IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi n. 14536/97,
  14547/97,   14554/97,   proposti,   rispettivamente,  da  Castorina
  Giovanni,  Vinci  Giancarlo,  Piscopo  Maria,  Cucinelli Ilenia; da
  Vinci   Simona,  Bruschetto  Giuseppe,  Palazzolo  Pietro,  Stabile
  Vincenzo, Cammarata Sebastiano; da Mannino Pietro, Agnello William,
  Mancino  Gaetano,  Giaccone  Valentina,  Passarello Giuseppe; tutti
  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Corrado  Mauceri, Fausto
  Buccellato  e  Alessandro  Crociata,  elettivamente  domiciliati in
  Roma, presso lo studio dell'avv. Buccellato, viale Angelico n. 45;
    Contro  l'Universita'  degli  studi di Palermo, nella persona del
  rettore  pro-tempore  in  carica,  il  Consiglio  della facolta' di
  medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Palermo, nella
  persona  del presidente pro-tempore in carica; il Senato accademico
  dell'Universita'   degli   studi   di  Palermo  nella  persona  del
  presidente pro-tempore in carica; il rettore dell'Universita' degli
  studi  di Palermo, nella persona pro-tempore in carica; il Ministro
  dell'Universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica nella
  persona   pro-tempore   in   carica;  il  Consisglio  universitario
  nazionale,   in  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica,
  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex
  lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12:
        sui    ricorsi    nn. 14541/1997   e   14543/1997,   proposti
  rispettivamente  da  Di  Prima Filippo, Ruggero Valerio, La Ferlita
  Annalisa,  Grasso  Corrado,  Grasso  Alessandro, Pennisi Salvatore,
  Percolla Alessandro Carmelo Maria, Cantarella Alfio Cristiano; e da
  Miano  Orazio,  Fichera Enrico, Coco Alessandro, Carbone Giancarlo;
  tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri, Fausto
  Buccellato  e  Alessandro  Crociata,  elettivamente  domiciliati in
  Roma, presso lo studio dell'avv. Buccellato, Viale Angelico n. 45;
    Contro  l'Universita'  degli  studi di Catania, nella persona del
  rettore  pro-tempore  in  carica;  il  Consiglio  della facolta' di
  medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania, nella
  persona  del presidente pro-tempore in carica; il senato accademico
  dell'Universita'   degli   studi   di  Catania  nella  persona  del
  presidente pro-tempore in carica; il rettore dell'Universita' degli
  studi  di Catania, nella persona pro-tempore in carica; il Ministro
  dell'Universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  persona   pro-tempore   in   carica;   il  Consiglio  universitario
  nazionale,   in  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;
  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege
  domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria,
  previa  sospensione  del  diritto  dei  ricorrenti ad iscriversi al
  primo  anno  del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria
  per l'anno accademico 1997/98; previo ove occorra, l'annullamento:
        delle  delibere del Senato accademico, del consiglio di corso
  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria, del Consiglio di
  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  delle  dette universita', dei
  pareri  del  Consiglio  universitario nazionale del 19 giugno 1997,
  del  20  giugno  1997  e  del  17 luglio 1997 nonche' del d.P.R. 28
  febbraio 1980, n. 135 e della allegata tabella XVII-bis in parte de
  qua,  dello statuto della predetta Universita' in parte de qua, del
  Regolamento  didattico  di  Ateneo,  tutti atti non conosciuti, dei
  relativi provvedimenti rettoriali non conosciuti e del bando che ha
  indetto la selezione nonche' del dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e
  del  31  luglio  1997  in  parte de qua, nonche' di ogni altro atto
  dell'Universita' presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i
  provvedimenti   applicativi  che  limitano  l'immatricolazione  nei
  limiti del contingente previsto nel d.m. del 31 luglio 1997;
        sui   ricorsi  nn.  14978/97,  14982/97,  14983/97,  proposti
  rispettivamente,  da  Zaro  Nicoletta,  da Korozsi Robert, da Cesca
  Elisabetta,  tutti  rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti Maria G.
