LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza n. 385/99/ord. nel giudizio
  in  materia  di  pensione  iscritto  al  n. 1018/R  del registro di
  segreteria,   proposto   da   Licia   Lui   e   Vittorio  Rampulla,
  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Giuseppe Fazio e presso il suo
  studio  elettivamente  domiciliato in Palermo, nella via Antonio Lo
  Bianco   n. 8,  avverso  la  presidenza  della  regione  siciliana,
  Direzione regionale dei servizi di quiescenza.
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  7 luglio  1999  il relatore,
  consigliere Diana Calaciura Traina e l'avv. Giuseppe Fazio;
    Esaminati gli atti e i documenti della causa.

                          Ritenuto in fatto

  Con  ricorso  depositato  il  1o aprile  1994 i signori Licia Lui e
  Vittorio  Rampulla,  difesi dall'avv. Giuseppe Fazio, hanno chiesto
  alla   presidenza   della   regione   siciliana  il  riconoscimento
  dell'indennita'  di  contingenza  sulla  pensione  in  relazione al
  periodo  in  cui  hanno  prestato attivita' retribuita presso altra
  amministrazione.
    Il  difensore  lamenta la violazione delle norme che disciplinano
  il  trattamento  pensionistico  della  ricorrente,  tra le quali si
  collocava  la  disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99
  del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente
  illegittima  della  sentenza  della Corte costituzionale n. 566 del
  1989.
    All'udienza, l'avv. Fazio ha reiterato le domande.

                       Considerato in diritto

    Le  domande  dei  ricorrenti  sono  dirette  alla  corresponsione
  dell'indennita'  integrativa  speciale sulla pensione erogata dalla
  regione   siciliana,   in  costanza  di  trattamento  di  attivita'
  retributiva.
    Nella   fattispecie   trova   applicazione  non  la  disposizione
  dell'art. 99  del  d.P.R.  n. 1092  del  1973,  bensi' la normativa
  emanata   nell'ambito  della  competenza  esclusiva  della  regione
  siciliana  ed, in particolare, il disposto della tabella O, lettera
  B,  terzo  comma,  della  legge  regionale  29 ottobre 1985, n. 41,
  richiamato nell'art. 34 della medesima legge.
    Secondo  tale  norma,  al  titolare  di  piu'  pensioni o assegni
  vitalizi  l'indennita' di contingenza o comunque ogni maggiorazione
  dipendente dall'adeguamento al costo della vita, compete ad un solo
  titolo  e non e' cumulabile con altre indennita' derivanti da forme
  di  adeguamento  al  costo  della  vita  connesse  a trattamenti di
  attivita'  di  servizio  o  di  quiescenza  erogati da altri enti o
  amministrazioni.
    In  base  a tale norma regionale, tuttora vigente ed applicabile,
  le domande dei ricorrenti non possono quindi essere accolte.
    Osserva  tuttavia  il collegio che, secondo i principi piu' volte
  espressi  dalla  Corte costituzionale, la riduzione del trattamento
  pensionistico   spettante   al   lavoratore  mediante  l'esclusione
  dell'indennita'  integrativa speciale ad esso afferente, in caso di
  titolarita'   di  piu'  pensioni  o  di  prestazione  di  attivita'
  retribuita  da parte del pensionato, in tanto e' compatibile con il
  dettato  costituzionale  -  ed  in particolare con gli artt. 3 e 36
  della  Costituzione  -  in  quanto  la  prestazione pensionistica e
  retributiva  sia  di ammontare tale da giustificare tale misura. In
  assenza   quindi   della   fissazione   del   limite  minimo  della
  retribuzione   di   attivita'   o   del   complessivo   trattamento
  pensionistico,    le    norme    che   prevedono   la   sospensione
  dell'indennita'   risultano   contrastanti  con  i  precetti  della
  Costituzione.
    Dall'accoglimento   della   questione   potrebbe   conseguire  il
  riconoscimento   del   diritto   dei   ricorrenti  alla  percezione
  dell'indennita'  di  contingenza  sui  trattamenti pensionistici in
  godimento.