ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
 referendum popolare per l'abrogazione del  testo  unico  delle  leggi
 recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361
 (Approvazione del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la
 elezione  della  Camera  dei  deputati),  nel  testo risultante dalle
 modificazioni ed integrazioni ad esso  successivamente  apportate  in
 particolare  dalla legge 4 agosto 1993, n. 277  (Norme per l'elezione
 della Camera dei deputati), e dal  decreto  legislativo  20  dicembre
 1993,  n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme
 per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  30  marzo 1957, n. 361), limitatamente
 alle seguenti parti:  Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole:
 "La   ripartizione   dei   seggi   attribuiti   secondo   il   metodo
 proporzionale,  a  norma  degli  articoli 77, 83 e 84, si effettua in
 sede di Ufficio centrale nazionale.";  comma  4,  limitatamente  alle
 parole:   "in   ragione  proporzionale  mediante  riparto  tra  liste
 concorrenti", nonche' alla parola:  ", 83"; Articolo 4, comma  2,  n.
 1),  limitatamente  alle  parole:  "per  l'elezione del candidato nel
 collegio uninominale" nonche' alle parole: ", comma 1" e n.  2):  "un
 voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in
 ragione  proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
 contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.   Il  numero
 dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
 dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
 arrotondamento   alla  unita'  superiore.";  Articolo  14,  comma  1,
 limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle  parole:  "o
 le   liste   medesime   nelle   singole   circoscrizioni";  comma  2,
 limitatamente  alle  parole:  "le   loro   liste   con";   comma   3,
 limitatamente  alle  parole:  ", sia che si riferiscano a candidature
 nei collegi uninominali sia che si riferiscano  a  liste,";  Articolo
 16,  comma  4,  primo  periodo, limitatamente alle parole:   "e delle
 liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";
 Articolo  17,  comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
 candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali
 si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui  gli  stessi
 aderiscono  con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
 collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione  scritta  del
 rappresentante,  di  cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
 deposito della lista a cui il candidato nel collegio  uninominale  si
 collega,  attestante  la  conoscenza degli eventuali collegamenti con
 altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste,  questi  devono
 essere  i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
 la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con  piu'  liste,  il
 candidato,  nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica il
 contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e  il  suo
 cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:
 ",  nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai
 fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il  contrassegno
 o  i  contrassegni  del  candidato nel collegio uninominale siano gli
 stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei
 seggi in ragione proporzionale, il collegamento di  cui  al  presente
 articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
 circoscrizionale,  senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni ed
 accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista  avverso
 il   mancato   collegamento   d'ufficio  sono  presentate,  entro  le
 ventiquattro  ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per   la
 presentazione  delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide
 entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo  19;
 Articolo  20,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Le liste dei
 candidati o"; comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "le  liste  dei
 candidati  o",  alle  parole:  "e della lista dei candidati", nonche'
 alle parole:  "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
 allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa  accettazione
 di   cui  all'articolo  18";  comma  3,  limitatamente  alle  parole:
 "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per  le
 candidature  nei  collegi  uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
 parole: "di lista", nonche' alle parole: "Le stesse  disposizioni  si
 applicano  alle  candidature  nei  collegi  uninominali.";  comma  6,
 limitatamente alle parole: "piu' di  una  lista  di  candidati  ne'";
 comma  7,  limitatamente  alle parole: "della lista dei candidati o",
 nonche' alle parole:  "la lista o"; e comma 8: "La  dichiarazione  di
 presentazione  della  lista  dei candidati deve contenere, infine, la
 indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
 a fare le designazioni  previste  dall'articolo  25.";  Articolo  21,
 comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "e della lista dei candidati
 presentata", nonche' alle parole: "e a ciascuna lista"; Articolo  22,
 comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.
 1),  limitatamente  alle  parole: "e le liste"; n.  2), limitatamente
 alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle  parole:  "e  le
 liste"   e  alle  parole:  "riduce  al  limite  prescritto  le  liste
 contenenti un numero di candidati superiore  a  quello  stabilito  al
 comma  2  dell'art.  18-bis,  cancellando  gli  ultimi nomi;"; n. 4),
 limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i  nomi";  n.  5),
 limitatamente  alle  parole:  "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):
 "cancella  i  nomi  dei  candidati  compresi  in  altra  lista   gia'
 presentata   nella  circoscrizione;";  comma  2,  limitatamente  alle
 parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e  delle  modificazioni
 da  questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:
 "e delle liste  contestate  o  modificate";  Articolo  23,  comma  1,
 limitatamente  alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle
 parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24,  comma
 1,  n.  1),  limitatamente  alle  parole:  "e  delle  liste";  n. 2),
 limitatamente alle parole: "e  delle  liste",  nonche'  alle  parole:
 "analogamente  si  procede per la stampa delle schede e del manifesto
 delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente  alle
 parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";
 n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma
 1,  limitatamente alle parole: "e all'art.  20", nonche' alle parole:
 "o della lista"; ultimo  comma,  limitatamente  alle  parole:  "e  di
 lista",  alle  parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e
 di lista", nonche' alle parole: "e delle liste"; Articolo  26,  comma
 1,  limitatamente  alle  parole:  "e  di  ogni  lista  di candidati";
 Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre  copie
 del    manifesto    contenente   le   liste   dei   candidati   della
 circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole:  "e  di  lista";
 Articolo  31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
 diverso per i collegi uninominali  e  per  la  circoscrizione",  alla
 parola:  ",  C",  alle  parole:  "e  di tutte le liste", nonche' alle
 parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente  alle  parole:
 "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
 "Le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi in ragione proporzionale
 riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei  candidati  della
 rispettiva  lista,  nell'ambito  degli  stessi  spazi."; Articolo 40,
 comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41,  comma
 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,
 limitatamente   alle  parole:  "di  liste";  Articolo  42,  comma  4,
 limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente  alle
 parole:  "due  copie  del manifesto contenente le liste dei candidati
 nonche'"; Articolo 45, comma  8:  "Le  operazioni  di  cui  ai  commi
 precedenti  sono  compiute  prima  per  le  schede per l'elezione dei
 candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
 l'attribuzione dei seggi in  ragione  proporzionale.";  Articolo  48,
 comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o
 della  circoscrizione";  Articolo  53,  comma  1,  limitatamente alle
 parole: "di lista  e";  Articolo  58,  comma  1,  limitatamente  alla
 parola:  "rispettive",  nonche'  alle  parole:  "per  l'elezione  del
 candidato del collegio uninominale e una scheda per la  scelta  della
 lista  ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
 comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
 collegio uninominale" nonche' alle parole: "e, sulla  scheda  per  la
 scelta  della  lista  un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
 contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato  o  dei
 candidati   corrispondenti   alla  lista  prescelta";  comma  6:  "Le
 disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano  sia
 per  le  schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
 sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
 dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle
 parole: "Una scheda valida per la scelta della lista  rappresenta  un
 voto  di  lista."  e alle parole:   "per l'elezione del candidato nel
 collegio  uninominale";  Articolo  67,  comma 1, n. 2), limitatamente
 alle parole: "e delle liste dei candidati"  e  n.  3),  limitatamente
 alla  parola:  "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle
 parole: "per l'elezione  del  candidato  nel  collegio  uninominale";
 comma  3:  "Compiute  le  operazioni  di  scrutinio  delle schede per
 l'elezione dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  il  presidente
 procede  alle  operazioni  di spoglio delle schede per l'attribuzione
 dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
 sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
 le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e  la
 consegna  al  presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
 della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
 ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende  nota
 dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad
 alta  voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui
 voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale  sono
 state  tolte le schede non utilizzate.  Quando la scheda non contiene
 alcuna espressione di voto,  sul  retro  della  scheda  stessa  viene
 subito  impresso  il  timbro  della sezione."; comma 7, limitatamente
 alle parole: "La disposizione si applica  sia  con  riferimento  alle
 schede   scrutinate   per   l'elezione  del  candidato  nel  collegio
 uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della  lista  ai
 fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo
 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e";
 comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "o  per le singole liste per
 l'attribuzione dei seggi  in  ragione  proporzionale";  Articolo  72,
 comma  2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute
 opportunamente distinte le schede per l'elezione  del  candidato  nel
 collegio  uninominale  da  quelle  per  la scelta della lista ai fini
 dell'attribuzione dei seggi  in  ragione  proporzionale.";  comma  3,
 limitatamente  alle  parole:  "e  di  lista";  Articolo  73, comma 3,
 limitatamente alle parole:  "e  di  lista";  Articolo  74,  comma  1,
 limitatamente  alle  parole:  "e delle liste"; comma 2, limitatamente
 alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle
 parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1,  limitatamente  al  n.
