IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 14536/97,
14547/97, 14554/97, proposti, rispettivamente, da Castorina
Giovanni, Vinci Giancarlo, Piscopo Maria, Cucinelli Ilenia; da
Vinci Simona, Bruschetto Giuseppe, Palazzolo Pietro, Stabile
Vincenzo, Cammarata Sebastiano; da Mannino Pietro, Agnello William,
Mancino Gaetano, Giaccone Valentina, Passarello Giuseppe; tutti
rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri, Fausto
Buccellato e Alessandro Crociata, elettivamente domiciliati in
Roma, presso lo studio dell'avv. Buccellato, viale Angelico n. 45;
Contro l'Universita' degli studi di Palermo, nella persona del
rettore pro-tempore in carica, il Consiglio della facolta' di
medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Palermo, nella
persona del presidente pro-tempore in carica; il Senato accademico
dell'Universita' degli studi di Palermo nella persona del
presidente pro-tempore in carica; il rettore dell'Universita' degli
studi di Palermo, nella persona pro-tempore in carica; il Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella
persona pro-tempore in carica; il Consisglio universitario
nazionale, in persona del presidente pro-tempore in carica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex
lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12:
sui ricorsi nn. 14541/1997 e 14543/1997, proposti
rispettivamente da Di Prima Filippo, Ruggero Valerio, La Ferlita
Annalisa, Grasso Corrado, Grasso Alessandro, Pennisi Salvatore,
Percolla Alessandro Carmelo Maria, Cantarella Alfio Cristiano; e da
Miano Orazio, Fichera Enrico, Coco Alessandro, Carbone Giancarlo;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri, Fausto
Buccellato e Alessandro Crociata, elettivamente domiciliati in
Roma, presso lo studio dell'avv. Buccellato, Viale Angelico n. 45;
Contro l'Universita' degli studi di Catania, nella persona del
rettore pro-tempore in carica; il Consiglio della facolta' di
medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania, nella
persona del presidente pro-tempore in carica; il senato accademico
dell'Universita' degli studi di Catania nella persona del
presidente pro-tempore in carica; il rettore dell'Universita' degli
studi di Catania, nella persona pro-tempore in carica; il Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella
persona pro-tempore in carica; il Consiglio universitario
nazionale, in persona del presidente pro-tempore in carica;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria,
previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al
primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria
per l'anno accademico 1997/98; previo ove occorra, l'annullamento:
delle delibere del Senato accademico, del consiglio di corso
di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del Consiglio di
facolta' di medicina e chirurgia delle dette universita', dei
pareri del Consiglio universitario nazionale del 19 giugno 1997,
del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997 nonche' del d.P.R. 28
febbraio 1980, n. 135 e della allegata tabella XVII-bis in parte de
qua, dello statuto della predetta Universita' in parte de qua, del
Regolamento didattico di Ateneo, tutti atti non conosciuti, dei
relativi provvedimenti rettoriali non conosciuti e del bando che ha
indetto la selezione nonche' del dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e
del 31 luglio 1997 in parte de qua, nonche' di ogni altro atto
dell'Universita' presupposto connesso e conseguente, ivi compresi i
provvedimenti applicativi che limitano l'immatricolazione nei
limiti del contingente previsto nel d.m. del 31 luglio 1997;
sui ricorsi nn. 14978/97, 14982/97, 14983/97, proposti
rispettivamente, da Zaro Nicoletta, da Korozsi Robert, da Cesca
Elisabetta, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria G.
