ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per  l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio
 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente a:
     Articolo  16,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  ",  senza
 l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma
 3:  "In  tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
 presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente  negli  arbitrati
 nei  quali  e'  parte  l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o
 enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale  per  le
 opere  di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come sostituiti dall'art. 14  della
 legge 2 aprile 1979, n. 97;
   Giudizio iscritto al n. 126 del registro referendum.
   Vista  l'ordinanza  del  7-13  dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato conforme a legge la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 gennaio 2000 il giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Udito  l'avvocato  Claudio  Chiola  per  i  presentatori  Capezzone
 Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  L'Ufficio  centrale  per  il referendum costituito presso la
 Corte di cassazione in applicazione della legge 25  maggio  1970,  n.
 352   e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum popolare abrogativo - presentata da Capezzoni Daniele,  De
 Lucia  Michele,  Giustino  Mariano, Stanzani Ghedini Sergio Augusto e
 Bernardini Rita - sul seguente quesito:
     "Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n.
 12, recante "Ordinamento giudiziario" limitatamente a:
      Articolo 16,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  ",  senza
 l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonche'
 comma  3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico
 o di  presidente  del  collegio  arbitrale  ed  esclusivamente  negli
 arbitrati  nei  quali  e'  parte l'Amministrazione dello Stato ovvero
 aziende  o  enti  pubblici,  salvo  quanto  previsto  dal  capitolato
 generale  per  le  opere  di  competenza  del  Ministero  dei  lavori
 pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063".? ".
   1.2. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale  ha
 dichiarato   legittima   la  richiesta,  dopo  averne  verificato  la
 regolarita'; inoltre, il medesimo Ufficio, rilevando che la  proposta
 referendaria  non faceva menzione delle modifiche apportate dall'art.
 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97, ha  provveduto  ad
 integrare  il testo del quesito con la indicazione della citata legge
 di modifica, ed ha infine stabilito per il  referendum  in  esame  la
 seguente  denominazione:   "Incarichi extragiudiziari dei magistrati:
 Abolizione della possibilita' per i magistrati di assumere  incarichi
 al di fuori delle loro attivita' giudiziarie".
   2.   -   Ricevuta   la  comunicazione  dell'ordinanza  dell'Ufficio
 centrale, il Presidente di questa  Corte  ha  fissato  il  giorno  13
 gennaio  2000  per  le  conseguenti  deliberazioni,  dandone regolare
 comunicazione.
   Il Comitato  promotore  del  referendum  ha  depositato  memoria  a
 sostegno dell'ammissibilita' della richiesta referendaria.
   3.  -  Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 e' stato udito
 l'avvocato   Claudio   Chiola,   che   ha   illustrato   le   ragioni
 dell'ammissibilita' del referendum.
                         Considerato in diritto
   1. - La richiesta di referendum abrogativo, sottoposta all'esame di
 ammissibilita' di questa Corte, investe alcune disposizioni del regio
 decreto   30   gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  e
 precisamente il secondo comma dell'art. 16, limitatamente alle parole
 ",   senza   l'autorizzazione   del   Consiglio    superiore    della
 magistratura", nonche' l'intero terzo comma della medesima norma.
   La   proposta   referendaria   e'   diretta  all'abrogazione  delle
 disposizioni che prevedono la possibilita' per i  magistrati,  previa
 l'autorizzazione  del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  di
 accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni  di
 arbitro.
   2. - La richiesta di referendum in oggetto e' ammissibile.
   Deve  anzitutto  escludersi  la  sussistenza  delle  cause ostative
 espressamente   indicate   dall'art.   75,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  in  quanto  le  disposizioni di legge che si intendono
 sottoporre a consultazione referendaria  abrogativa  sono  del  tutto
 estranee alle materie ivi menzionate.
   Il  quesito  risponde  ai requisiti di chiarezza ed omogeneita'; la
 possibilita' per i magistrati di accettare incarichi estranei al loro
 ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro  costituisce
 infatti  un  principio unitario, alla cui eliminazione e' indirizzata
 la richiesta referendaria, la  quale  propone  appunto  l'abrogazione
 delle disposizioni che detto principio contengono.
   Alle  stesse  conclusioni, del resto, e' pervenuta questa Corte con
 la sentenza  n.  41  del  1997,  dichiarando  l'ammissibilita'  della
 richiesta  di  referendum formulata nei medesimi termini di quella in
 esame.