 2):  "determina  la  cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
 Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
 nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto,  per
 ciascun  collegio  in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un
 candidato collegato alla medesima lista, un numero  di  voti  pari  a
 quello  conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
 di  voti,  aumentati  dell'unita'  e  comunque   non   inferiore   al
 venticinque  per  cento  dei  voti  validamente espressi nel medesimo
 collegio,  sempreche'  tale  cifra   non   risulti   superiore   alla
 percentuale  ottenuta  dal  candidato  eletto;  qualora  il candidato
 eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene
 pro quota in misura proporzionale alla somma  dei  voti  ottenuti  da
 ciascuna  delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
 A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il  totale
 dei  voti  conseguiti  nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
 delle liste collegate per il totale dei voti da  detrarre,  ai  sensi
 della  disposizione  del  secondo  periodo,  alle  liste collegate, e
 divide il prodotto per il numero complessivo dei voti  conseguiti  da
 tali  liste  nel  collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
 lista  e'  dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;"; al
 n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai  sensi  dell'articolo
 18,  comma  1, alla medesima lista", nonche' alle parole: "In caso di
 collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a  far
 parte  della  graduatoria  relativa a ciascuna delle liste con cui e'
 stato dichiarato il collegamento" e al n. 5):  "comunica  all'Ufficio
 centrale  nazionale,  a  mezzo  di  estratto  del  verbale,  la cifra
 elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui
 all'articolo 83,  comma 1, n. 2), il totale  dei  voti  validi  della
 circoscrizione   ed   il   totale  dei  voti  validi  ottenuti  nella
 circoscrizione    da  ciascuna  lista.";  Articolo   79,   comma   5,
 limitatamente  alle  parole:  "e delle liste dei candidati"; comma 6,
 limitatamente alle parole: "e delle liste  dei  candidati";  Articolo
 81,  comma  1,  limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 83;
 Articolo 84, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Il  presidente
 dell'Ufficio    centrale    circoscrizionale,   ricevute   da   parte
 dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui  all'articolo
 83,  comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
 lista ha diritto, i candidati compresi nella lista  secondo  l'ordine
 progressivo  di  presentazione.  Se  qualcuno  tra essi e' gia' stato
 proclamato eletto ai sensi dell'articolo  77,  comma  1,  numero  1),
 proclama  eletti  i  candidati che seguono nell'ordine progressivo di
 presentazione. Qualora ad una lista spettino  piu'  posti  di  quanti
 siano  i  suoi  candidati,",  alle  parole:  "spettanti  alla lista",
 nonche' alle parole: ", che non risultino gia' proclamati eletti. Nel
 caso di graduatorie relative a piu' liste collegate  con  gli  stessi
 candidati  nei  collegi  uninominali,  si  procede alla proclamazione
 degli eletti partendo  dalla  lista  con  la  cifra  elettorale  piu'
 elevata.  Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
 del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora  da  attribuire  dei
 seggi   ad   una   lista,   il   presidente   dell'Ufficio   centrale
 circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale  nazionale
 affinche'  si  proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),
 ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86,  comma  4,  limitatamente
 alle parole: "nella lista", nonche' alle parole: "di lista"; comma 5:
 "Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si
 procede  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 84, comma 1, terzo,
 quarto e quinto periodo."; giudizio iscritto al n. 115  del  registro
 referendum.    Vista  l'ordinanza  del 7 dicembre 1999 - integrata da
 quella del 21 dicembre 1999 - con la quale l'Ufficio centrale per  il
 referendum  presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle
 disposizioni  di  legge  le  richieste  suindicate,  disponendone  la
 concentrazione;  Udito  nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000
 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi  gli  avvocati  Beniamino
 Caravita  di  Toritto  e Federico Sorrentino per i presentatori Segni
 Mariotto, Fini Gianfranco e Calderisi Giuseppe, e l'avvocato Giuseppe
 Morbidelli per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano, De
 Lucia Michele e Stanzani Sergio.
                           Ritenuto in fatto
   1. - In data 30 aprile 1999, dieci cittadini italiani,  documentata
 la propria qualita' di elettori, dichiaravano nella cancelleria della
 Corte suprema di cassazione l'intento di promuovere la raccolta delle
 firme  per la richiesta di referendum popolare abrogativo di articoli
 o parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957,  n.  361  (Approvazione
 del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la elezione della
 Camera  dei  deputati)  nel   testo   risultante   dalle   successive
 modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge
 4  agosto  1993,  n.  277  (Norme  per  l'elezione  della  Camera dei
 deputati)  e  dal  decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  534
 (Modificazioni   al   testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per
 l'elezione della Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361).  L'annuncio di
 tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del
 3 maggio 1999.   In data  28  settembre  1999  alcuni  dei  promotori
 depositavano  presso la detta cancelleria i fogli contenenti le firme
 dei sottoscrittori ed i relativi  certificati  elettorali.    Analoga
 dichiarazione da parte di altri ventisette cittadini italiani, muniti
 dei  prescritti certificati elettorali, dell'intento di promuovere la
 richiesta di referendum abrogativo concernente  la  medesima  materia
 veniva raccolta a verbale nella cancelleria della Corte di cassazione
 in  data  5 giugno 1999. Il relativo annuncio veniva pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999.   In  data  9  settembre
 1999  alcuni  dei promotori di detta richiesta depositavano presso la
 stessa cancelleria i fogli contenenti le sottoscrizioni, accompagnati
 dai certificati elettorali dei sottoscrittori.    L'Ufficio  centrale
 per  il  referendum  costituito  presso  la  Corte di cassazione, con
 ordinanza del 28 ottobre 1999, proponeva la concentrazione tra le due
 richieste,  in  quanto  inerenti  a  materia  uniforme;  quindi,  con
 ordinanza  del  7 dicembre 1999, ampiamente motivata e relativa anche
 ad  altri  quesiti  referendari,  dichiarava  le  presenti  richieste
 conformi  alle disposizioni di legge e ne disponeva la concentrazione
 sul seguente quesito (come riformulato  a  seguito  della  successiva
 ordinanza  dello  stesso  Ufficio centrale in data 21 dicembre 1999):
 "Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme
 per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  nel  testo
 risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
 successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
 n.  277,  e  dal  decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  534,
 limitatamente   alle   seguenti   parti:      Articolo  1,  comma  2,
 limitatamente alle parole:  "La  ripartizione  dei  seggi  attribuiti
 secondo  il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84,
 si effettua  in  sede  di  Ufficio  centrale  nazionale.";  comma  4,
 limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto
 tra  liste  concorrenti",  nonche' alla parola:   ", 83"; Articolo 4,
 comma 2, n.  1),  limitatamente  alle  parole:  "per  l'elezione  del
 candidato  nel collegio uninominale" nonche' alle parole: ", comma 1"
 e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
 dei seggi in ragione  proporzionale,  da  esprimere  su  una  diversa
 scheda  recante  il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna
 lista.  Il numero dei candidati di ciascuna  lista  non  puo'  essere
 superiore  ad  un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale
 alla  circoscrizione  con  arrotondamento  alla  unita'  superiore.";
 Articolo  14,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "o  liste  di
 candidati"  e  alle  parole:  "o  le  liste  medesime  nelle  singole
 circoscrizioni";  comma  2, limitatamente alle parole: "le loro liste
 con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a
 candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
 Articolo  16,  comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole:  "e
 delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole:  "e  delle
 liste";  Articolo  17,  comma  1, limitatamente alle parole: "e della
 lista dei  candidati";  Articolo  18,  comma  1,  limitatamente  alle
 parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,
 cui  gli  stessi  aderiscono con l'accettazione della candidatura. La
 dichiarazione    di    collegamento    deve    essere    accompagnata
 dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
 incaricato  di  effettuare il deposito della lista a cui il candidato
 nel collegio uninominale si collega, attestante la  conoscenza  degli
 eventuali  collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
 piu' liste, questi devono  essere  i  medesimi  in  tutti  i  collegi
 uninominali  in  cui  e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
 collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
 di  collegamento,  indica  il  contrassegno  o  i  contrassegni   che
 accompagnano  il  suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";
 comma 2, limitatamente alle parole: ", nonche' la lista  o  le  liste
 alle  quali  il  candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77,
 comma 1,  n.  2).  Qualora  il  contrassegno  o  i  contrassegni  del
 candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
 piu'  liste  presentate  per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
 proporzionale,  il  collegamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
 effettuato,   in   ogni   caso,   d'ufficio   dall'Ufficio   centrale
 circoscrizionale, senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni  ed
 accettazioni  difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
 il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
 ventiquattro   ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per  la
 presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
 entro  le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;
 Articolo 20, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Le  liste  dei
 candidati  o";  comma  2,  limitatamente  alle  parole: "le liste dei
 candidati o", alle parole: "e della  lista  dei  candidati",  nonche'
 alle parole:  "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
 allegata  la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
 di  cui  all'articolo  18";  comma  3,  limitatamente  alle   parole:
 "l'iscrizione  nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
 candidature nei collegi uninominali,"; comma  5,  limitatamente  alle
 parole:  "di  lista", nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si
 applicano  alle  candidature  nei  collegi  uninominali.";  comma  6,
 limitatamente  alle  parole:  "piu'  di  una lista di candidati ne'";
 comma 7, limitatamente alle parole: "della lista  dei  candidati  o",
 nonche'  alle parole:   "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di
 presentazione della lista dei candidati deve  contenere,  infine,  la
 indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
 a  fare  le  designazioni  previste  dall'articolo 25."; Articolo 21,
 comma 2, limitatamente alle parole:  "e  della  lista  dei  candidati
 presentata",  nonche' alle parole: "e a ciascuna lista"; Articolo 22,
 comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.
 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.    2),  limitatamente
 alle  parole:  "e  le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le
 liste"  e  alle  parole:  "riduce  al  limite  prescritto  le   liste
 contenenti  un  numero  di  candidati superiore a quello stabilito al
 comma 2 dell'art. 18-bis,  cancellando  gli  ultimi  nomi;";  n.  4),
 limitatamente  alle  parole:  "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),
 limitatamente  alle  parole:  "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):
 "cancella  i  nomi  dei  candidati  compresi  in  altra  lista   gia'
 presentata   nella  circoscrizione;";  comma  2,  limitatamente  alle
 parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e  delle  modificazioni
 da  questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:
 "e delle liste  contestate  o  modificate";  Articolo  23,  comma  1,
 limitatamente  alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle
 parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24,  comma
 1,  n.  1),  limitatamente  alle  parole:  "e  delle  liste";  n. 2),
 limitatamente alle parole: "e  delle  liste",  nonche'  alle  parole:
 "analogamente  si  procede per la stampa delle schede e del manifesto
 delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente  alle
 parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";
 n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma
 1,  limitatamente alle parole: "e all'art.  20", nonche' alle parole:
 "o della lista"; ultimo  comma,  limitatamente  alle  parole:  "e  di
 lista",  alle  parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e
 di lista", nonche' alle parole: "e delle liste"; Articolo  26,  comma
 1,  limitatamente  alle  parole:  "e  di  ogni  lista  di candidati";
 Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre  copie
 del    manifesto    contenente   le   liste   dei   candidati   della
 circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole:  "e  di  lista";
 Articolo  31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
 diverso per i collegi uninominali  e  per  la  circoscrizione",  alla
 parola:  ",  C",  alle  parole:  "e  di tutte le liste", nonche' alle
 parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente  alle  parole:
 "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
 "Le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi in ragione proporzionale
 riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei  candidati  della
 rispettiva  lista,  nell'ambito  degli  stessi  spazi."; Articolo 40,
 comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41,  comma
 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,
 limitatamente   alle  parole:  "di  liste";  Articolo  42,  comma  4,
 limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente  alle
 parole:  "due  copie  del manifesto contenente le liste dei candidati
 nonche'"; Articolo 45, comma  8:  "Le  operazioni  di  cui  ai  commi
 precedenti  sono  compiute  prima  per  le  schede per l'elezione dei
 candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
 l'attribuzione dei seggi in  ragione  proporzionale.";  Articolo  48,
 comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o
 della  circoscrizione";  Articolo  53,  comma  1,  limitatamente alle
 parole: "di lista  e";  Articolo  58,  comma  1,  limitatamente  alla
 parola:  "rispettive",  nonche'  alle  parole:  "per  l'elezione  del
 candidato del collegio uninominale e una scheda per la  scelta  della
 lista  ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
 comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
 collegio uninominale" nonche' alle parole: "e, sulla  scheda  per  la
 scelta  della  lista  un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
 contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato  o  dei
 candidati   corrispondenti   alla  lista  prescelta";  comma  6:  "Le
 disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano  sia
 per  le  schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
 sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
 dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle
 parole:  "Una  scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
 voto di lista." e alle parole:   "per l'elezione  del  candidato  nel
 collegio  uninominale";  Articolo  67,  comma 1, n. 2), limitatamente
 alle parole: "e delle liste dei candidati"  e  n.  3),  limitatamente
 alla  parola:  "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle
 parole: "per l'elezione  del  candidato  nel  collegio  uninominale";
 comma  3:  "Compiute  le  operazioni  di  scrutinio  delle schede per
 l'elezione dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  il  presidente
 procede  alle  operazioni  di spoglio delle schede per l'attribuzione
 dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
 sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
 le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e  la
 consegna  al  presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
 della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
 ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende  nota
 dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad
 alta  voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui
 voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale  sono
 state  tolte le schede non utilizzate.  Quando la scheda non contiene
 alcuna espressione di voto,  sul  retro  della  scheda  stessa  viene
 subito  impresso  il  timbro  della sezione."; comma 7, limitatamente
 alle parole: "La disposizione si applica  sia  con  riferimento  alle
 schede   scrutinate   per   l'elezione  del  candidato  nel  collegio
 uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della  lista  ai
 fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo
 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e";
 comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "o  per le singole liste per
 l'attribuzione dei seggi  in  ragione  proporzionale";  Articolo  72,
 comma  2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute
 opportunamente distinte le schede per l'elezione  del  candidato  nel
 collegio  uninominale  da  quelle  per  la scelta della lista ai fini
 dell'attribuzione dei seggi  in  ragione  proporzionale.";  comma  3,
 limitatamente  alle  parole:  "e  di  lista";  Articolo  73, comma 3,
 limitatamente alle parole:  "e  di  lista";  Articolo  74,  comma  1,
 limitatamente  alle  parole:  "e delle liste"; comma 2, limitatamente
 alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle
 parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1,  limitatamente  al  n.
 2):  "determina  la  cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
 Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
 nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto,  per
 ciascun  collegio  in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un
 candidato collegato alla medesima lista, un numero  di  voti  pari  a
 quello  conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
 di  voti,  aumentati  dell'unita'  e  comunque   non   inferiore   al
 venticinque  per  cento  dei  voti  validamente espressi nel medesimo
 collegio,  sempreche'  tale  cifra   non   risulti   superiore   alla
 percentuale  ottenuta  dal  candidato  eletto;  qualora  il candidato
 eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene
 pro quota in misura proporzionale alla somma  dei  voti  ottenuti  da
 ciascuna  delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
 A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il  totale
 dei  voti  conseguiti  nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
 delle liste collegate per il totale dei voti da  detrarre,  ai  sensi
 della  disposizione  del  secondo  periodo,  alle  liste collegate, e
 divide  il  prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da
 tali liste nel collegio; il numero dei voti da  detrarre  a  ciascuna
 lista  e'  dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;"; al
 n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai  sensi  dell'articolo
 18,  comma  1, alla medesima lista", nonche' alle parole: "In caso di
 collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a  far
 parte  della  graduatoria  relativa a ciascuna delle liste con cui e'
 stato dichiarato il collegamento" e al n. 5):  "comunica  all'Ufficio
 centrale  nazionale,  a  mezzo  di  estratto  del  verbale,  la cifra
 elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui
 all'articolo 83, comma 1, n. 2), il  totale  dei  voti  validi  della
 circoscrizione   ed   il   totale  dei  voti  validi  ottenuti  nella
 circoscrizione  da    ciascuna  lista.";  Articolo   79,   comma   5,
 limitatamente  alle  parole:  "e delle liste dei candidati"; comma 6,
 limitatamente alle parole: "e delle liste  dei  candidati";  Articolo
 81,  comma  1,  limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 83;
 Articolo 84, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Il  presidente
 dell'Ufficio    centrale    circoscrizionale,   ricevute   da   parte
 dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui  all'articolo
 83,  comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
 lista ha diritto, i candidati compresi nella lista  secondo  l'ordine
 progressivo  di  presentazione.  Se  qualcuno  tra essi e' gia' stato
 proclamato eletto ai sensi dell'articolo  77,  comma  1,  numero  1),
 proclama  eletti  i  candidati che seguono nell'ordine progressivo di
 presentazione. Qualora ad una lista spettino  piu'  posti  di  quanti
 siano  i  suoi  candidati,",  alle  parole:  "spettanti  alla lista",
 nonche' alle parole: ", che non risultino gia' proclamati eletti. Nel
 caso di graduatorie relative a piu' liste collegate  con  gli  stessi
 candidati  nei  collegi  uninominali,  si  procede alla proclamazione
 degli eletti partendo  dalla  lista  con  la  cifra  elettorale  piu'
 elevata.  Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
 del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora  da  attribuire  dei
 seggi   ad   una   lista,   il   presidente   dell'Ufficio   centrale
 circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale  nazionale
 affinche'  si  proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),
 ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86,  comma  4,  limitatamente
 alle parole: "nella lista", nonche' alle parole: "di lista"; comma 5:
 "Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si
 procede  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 84, comma 1, terzo,
 quarto e quinto  periodo."?".    Con  la  predetta  ordinanza  del  7
 dicembre 1999, veniva attribuita al referendum in oggetto la seguente
 denominazione:  "Elezione  della  Camera dei deputati: abolizione del
 voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei
 seggi".  L'ordinanza veniva comunicata e notificata a norma dell'art.
 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
   2. - Ricevuta l'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato
 per la camera di consiglio la data del 13 gennaio 2000,  della  quale
 e'  stata data regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo
 comma, della predetta legge n. 352 del 1970.
   3. - Nel procedimento innanzi alla Corte  si  sono  costituiti,  in
 data  28 dicembre 1999, gli onorevoli Mariotto Segni, Gianfranco Fini
 e Giuseppe Calderisi, promotori del referendum in esame, depositando,
 in qualita' di promotori e presentatori del referendum,  una  memoria
 con  la  quale  ribadiscono  l'ammissibilita' del quesito proposto, e
 ricordano  che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Suprema
 Corte di cassazione si e' gia' pronunciato, con  l'ordinanza  del  13
 dicembre  1999, nel senso della riproponibilita' entro il quinquennio
 di un quesito che non abbia raggiunto  il  quorum  dei  votanti,  non
 residuando,  pertanto - si osserva nella memoria -, alcuno spazio per
 ulteriori valutazioni al riguardo.  In data 30 dicembre 1999, si sono
 altresi'  costituiti  Daniele  Capezzone,  Marco  Cappato  e   Sergio
 Stanzani,  dichiaratisi  promotori  e  presentatori del referendum, i
 quali hanno chiesto di essere uditi in camera di consiglio, ed  hanno
 concluso  per  l'ammissibilita' della richiesta, sottolineando che il
 quesito proposto e' identico a quello  gia'  esaminato  e  dichiarato
 ammissibile  dalla  Corte  con  la  sentenza  n.  13  del  1999, e in
 relazione al quale, nella precedente consultazione  referendaria  del
 18  aprile  1999,  non  fu  raggiunto il quorum dei votanti richiesto
 dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.
   4. - Il giorno 8 gennaio 2000, nell'imminenza  della  data  fissata
 per  la  camera  di  consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e
 Michele  De  Lucia  hanno  depositato  una  nuova   memoria-atto   di
 costituzione,  nella  qualita' di "presentatori" del referendum, come
 previsto dall'art.   33 della  legge  n.  352  del  1970,  ribadendo,
 altresi',  le  proprie  conclusioni  in ordine all'ammissibilita' del
 quesito referendario in oggetto,  nonche'  la  propria  richiesta  di
 essere uditi in camera di consiglio.
   5.   -   Nella   camera   di  consiglio  del  13  gennaio  2000,  i
 rappresentanti   dei   predetti   presentatori    hanno    illustrato
 ulteriormente  le  ragioni  dell'ammissibilita'  della  richiesta  di
 referendum.
   6. - Successivamente, in data 19  gennaio  2000,  largamente  fuori
 termine - pertanto non suscettibile di essere presa in considerazione
 -  e' stata depositata, dall'Avvocato Gustavo Schiavello, in proprio,
 quale cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali  del  comune
 di  Roma,  e  nella  asserita  qualita'  di legale rappresentante del
 "Comitato per la democrazia pluralista", una memoria  per  contestare
 la validita' della proposta referendaria in questione.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Le richieste di referendum abrogativo - concentrate in unico
 quesito -  sulla  cui  ammissibilita'  questa  Corte  e'  chiamata  a
 pronunciarsi riguardano alcuni articoli e parti di articoli (indicati
 in epigrafe) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo
 unico  delle  leggi  recanti  norme  per la elezione della Camera dei
 deputati) nel testo  risultante  dalle  successive  modificazioni  ed
 integrazioni,  apportate,  in particolare, dalla legge 4 agosto 1993,
 n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto
 legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni  al  testo  unico
 delle  leggi  recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
 n. 361).
   Al   referendum  e'  stata  data  dall'ordinanza  7  dicembre  1999
 dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione la denominazione:
 "Elezione della Camera dei Deputati, abolizione del voto di lista per
 l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi".
   2. - Il quesito in esame e'  identico  a  quello  gia'  oggetto  di
 pronuncia   di  ammissibilita'  della  richiesta  di  referendum  con
 sentenza 28 gennaio 1999 n. 13,  mentre  non  sussistono  motivi  per
 discostarsi da detta pronuncia.
   Pertanto,  ai  fini dell'ammissibilita', e' sufficiente il richiamo
 alla predetta sentenza n. 13 del 1999 e ai principi, cui la  sentenza
 stessa  fa rinvio, quali individuati piu' volte dalla Corte, relativi
 ai requisiti  di  matrice  unitaria  e  di  omogeneita'  dei  quesiti
 referendari  (sentenze  n.  26  del  1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del
 1978)  e  alle  caratteristiche  proprie  della  materia   elettorale
 (sentenza  n.  429  del 1995; v. anche sentenza n. 107 del 1996), con
 riferimento in particolare alla esigenza di poter disporre,  in  ogni
 tempo,  di una normativa operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del
 1993 e n.  29 del 1987) e al dettato  del  testo  della  Costituzione
 quale  risulta  dalla  votazione  finale  27  dicembre  1947  e dalla
 promulgazione (sentenza n. 47 del 1991).
   3. - Anche in questa occasione si puo', altresi', escludere che  il
 referendum  in  esame  abbia  carattere surrettiziamente propositivo.
 Esso, infatti, abrogando parzialmente  la  disciplina  stabilita  dal
 legislatore,  per  cio'  che  attiene  alla  ripartizione del 25% dei
 seggi, non  la  sostituisce  con  un'altra  disciplina  assolutamente
 diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che il quesito
 ed  il  corpo elettorale, si sottolinea ancora una volta, non possono
 creare ex novo ne' direttamente costruire (sentenza n. 36  del  1997)
 -,  "ma  utilizza  un  criterio  specificamente  esistente  (sia pure
 residuale) e rimasto in via di normale applicazione  nella  specifica
 parte  di risulta della legge oggetto del referendum (art. 77, numero
 3)" (sentenza n. 13 del 1999).
   In definitiva, caducati, come effetto  della  proposta  abrogazione
 referendaria,  le  liste,  il voto di lista e la ripartizione del 25%
 dei seggi  secondo  il  metodo  proporzionale  collegato  alle  liste
 stesse,   rimarrebbe,  con  il  contenuto  prescrittivo  proprio,  il
 criterio per l'attribuzione dei seggi in base alla cifra  individuale
 di  ogni  candidato,  criterio che continuerebbe ad applicarsi con le
 modalita' consentite dal sistema residuo (sentenza n. 13 del 1999).