ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente a: Articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come sostituiti dall'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97; Giudizio iscritto al n. 126 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice relatore Fernanda Contri; Udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele. Ritenuto in fatto 1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare abrogativo - presentata da Capezzoni Daniele, De Lucia Michele, Giustino Mariano, Stanzani Ghedini Sergio Augusto e Bernardini Rita - sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario" limitatamente a: Articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonche' comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063".? ". 1.2. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale ha dichiarato legittima la richiesta, dopo averne verificato la regolarita'; inoltre, il medesimo Ufficio, rilevando che la proposta referendaria non faceva menzione delle modifiche apportate dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97, ha provveduto ad integrare il testo del quesito con la indicazione della citata legge di modifica, ed ha infine stabilito per il referendum in esame la seguente denominazione: "Incarichi extragiudiziari dei magistrati: Abolizione della possibilita' per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attivita' giudiziarie". 2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione. Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a sostegno dell'ammissibilita' della richiesta referendaria. 3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 e' stato udito l'avvocato Claudio Chiola, che ha illustrato le ragioni dell'ammissibilita' del referendum. Considerato in diritto 1. - La richiesta di referendum abrogativo, sottoposta all'esame di ammissibilita' di questa Corte, investe alcune disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e precisamente il secondo comma dell'art. 16, limitatamente alle parole ", senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura", nonche' l'intero terzo comma della medesima norma. La proposta referendaria e' diretta all'abrogazione delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i magistrati, previa l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, di accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di arbitro. 2. - La richiesta di referendum in oggetto e' ammissibile. Deve anzitutto escludersi la sussistenza delle cause ostative espressamente indicate dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni di legge che si intendono sottoporre a consultazione referendaria abrogativa sono del tutto estranee alle materie ivi menzionate. Il quesito risponde ai requisiti di chiarezza ed omogeneita'; la possibilita' per i magistrati di accettare incarichi estranei al loro ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro costituisce infatti un principio unitario, alla cui eliminazione e' indirizzata la richiesta referendaria, la quale propone appunto l'abrogazione delle disposizioni che detto principio contengono. Alle stesse conclusioni, del resto, e' pervenuta questa Corte con la sentenza n. 41 del 1997, dichiarando l'ammissibilita' della richiesta di referendum formulata nei medesimi termini di quella in esame.