991, sostenendo che alla ricorrente spettassero solo i ratei maturati dopo l'istanza in via amministrativa. In corso di causa, l'appellata - ritualmente costituita - contestava i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, e proponeva appello incidentale relativamente al negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute, in quanto, a suo dire, relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991. All'odierna udienza l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.