IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 13879/1997  e
    14453/1997  proposti,  rispettivamente, da Zucca Alessandra, Orru'
    Daniela, Cocco Fabiana,  Danza  Carlo,  Ulargiu  Michela,  Dettori
    Roberto, Milo Carla, Golino Michele e Scano Simona (ric. n. 13879)
    e da Scarano Manuel e Mura Silvia (ric. 14453/1997), rappresentati
    e  difesi  dagli avv.ti Eulo Cotza e Alberto Onorato, con domidiio
    eletto nello studio dell'avv. Mannironi (studio Lubrano) in  Roma,
    via Flaminia, n. 79; Contro l'Universita' degli studi di Cagliari,
    in  persona del rettore in carica; il Ministero dell'universita' e
    della ricerca scientifica e tecnologica, in persona  del  Ministro
    in  carica;  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
    Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi  n.  12;  e
    nei  confronti di Cocco Nicola, non costituito per l'annullamento:
    del bando di concorso, prot. 2116 emesso in data  22  luglio  1997
    dall'Universita'  degli  studi  di  Cagliari  (area dipartimentale
    della didattica) per l'ammissione ai  corsi  di  studio  a  numero
    programmato,  a.a.  1997/1998, nella parte in cui ha previsto, per
    il primo anno del corso di  studi  in  medicina  e  chirurgia,  il
    numero  massimo  programmato  di  174  studenti,  e  di  ogni  sua
    successiva eventuale variazione; della graduatoria successiva alle
    prove di selezione, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati
    ammessi all'iscrizione al predetto corso  di  laurea,  nonche'  di
    ogni  ulteriore  atto  comunque connesso e/o coordinato, anteriore
    e/o conseguente; delle precedenti delibere del consiglio di  corso
    di  laurea e del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia (in
    particolare quella del 15 luglio 1997), nonche' delle delibere del
    senato accademico (in particolare quella del 10 luglio 1997) e  di
    qualsiasi  altro organo dell'Universita' di Cagliari, ivi comprese
    tutte quelle non  ancora  conosciute,  con  le  quale  sono  stati
    determinati nel numero massimo di 174 (o di quello successivamente
    fissato)  gli  studenti  da  ammettere  al primo anno del relativo
    corso di laurea per l'a.a. 1997/1998; del d.P.R.  27  luglio  1987
    con  cui  e'  stato  modificato  lo statuto dell'universita' degli
    studi  di  Cagliari,  nella  parte  in  cui,   regolamentando   le
    immatricolazioni,  stabilisce che "il consiglio di corso di laurea
    ed il consiglio di facolta'..., prima  dell'inizio  di  ogni  anno
    accademico  indicano  alle  autorita'  accademiche  dell'ateneo il
    numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del  corso
    di  laurea  in medicina e chirurgia"; del d.P.R. 28 febbraio 1986,
    n.   95,   recante   "Modificazioni   all'ordinamento    didattico
    universitario  relativamente  al  corso  di  laurea  in medicina e
    chirurgia", nella parte in cui prevede che "I consigli di corso di
    laurea e i consigli di  facolta'  per  le  rispettive  competenze,
    prima  dell'inizio  di  ogni  anno accademico..., debbono indicare
    alle autorita' accademiche dei rispettivi atenei il numero massimo
    degli studenti iscrivibili al primo anno del corso  di  laurea  in
    medicina  e  chirurgia"; del regolamento recante "norme in materia
    di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di
    orientamento", adottato con decreto 21 luglio  1997,  n.  245  del
    Ministro  dell'niversita'  e della ricerca scientifica, pubblicato
    in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997;  dei  decreti  31
    luglio   1997   del  medesimo  Ministro,  pubblicati  in  Gazzetta
    Ufficiale n. 188  del  13  agosto  1997,  disciplinanti  l'uno  la
    "limitazione   all'accesso  ai  corsi  di  laurea  in  medicina  e
    chirurgia per l'anno accademico 1997/1998", l'altro le  "modalita'
    di  accesso  agli  specifici corsi di laurea"; nonche' sui ricorsi
    nn. 14452/1997 e 13880/1997, proposti,  rispettivamente,  da  Mura
    Matteo  (ric.  14452)  e  Formica  Ivan, Manconi Francesca, Murtas
    Marcello, Loi Loredana e Mura Cristiana,  rappresentati  e  difesi
    dagli   avv.ti   Eulo   Cotza  e  Alberto  Onorato,  elettivamente
    domiciliati  come  sopra;  Contro  l'Universita'  degli  studi  di