  Montemurro,  Luciana  Criaco,  Fausto  Buccellato  ed elettivamente
  domiciliati  nello  studio  di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico
  n. 45;
    Contro  l'Universita'  degli  studi di Trieste, nella persona del
  rettore  pro-tempore  in  carica;  il  Consiglio  della facolta' di
  medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Trieste, nella
  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica; il Consiglio del
  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita'
  degli studi di Trieste, nella persona del presidente pro-tempore in
  carica;  il  senato  accademico  dell'Universita'  degli  studi  di
  Trieste,  nella  persona  del  presidente pro-tempore in carica; il
  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste, nella persona
  pro-tempore in carica; il Ministro dell'Universita' e della ricerca
  scientifica  e tecnologica, nella persona pro-tempore in carica; il
  Consiglio   universitario  nazionale,  in  persona  del  presidente
  pro-tempore  in  carica;  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
  generale   dello  Stato  ex  lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei
  Portoghesi n. 12;
        sul   ricorso   n. 14981/97,   proposto  da  Korozsi  Albert,
  rappresentato  e difeso dagli avvocati Maria G. Montemurro, Luciana
  Criaco, Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati nello studio
  di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 45;
      Contro  l'Universita'  degli studi di Padova, nella persona del
  rettore  pro-tempore  in  carica;  il  Consiglio  della facolta' di
  medicina  e chirurgia dell'Universita' degli studi di Padova, nella
  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica; il Consiglio del
  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita'
  degli  studi di Padova, nella persona del presidente pro-tempore in
  carica;  il  Senato  accademico  dell'Universita'  degli  studi  di
  Padova,  nella  persona  del  presidente  pro-tempore in carica; il
  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Padova,  nella persona
  pro-tempore in carica; il Ministro dell'Universita' e della ricerca
  scientifica  e tecnologica, nella persona pro-tempore in carica; il
  Consiglio   universitario  nazionale,  in  persona  del  presidente
  pro-tempore;  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
  Stato, ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
        sul   ricorso   n.   14984/97,   proposto  da  Avena  Simona,
  rappresentata  e  difesa  dagli avv.ti Maria G. Montemurro, Luciana
  Criaco, Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati nello studio
  di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 45;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di Chieti, nella persona del
  rettore  pro-tempore  in  carica;  il  Consiglio  della facolta' di
  medicina  e chirurgia dell'Universita' degli studi di Chieti, nella
  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica; il consiglio del
  corso  di  laurea  in  medicina  e chirurgia dell'Universita' degli
  studi  di  Chieti,  nella  persona  del  presidente  pro-tempore in
  carica;  il  senato  accademico  dell'Universita'  degli  studi  di
  Chieti,  nella  persona  del  presidente  pro-tempore in carica; il
  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Chieti,  nella persona
  pro-tempore in carica; il Ministro dell'Universita' e della ricerca
  scientifica  e tecnologica, nella persona pro-tempore in carica; il
  Consiglio  universitario  nazionale,  nella  persona del presidente
  pro-tempore  in  carica; tutti per declaratoria, previa sospensione
  del  diritto  all'iscrizione  al  primo anno del corso di laurea in
  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico 1997/98
  presso le dette Universita'; previo, ove occorra, l'annullamento:
        delle  delibere del Senato accademico, del Consiglio di corso
  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria, del Consiglio di
  facolta'   di  medicina  e  chirurgia,  dei  pareri  del  Consiglio
  universitario  nazionale  del  19 giugno 1997 e del 17 luglio 1997,
  nonche'  del  d.P.R.  28  febbraio  1980,  n.  135 e della allegata
  tabella  XVII-bis  in  parte  de  qua, dello statuto delle predette
  Universita'  in  parte de qua, del Regolamento didattico di Ateneo,
  tutti  atti  non  conosciuti, dei relativi provvedimenti rettoriali
  non  conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonche' dei
  dd.mm.  n.  245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte de
  qua,  nonche'  di  ogni  altro  atto  dell'Universita'  presupposto
  connesso  e  conseguente,  ivi compresi i provvedimenti applicativi
  che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente previsto
  nel d.m. del 31 luglio 1997;
        sui   ricorsi  nn.  14631/97,  14634/97,  15059/97,  proposti
  rispettivamente,  da  Stagi  Patrick,  da  Davide  Paolo, da Grasso
  Corrado,  rappresentati  e  difesi  dall'avv. Giuseppe Gallinaro ed
  elettivamente  domiciliati presso il medesimo, in Roma, viale delle
  Province n. 2;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  "La  Sapienza"  di  Roma, in
  persona   del  rettore  pro-tempore  nei  confronti  del  Ministero
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  -
  M.U.R.S.T.,  in  persona  del Ministro pro-tempore, rappresentati e
  difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in
  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  avverso e per l'annullamento,
  previa sospensiva in forma di ammissione con riserva:
        del  diniego-sbarramento totale opposto dalla Universita' "La
  Sapienza" di Roma al ricevimento della domanda di partecipazione al
  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
        dei  provvedimenti con i quali l'universita' "La Sapienza" di
  Roma:
          ha  negato  ingiustificatamente  le  iscrizioni al corso di
  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria per l'anno accademico
  1997/98  cosi'  precludendo  l'accesso  all'Universita'  all'intera
  generazione di studenti diplomatisi nel 1997;
          ha  omesso di adottare una qualsivoglia procedura selettiva
  basata  su  prove a test e prove di carattere attitudinale idonee a
  consentire, almeno, un accesso programmato;
          ha  del  tutto trascurato le norme del decreto ministeriale
  n.  245/97  con  oggetto  "Regolamento  recante norme in materia di
  accesso  all'istruzione  universitaria  e  di connesse attivita' di
  orientamento"  che  prevedono la preventiva emanazione da parte del
  Ministro,  sentito  l'Osservatorio  per  la valutazione del sistema
  universitario;
          di  criteri  di riferimento, utilizzabili dalle Universita'
  per  l'attivazione  di  forme  diversificate  di  iscrizione  e  di
  frequenza  degli  studenti,  a  tempo  pieno e a tempo parziale, in
  relazione alle tipologie dei corsi universitari;
          di  procedure e di parametri standard per la determinazione
  della   disponibilita'   di  posto  per  studenti  da  parte  delle
  Universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato,
  nonche'  dalle  condizioni  di  offerta  formativa  ottimale  nelle
  universita';
          ha   complessivamente   gestito   la  materia  in  modo  da
  disattendere le norme che la disciplinano e da provocare in ispecie
  l'ingiusta  esclusione  dei  ricorrenti dall'ammissione al corso di
  laurea in odontoiatria e protesi dentaria nonche' occorrendo;
          dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31
  luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1997
  se  ed  in  quanto  si  ritenga  che  tali decreti abbiano comunque
  legittimato  l'Universita'  "La  Sapienza"  di Roma a precludere in
  assoluto  l'accesso  al  corso  di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria  per  l'anno  accademico  1997/98 e quindi escluso tutti i
  candidati, fra i quali i ricorrenti, dal relativo corso di laurea;
          nonche'   avverso  ogni  altro  atto  o  provvedimento  del
  Consiglio  di  corso  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
  del  Consiglio  di  facolta'  di  medicina  e  chirurgia del Senato
  accademico, del C.d.A. e del rettore dell'Universita' "La Sapienza"
  di Roma che comunque abbiano concorso allo sbarramento dell'accesso
  al  corso  di  laurea in odontoiatria e protesi dentaria e siano in
  qualsiasi   modo   ricollegabili  alla  esclusione  dei  ricorrenti
  dall'ammissione al corso di laurea stesso;
          nonche'  avverso  ogni  altro atto o provvedimento comunque
  inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale;
        sui   ricorsi  nn. 14540/97,  14632/97,  14635/97,  14643/97,
  proposti,  rispettivamente,  da  Filippo  Lara Angela; da Tarantino
  Michele;  da  Scuccimarra  Gennaro; da Scuccimarra Francesco; tutti
  rappresentati    e   difesi   dall'avv.   Giuseppe   Gallinaro   ed
  elettivamente  domiciliati presso il medesimo, in Roma, viale delle
  Province n. 2;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  "G. d'Annunzio" di Chieti in
  persona   del  rettore  pro-tempore  nei  confronti  del  Ministero
  dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  -
  M.U.R.S.T.,  in  persona  del Ministro pro-tempore, rappresentati e
  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege, domiciliati
  in  Roma,  via dei Portoghesi n. 12 e nei confronti del sig. Emilio
  Marino,  non  costituito in giudizio; avverso e per l'annullamento,
  previa sospensiva in forma di ammissione con riserva:
        del  provvedimento dell'Universita' "G: d'Annunzio" di Chieti
  con il quale l'Universita' medesima:
          ha  adottato  e applicato un numero programmato di studenti
  italiani  per  l'aminissione  al  corso di laurea in odontoiatria e
  protesi dentaria per l'anno accademico 1997-98;
          ha   determinato   il   predetto   numero   degli  studenti
  ammissibili  senza  tenere  conto  delle  disposizioni  del decreto
  n. 245/1997    del   21   luglio   u.s.   emanato   dal   Ministero
  dell'Universita';
          ha  stabilito  di  sottoporre unicamente a prove per quiz i
  candidati  ad  ammissione  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e
  protesi   dentaria   senza  prevedere  alcuna  prova  di  carattere
  attitudinale;
          ha stabilito che la prova a quiz si svolgesse sulle materie
  di  biologia, chimica, fisica e matematica che non appaiono congrue
  e  determinanti  ai  fini della valutazione della maggiore o minore
  capacita' di approccio agi studi medici;
          ha  prescelto quiz astrusi ed astratti, idonei a confondere
  i  candidati  piuttosto che ad indurli ad esprimere correttamente e
  compiutamente i propri valori intellettuali;
          ha  del  tutto trascurato le norme del decreto ministeriale
  n. 245/97  con  oggetto  "Regolamento  recante  norme in materia di
  accesso  all'istruzione  universitaria  e  di connesse attivita' di
  orientamento"  che  prevedono la preventiva emanazione da parte del
  Ministro,  sentito  l'Osservatorio  per  la valutazione del sistema
  universitario:
          di  criteri  di riferimento, utilizzabili dalle Universita'
  per  l'attivazione  di  forme  diversificate  di  iscrizione  e  di
  frequenza  degli  studenti,  a  tempo  pieno e a tempo parziale, in
  relazione alle tipologie dei corsi universitari;
          di  procedure e di parametri standard per la determinazione
  della   disponibilita'   di  posti  per  studenti  da  parte  delle
  Universita'  ove  si  svolgono  corsi  ad accesso limitato, nonche'
  dalle condizioni di offerta formativa ottimale nelle universita';
          ha   complessivamente   gestito   la  materia  in  modo  da
  disattendere  le  norme  che  la  disciplinano  viziando  cosi' sia
  l'impostazione   della  selezione  che  i  risultati  finali  e  da
  provocare   in   ispecie   l'ingiusta   esclusione  dei  ricorrenti
  dall'ammissione  al  corso  di  laurea  in  odontaiatria  e protesi
  dentaria della quale si e' avuta notizia solo successivamente al 12
  settembre 1997, data della prova di selezione, nonche' occorrendo:
          dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31
  luglio  1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1997
  se  ed  in  quanto  si  ritenga  che  tali decreti abbiano comunque
  legittimato  l'universita'  "G.  d'Annunzio" di Chieti a realizzare
  per l'anno accademico 1997-98 l'accesso limitato ai corsi di laurea
  in   odontoiatria  e  protesi  dentaria  e  quindi  escluso  taluni
  candidati,  fra  i quali i ricorrenti, dal relativo corso di laurea
  applicando gli stessi criteri praticati lo scorso anno;
          nonche'   avverso  ogni  altro  atto  o  provvedimento  del
  Consiglio  di  corso  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
  del  Consiglio  di  facolta'  di  medicina  e chirurgia, del Senato
  accademico,   del   C.d.A.   e  del  rettore  dell'Universita'  "G.
  d'Annunzio"   di   Chieti   che   comunque  abbiano  concorso  alla
  determinazione  di  un  numero  di  posti limitati per l'accesso al
  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria e siano in
  qualsiasi   modo   ricollegabili  alla  esclusione  dei  ricorrenti
  dall'ammissione al corso di laurea stesso;
          nonche'  avverso  ogni  altro atto o provvedimento comunque
  inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale;
        sui    ricorsi    nn.    14628/97   e   14629/97,   proposti,
  rispettivamente,  da Conti Angelo, rappresentato e difeso dall'avv.
  Giuseppe Gallinaro ed elettivamente domiciliato presso il medesimo,
  in Roma, viale delle Province n. 2;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Catania  in  persona del
  rettore  pro-tempore e nei confronti del Ministero dell'universita'
  e  della  ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro
  pro-tempore,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
  Stato,  ex  lege,  domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e
  nei confronti di Calafato Maria Stella, non costituita in giudizio;
  e  da  Schinco  Giacomo,  rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
  Gallinaro  ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma,
  viale delle Province n. 2;
    Contro  l'Universita'  "G.  d'Annunzio" di Chieti, in persona del
  rettore  pro-tempore e nei confronti del M.U.R.S.T., in persona del
  Ministro   pro-tempore,   rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
  generale  dello  Stato,  ex  lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei
  Portoghesi  n.  12;  e  nei  confronti  di Perrotti Vittoria, n.c.;
  avverso  e  per  l'annullamento,  previa  sospensiva  in  forma  di
  ammissione con riserva:
        del  provvedimento  dell'Universita' degli studi con il quale
  l'Universita' medesima:
          ha  adottato  e applicato un numero programmato di studenti
  italiani  per  l'ammissione  al  corso  di  laurea  in  medicina  e
  chirurgia per l'anno accademico 1997/98;
          ha   determinato   il   predetto   numero   degli  studenti
  ammissibili  senza  tenere  conto delle disposizioni del decreto n.
  245/1997 del 21 luglio u.s. emanato dal Ministero dell'universita';
          ha  stabilito  di  sottoporre unicamente a prove per quiz i
  candidati all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia
  senza prevedere alcuna prova di carattere attitudinale;
          ha stabilito che la prova a quiz si svolgesse sulle materie
  di  biologia, chimica, fisica e matematica che non appaiono congrue
  e  determinanti  ai  fini della valutazione della maggiore o minore
  capacita' di approccio agli studi medici;
          ha  prescelto quiz astrusi ed astratti, idonei a confondere
  i  candidati  piuttosto che ad indurli ad esprimere correttamente e
  compiutamente i propri valori intellettuali;
          ha  del  tutto trascurato le norme del decreto ministeriale
  n.  245/1997  con  oggetto "Regolamento recante norme in materia di
  accesso  all'istruzione  universitaria  e  di connesse attivita' di
  orientamento"  che  prevedono la preventiva emanazione da parte del
  Ministro,  sentito  l'Osservatorio  per  la valutazione del sistema
  universitario:
          di  criteri  di  riferimento, utilizzabili dalle Univesita'
  per  l'attivazione  di  forme  diversificate  di  iscrizione  e  di
  frequenza  degli  studenti,  a  tempo  pieno e a tempo parziale, in
  relazione alle tipologie dei corsi universitari;
          di  procedure e di parametri standard per la determinazione
  della   disponibilita'   di  posti  per  studenti  da  parte  delle
  Universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato,
  nonche'  dalle  condizioni  di  offerta  formativa  ottimale  nelle
  universita';
          ha   complessivamente   gestito   la  materia  in  modo  da
  disattendere  le  norme  che  la  disciplinano  viziando  cosi' sia
  l'impostazione   della  selezione  che  i  risultati  finali  e  da
  provocare   in   ispecie   l'ingiusta   esclusione  dei  ricorrenti
  dall'ammissione  al  corso  di laurea in medicina e chirurgia della
  quale  si  e'  avuta  notizia solo successivamente all'11 settembre
  1997; nonche' occorrendo:
          dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 26
  luglio  1997, del quale si ignorano i contenuti, se ed in quanto si
  ritenga che tali decreti abbiano comunque legittimato l'Universita'
  degli  studi  a  realizzare per l'anno accademico 1997/98 l'accesso
  limitato  ai  corsi  di  laurea  in  medicina  e chirurgia e quindi
  escluso  taluni  candidati,  fra i quali i ricorrenti, dal relativo
  corso  di  laurea applicando gli stessi criteri praticati lo scorso
  anno;
          nonche'   avverso  ogni  altro  atto  o  provvedimento  del
  Consiglio di corso di laurea in medicina e chirurgia, del Consiglio
  di  facolta'  di  medicina  e chirurgia, del Senato accademico, del
  C.d.A.   e   del   rettore   che  comunque  abbiano  concorso  alla
  determinazione  di  un  numero  di  posti limitati per l'accesso al
  corso  di  laurea in medicina e chirurgia e siano in qualsiasi modo
  ricollegabili  alla  esclusione  dei  ricorrenti  all'ammissione al
  corso di laurea stesso;
          nonche'  avverso  ogni  altro atto o provvedimento comunque
  inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
  intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per  la  camera di consiglio del 15 dicembre
  1997, il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                           Fatto e diritto


    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
  74/2000).
00C0162