ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1-sexies  del
 decreto-legge  27  giugno  1985,  n. 312 (Disposizioni urgenti per la
 tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in
 legge 8 agosto 1985, n. 431,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  2
 dicembre  1998 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico
 di Caruso Daniela, iscritta al n. 261 del registro ordinanze  1999  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 20, prima
 serie speciale, dell'anno 1999;
   Udito nella camera di consiglio del 10  novembre  1999  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto  che  il  pretore  di  Latina,  con  ordinanza emessa il 2
 dicembre 1998 (r.o. n. 261 del 1999), nel corso  di  un  procedimento
 penale  nel  quale  era  chiamato  ad  applicare, tra l'altro, l'art.
 1-sexies del decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312  (Disposizioni
 urgenti   per   la   tutela   delle  zone  di  particolare  interesse
 ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985,  n.
 431,  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale della
 predetta norma;
     che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe  anzitutto  in
 contrasto  con  gli artt. 42 e 97 della Costituzione, rimandando alla
 nozione di aree protette quale desumibile dalla espressa  elencazione
 normativa  di  cui  all'art.  1 dello stesso decreto-legge n. 312 del
 1985, che individua i beni oggetto di tutela per categoria;
     che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che
 la individuazione dei beni  con  naturale  attitudine  al  vincolo  e
 conseguenti  limitazioni  al  diritto  di godimento e di disposizione
 avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine  di  rendere
 conoscibili  le ragioni che connotano il particolare pregio del bene,
 sia per consentire ai privati di introdurre le  proprie  osservazioni
 ed istanze;
     che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art.  9
 della      Costituzione,   giacche'   il  valore  estetico  culturale
 risulterebbe individuato e riconosciuto non in quanto  effettivamente
 sussistente  in  relazione  alle  caratteristiche  proprie  del  bene
 stesso,   ma   attraverso   la   utilizzazione   di   caratteri   e/o
 qualificazioni meramente giuridiche;
     che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies
 violerebbe,  altresi',  l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
 per il contrasto con il principio  della  legalita',  avuto  riguardo
 alla  indeterminatezza  della  pena  da  applicare,  oltre  che della
 condotta  incriminata,  individuata  con  generico  riferimento  alla
 violazione  delle  disposizioni dello stesso decreto-legge n. 312 del
 1985;
   Considerato  che  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985 e' gia' stata
 risolta in riferimento ai medesimi parametri invocati nel senso della
 manifesta infondatezza con ordinanza n. 68 del 1998  (v.  anche,  per
 taluni profili, ordinanze nn. 158 e 316 del 1998);
     che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.