    Cagliari,   in   persona   del  rettore  in  carica;  il  Ministro
    dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
    persona   del   Ministro   in   carica,   rappresentati  e  difesi
    dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliati in  Roma,
    via  dei  Portoghesi  n. 12; e nei confronti di Lai Daniela, n.c.,
    per  l'annullamento:  del bando di concorso prot. 2116  emesso  in
    data 22 luglio 1997 dall'Universita' degli studi di Cagliari (area
    dipartimentale  della  didattica)  per  l'ammissione  ai  corsi di
    studio a numero programmato, a.a. 1997/1998, nella parte in cui ha
    previsto, per il primo anno del corso di studi in  odontoiatria  e
    protesi  dentaria, il numero massimo programmato di 16 studenti, e
    di ogni sua successiva  eventuale  variazione;  della  graduatoria
    successiva   alle  prove  di  selezione,  nella  parte  in  cui  i
    ricorrenti non sono stati ammessi all'iscrizione al predetto corso
    di laurea, nonche' di ogni ulteriore atto  comunque  connesso  e/o
    coordinato,  anteriore  e/o conseguente; delle precedenti delibere
    del consiglio di corso di laurea e del consiglio  di  facolta'  di
    medicina  e  chirurgia (in particolare quella del 15 luglio 1997),
    nonche' delle  delibere  del  senato  accademico  (in  particolare
    quella   del   10   luglio  1997)  e  di  qualsiasi  altro  organo
    dell'Universita' di Cagliari, ivi comprese tutte quelle non ancora
    conosciute, con le quali sono stati determinati nel numero massimo
    di 16 (o  di  quello  successivamente  fissato)  gli  studenti  da
    ammettere  al  primo  anno del corso di laurea in odontoiatria per
    l'a.a. 1997/1998; del d.P.R. 24 ottobre 1980, n. 871  con  cui  e'
    stato  modificato  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di
    Cagliari, nella parte in cui, disciplinando all'art. 58 la  laurea
    in  odontoiatria  e  protesi  dentaria,  stabilisce che "il numero
    massimo degli allievi iscrivibili e' di venti per anno di  corso";
    del  d.P.R.  28  febbraio  1980,  n. 135, recante "istituzione del
    corso di laurea in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  presso  la
    facolta'  di  medicina  e  chirurgia"  e  della  tabella  ad  esso
    allegata,  nella  parte  in  cui  prevede  che  "nel   far   luogo
    all'istituzione  del  corso  di  laurea  si deve tener conto delle
    strutture   disponibili   (cliniche   e   didattiche)    per    la
    determinazione  del  numero  e  delle  modalita'  di accesso degli
    studenti"; del regolamento recante "norme in  materia  di  accessi
    all'istruzione   universitaria   e   di   connesse   attivita'  di
    orientamento", adottato con decreto 21 luglio  1997,  n.  245  del
    Ministro   dell'Universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
    tecnologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio
    1997; del successivo decreto 31 luglio 1997 del medesimo Ministro,
    pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  16  agosto  1997,
    disciplinante  la  limitazione  all'accesso  ai corsi di laurea in
    odontoiatria e protesi dentaria per l'anno  accademico  1997/1998;
    ove  occorra,  dell'ulteriore  decreto 31 luglio 1997 del medesimo
    Ministro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188  del  13  agosto
    1997,  disciplinante  le modalita' di accesso agli specifici corsi
    di laurea; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti
    di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;  Viste
    le  memorie  prodotte  dalle  parti  a  sostegno  delle rispettive
    difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato  relatore,  per
    la  camera  di  consiglio del 1 dicembre 1997 il consigliere Bruno
    Mollica;  Uditi,  altresi',  i  difensori  delle  parti,  come  da
    verbale;
      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
                            Fatto e diritto
   I.  - Con i ricorsi all'esame della Sezione - di cui va disposto la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  investono  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in  via  incidentale,  la
 sospensione:  e  su tale richiesta cautelare la Sezione e' chiamata a
 decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'Amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni.