IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 13879/1997 e 14453/1997 proposti, rispettivamente, da Zucca Alessandra, Orru' Daniela, Cocco Fabiana, Danza Carlo, Ulargiu Michela, Dettori Roberto, Milo Carla, Golino Michele e Scano Simona (ric. n. 13879) e da Scarano Manuel e Mura Silvia (ric. 14453/1997), rappresentati e difesi dagli avv.ti Eulo Cotza e Alberto Onorato, con domidiio eletto nello studio dell'avv. Mannironi (studio Lubrano) in Roma, via Flaminia, n. 79; Contro l'Universita' degli studi di Cagliari, in persona del rettore in carica; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Cocco Nicola, non costituito per l'annullamento: del bando di concorso, prot. 2116 emesso in data 22 luglio 1997 dall'Universita' degli studi di Cagliari (area dipartimentale della didattica) per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato, a.a. 1997/1998, nella parte in cui ha previsto, per il primo anno del corso di studi in medicina e chirurgia, il numero massimo programmato di 174 studenti, e di ogni sua successiva eventuale variazione; della graduatoria successiva alle prove di selezione, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi all'iscrizione al predetto corso di laurea, nonche' di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente; delle precedenti delibere del consiglio di corso di laurea e del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia (in particolare quella del 15 luglio 1997), nonche' delle delibere del senato accademico (in particolare quella del 10 luglio 1997) e di qualsiasi altro organo dell'Universita' di Cagliari, ivi comprese tutte quelle non ancora conosciute, con le quale sono stati determinati nel numero massimo di 174 (o di quello successivamente fissato) gli studenti da ammettere al primo anno del relativo corso di laurea per l'a.a. 1997/1998; del d.P.R. 27 luglio 1987 con cui e' stato modificato lo statuto dell'universita' degli studi di Cagliari, nella parte in cui, regolamentando le immatricolazioni, stabilisce che "il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facolta'..., prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorita' accademiche dell'ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia"; del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95, recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia", nella parte in cui prevede che "I consigli di corso di laurea e i consigli di facolta' per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico..., debbono indicare alle autorita' accademiche dei rispettivi atenei il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia"; del regolamento recante "norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", adottato con decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministro dell'niversita' e della ricerca scientifica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997; dei decreti 31 luglio 1997 del medesimo Ministro, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1997, disciplinanti l'uno la "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998", l'altro le "modalita' di accesso agli specifici corsi di laurea"; nonche' sui ricorsi nn. 14452/1997 e 13880/1997, proposti, rispettivamente, da Mura Matteo (ric. 14452) e Formica Ivan, Manconi Francesca, Murtas Marcello, Loi Loredana e Mura Cristiana, rappresentati e difesi dagli avv.ti Eulo Cotza e Alberto Onorato, elettivamente domiciliati come sopra; Contro l'Universita' degli studi di Cagliari, in persona del rettore in carica; il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Lai Daniela, n.c., per l'annullamento: del bando di concorso prot. 2116 emesso in data 22 luglio 1997 dall'Universita' degli studi di Cagliari (area dipartimentale della didattica) per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato, a.a. 1997/1998, nella parte in cui ha previsto, per il primo anno del corso di studi in odontoiatria e protesi dentaria, il numero massimo programmato di 16 studenti, e di ogni sua successiva eventuale variazione; della graduatoria successiva alle prove di selezione, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi all'iscrizione al predetto corso di laurea, nonche' di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente; delle precedenti delibere del consiglio di corso di laurea e del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia (in particolare quella del 15 luglio 1997), nonche' delle delibere del senato accademico (in particolare quella del 10 luglio 1997) e di qualsiasi altro organo dell'Universita' di Cagliari, ivi comprese tutte quelle non ancora conosciute, con le quali sono stati determinati nel numero massimo di 16 (o di quello successivamente fissato) gli studenti da ammettere al primo anno del corso di laurea in odontoiatria per l'a.a. 1997/1998; del d.P.R. 24 ottobre 1980, n. 871 con cui e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella parte in cui, disciplinando all'art. 58 la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, stabilisce che "il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di venti per anno di corso"; del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, recante "istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facolta' di medicina e chirurgia" e della tabella ad esso allegata, nella parte in cui prevede che "nel far luogo all'istituzione del corso di laurea si deve tener conto delle strutture disponibili (cliniche e didattiche) per la determinazione del numero e delle modalita' di accesso degli studenti"; del regolamento recante "norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", adottato con decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997; del successivo decreto 31 luglio 1997 del medesimo Ministro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1997, disciplinante la limitazione all'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; ove occorra, dell'ulteriore decreto 31 luglio 1997 del medesimo Ministro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1997, disciplinante le modalita' di accesso agli specifici corsi di laurea; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 1 dicembre 1997 il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto: Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della Sezione - di cui va disposto la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: e su tale richiesta cautelare la Sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'Amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni.