ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  delle  richieste  di
 referendum  popolare  per l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n.
 157, recante "Nuove norme in materia  di  rimborso  delle  spese  per
 consultazioni   elettorali   e   referendarie   e  abrogazione  delle
 disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai  movimenti  e
 partiti  politici",  limitatamente  agli  articoli 1, 2 e 3; giudizio
 iscritto al n. 114 del registro referendum.
   Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999  con  la  quale  l'Ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato conformi a legge le richieste;
   Udito nella camera di consiglio del  13  gennaio  2000  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Udito  l'avvocato  Achille  Chiappetti  per  i presentatori Daniele
 Capezzone e altri e Gianfranco Fini e altri.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  L'Ufficio centrale per il  referendum  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352, e successive modifiche e integrazioni, esaminate  due  richieste
 di  referendum popolare - presentate, rispettivamente, il 9 settembre
 1999 da Gianfranco Fini e altri ventidue cittadini elettori e  il  28
 settembre  1999 da Rita Bernardini e altri sette cittadini elettori -
 concernenti l'abrogazione parziale della  legge  3  giugno  1999,  n.
 157,  ha  verificato  la regolarita' delle richieste e, con ordinanza
 del  7-13  dicembre  1999,  ne   ha   dichiarato   la   legittimita',
 disponendone la concentrazione e stabilendo la seguente denominazione
 del referendum:  "Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
 referendarie:  Abrogazione".
   Le  richieste  di referendum hanno per oggetto il seguente quesito:
 "Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n.  157  recante
 "Nuove  norme  in  materia  di rimborso delle spese per consultazioni
 elettorali  e   referendarie   e   abrogazione   delle   disposizioni
 concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti  e  partiti
 politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3 ?".
   2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale,
 il  Presidente  di  questa  Corte  ha  fissato,  per  la  conseguente
 deliberazione, la camera di consiglio del 13  gennaio  2000,  dandone
 comunicazione  ai  presentatori  delle  richieste  di referendum e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33,  secondo
 comma, della legge n. 352 del 1970.
   3.  - Nell'imminenza della camera di consiglio i presentatori delle
 due richieste di referendum hanno depositato due memorie, di identico
 contenuto, sostenendo che il quesito referendario si presenta  chiaro
 e  omogeneo, corrispondente all'effetto abrogativo che ne deriverebbe
 in caso di esito positivo della consultazione: eliminare  i  rimborsi
 pubblici  per  le  spese  elettorali  e  referendarie dei movimenti e
 partiti politici, si' che essi sostengano le  spese  solo  con  mezzi
 propri  o  giovandosi  di erogazioni liberali private. I presentatori
 sottolineano  inoltre  che  l'oggetto  del  quesito  e'  completo   e
 unitario,  e  che  nessuna  incidenza possono avere i rinvii ad altre
 fonti normative contenuti nell'art. 2 della legge n.  157  del  1999,
 trattandosi  di  mere  disposizioni  di richiamo destinate a rimanere
 inoperanti una volta abrogato l'istituto  del  rimborso  stesso.  Del
 resto,  rilevano le memorie, norme analoghe di contribuzione pubblica
 ai partiti politici  sono  state  gia'  oggetto  in  passato  di  due
 richieste referendarie, entrambe dichiarate ammissibili (sentenze nn.
 16  del  1978  e 30 del 1993); nessuna preclusione all'ammissibilita'
 del referendum sussiste dunque, concludono i presentatori.
   4. - Nella camera  di  consiglio  del  13  gennaio  2000  e'  stato
 ascoltato,  in  rappresentanza  dei  presentatori, l'avvocato Achille
 Chiappetti che ha ribadito gli argomenti a favore dell'ammissibilita'
 delle richieste referendarie.
                         Considerato in diritto
   Le richieste di referendum abrogativo oggetto di esame sono dirette
 all'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3  giugno  1999,  n.
 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
 elettorali   e   referendarie   e   abrogazione   delle  disposizioni
 concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti  e  partiti
 politici).  Le  disposizioni  indicate  (artt.  1  e 2) contengono la
 disciplina  del  rimborso  per  le  spese  elettorali  sostenute   da
 movimenti o partiti politici nelle campagne per il rinnovo del Senato
 della  Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo
 e dei consigli regionali, nonche' del rimborso delle spese  sostenute
 dai  comitati  promotori di referendum abrogativi e prescrivono (art.
 3) la destinazione di una  quota  parte  delle  somme  ricevute  alla
 promozione  della  partecipazione  politica  delle donne. La restante
 parte della  legge,  non  sottoposta  alle  richieste  di  referendum
 abrogativo,  contiene la previsione di agevolazioni per le erogazioni
 liberali a favore di partiti  e  movimenti  politici,  nonche'  norme
 transitorie  per  regolare  le situazioni pendenti formatesi sotto la
 precedente legge 2 gennaio 1997, n. 2, e relative norme di  copertura
 finanziaria.
   Le  disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 costituiscono dunque un corpo
 normativo omogeneo, all'interno della legge che  li  contiene,  e  si
 prestano  quindi  a  essere  investite  dalle richieste di referendum
 abrogativo parziale, la cui ammissibilita'  risulta  dall'inesistenza
 di  limiti  e  impedimenti  costituzionali - derivanti esplicitamente
 dall'art.  75  della  Costituzione  o  implicitamente   dal   sistema
 costituzionale di cui esso fa parte - invocabili nella specie.