Montemurro, Luciana Criaco, Fausto Buccellato ed elettivamente
domiciliati nello studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico
n. 45;
Contro l'Universita' degli studi di Trieste, nella persona del
rettore pro-tempore in carica; il Consiglio della facolta' di
medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Trieste, nella
persona del presidente pro-tempore in carica; il Consiglio del
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita'
degli studi di Trieste, nella persona del presidente pro-tempore in
carica; il senato accademico dell'Universita' degli studi di
Trieste, nella persona del presidente pro-tempore in carica; il
rettore dell'Universita' degli studi di Trieste, nella persona
pro-tempore in carica; il Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, nella persona pro-tempore in carica; il
Consiglio universitario nazionale, in persona del presidente
pro-tempore in carica; rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato ex lege domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
sul ricorso n. 14981/97, proposto da Korozsi Albert,
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria G. Montemurro, Luciana
Criaco, Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati nello studio
di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 45;
Contro l'Universita' degli studi di Padova, nella persona del
rettore pro-tempore in carica; il Consiglio della facolta' di
medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Padova, nella
persona del presidente pro-tempore in carica; il Consiglio del
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita'
degli studi di Padova, nella persona del presidente pro-tempore in
carica; il Senato accademico dell'Universita' degli studi di
Padova, nella persona del presidente pro-tempore in carica; il
rettore dell'Universita' degli studi di Padova, nella persona
pro-tempore in carica; il Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, nella persona pro-tempore in carica; il
Consiglio universitario nazionale, in persona del presidente
pro-tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
sul ricorso n. 14984/97, proposto da Avena Simona,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria G. Montemurro, Luciana
Criaco, Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati nello studio
di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 45;
Contro l'Universita' degli studi di Chieti, nella persona del
rettore pro-tempore in carica; il Consiglio della facolta' di
medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Chieti, nella
persona del presidente pro-tempore in carica; il consiglio del
corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Universita' degli
studi di Chieti, nella persona del presidente pro-tempore in
carica; il senato accademico dell'Universita' degli studi di
Chieti, nella persona del presidente pro-tempore in carica; il
rettore dell'Universita' degli studi di Chieti, nella persona
pro-tempore in carica; il Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, nella persona pro-tempore in carica; il
Consiglio universitario nazionale, nella persona del presidente
pro-tempore in carica; tutti per declaratoria, previa sospensione
del diritto all'iscrizione al primo anno del corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/98
presso le dette Universita'; previo, ove occorra, l'annullamento:
delle delibere del Senato accademico, del Consiglio di corso
di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del Consiglio di
facolta' di medicina e chirurgia, dei pareri del Consiglio
universitario nazionale del 19 giugno 1997 e del 17 luglio 1997,
nonche' del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e della allegata
tabella XVII-bis in parte de qua, dello statuto delle predette
Universita' in parte de qua, del Regolamento didattico di Ateneo,
tutti atti non conosciuti, dei relativi provvedimenti rettoriali
non conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonche' dei
dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte de
qua, nonche' di ogni altro atto dell'Universita' presupposto
connesso e conseguente, ivi compresi i provvedimenti applicativi
che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente previsto
nel d.m. del 31 luglio 1997;
sui ricorsi nn. 14631/97, 14634/97, 15059/97, proposti
rispettivamente, da Stagi Patrick, da Davide Paolo, da Grasso
Corrado, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Gallinaro ed
elettivamente domiciliati presso il medesimo, in Roma, viale delle
Province n. 2;
Contro l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, in
persona del rettore pro-tempore nei confronti del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica -
M.U.R.S.T., in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, avverso e per l'annullamento,
previa sospensiva in forma di ammissione con riserva:
del diniego-sbarramento totale opposto dalla Universita' "La
Sapienza" di Roma al ricevimento della domanda di partecipazione al
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
dei provvedimenti con i quali l'universita' "La Sapienza" di
Roma:
ha negato ingiustificatamente le iscrizioni al corso di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico
1997/98 cosi' precludendo l'accesso all'Universita' all'intera
generazione di studenti diplomatisi nel 1997;
ha omesso di adottare una qualsivoglia procedura selettiva
basata su prove a test e prove di carattere attitudinale idonee a
consentire, almeno, un accesso programmato;
ha del tutto trascurato le norme del decreto ministeriale
n. 245/97 con oggetto "Regolamento recante norme in materia di
accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di
orientamento" che prevedono la preventiva emanazione da parte del
Ministro, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario;
di criteri di riferimento, utilizzabili dalle Universita'
per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di
frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in
relazione alle tipologie dei corsi universitari;
di procedure e di parametri standard per la determinazione
della disponibilita' di posto per studenti da parte delle
Universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato,
nonche' dalle condizioni di offerta formativa ottimale nelle
universita';
ha complessivamente gestito la materia in modo da
disattendere le norme che la disciplinano e da provocare in ispecie
l'ingiusta esclusione dei ricorrenti dall'ammissione al corso di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria nonche' occorrendo;
dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31
luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1997
se ed in quanto si ritenga che tali decreti abbiano comunque
legittimato l'Universita' "La Sapienza" di Roma a precludere in
assoluto l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria per l'anno accademico 1997/98 e quindi escluso tutti i
candidati, fra i quali i ricorrenti, dal relativo corso di laurea;
nonche' avverso ogni altro atto o provvedimento del
Consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
del Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del Senato
accademico, del C.d.A. e del rettore dell'Universita' "La Sapienza"
di Roma che comunque abbiano concorso allo sbarramento dell'accesso
al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e siano in
qualsiasi modo ricollegabili alla esclusione dei ricorrenti
dall'ammissione al corso di laurea stesso;
nonche' avverso ogni altro atto o provvedimento comunque
inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale;
sui ricorsi nn. 14540/97, 14632/97, 14635/97, 14643/97,
proposti, rispettivamente, da Filippo Lara Angela; da Tarantino
Michele; da Scuccimarra Gennaro; da Scuccimarra Francesco; tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Gallinaro ed
elettivamente domiciliati presso il medesimo, in Roma, viale delle
Province n. 2;
Contro l'Universita' degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti in
persona del rettore pro-tempore nei confronti del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica -
M.U.R.S.T., in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliati
in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e nei confronti del sig. Emilio
Marino, non costituito in giudizio; avverso e per l'annullamento,
previa sospensiva in forma di ammissione con riserva:
del provvedimento dell'Universita' "G: d'Annunzio" di Chieti
con il quale l'Universita' medesima:
ha adottato e applicato un numero programmato di studenti
italiani per l'aminissione al corso di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria per l'anno accademico 1997-98;
ha determinato il predetto numero degli studenti
ammissibili senza tenere conto delle disposizioni del decreto
n. 245/1997 del 21 luglio u.s. emanato dal Ministero
dell'Universita';
ha stabilito di sottoporre unicamente a prove per quiz i
candidati ad ammissione al corso di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria senza prevedere alcuna prova di carattere
attitudinale;
ha stabilito che la prova a quiz si svolgesse sulle materie
di biologia, chimica, fisica e matematica che non appaiono congrue
e determinanti ai fini della valutazione della maggiore o minore
capacita' di approccio agi studi medici;
ha prescelto quiz astrusi ed astratti, idonei a confondere
i candidati piuttosto che ad indurli ad esprimere correttamente e
compiutamente i propri valori intellettuali;
ha del tutto trascurato le norme del decreto ministeriale
n. 245/97 con oggetto "Regolamento recante norme in materia di
accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di
orientamento" che prevedono la preventiva emanazione da parte del
Ministro, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario:
di criteri di riferimento, utilizzabili dalle Universita'
per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di
frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in
relazione alle tipologie dei corsi universitari;
di procedure e di parametri standard per la determinazione
della disponibilita' di posti per studenti da parte delle
Universita' ove si svolgono corsi ad accesso limitato, nonche'
dalle condizioni di offerta formativa ottimale nelle universita';
ha complessivamente gestito la materia in modo da
disattendere le norme che la disciplinano viziando cosi' sia
l'impostazione della selezione che i risultati finali e da
provocare in ispecie l'ingiusta esclusione dei ricorrenti
dall'ammissione al corso di laurea in odontaiatria e protesi
dentaria della quale si e' avuta notizia solo successivamente al 12
settembre 1997, data della prova di selezione, nonche' occorrendo:
dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31
luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1997
se ed in quanto si ritenga che tali decreti abbiano comunque
legittimato l'universita' "G. d'Annunzio" di Chieti a realizzare
per l'anno accademico 1997-98 l'accesso limitato ai corsi di laurea
in odontoiatria e protesi dentaria e quindi escluso taluni
candidati, fra i quali i ricorrenti, dal relativo corso di laurea
applicando gli stessi criteri praticati lo scorso anno;
nonche' avverso ogni altro atto o provvedimento del
Consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
del Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, del Senato
accademico, del C.d.A. e del rettore dell'Universita' "G.
d'Annunzio" di Chieti che comunque abbiano concorso alla
determinazione di un numero di posti limitati per l'accesso al
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e siano in
qualsiasi modo ricollegabili alla esclusione dei ricorrenti
dall'ammissione al corso di laurea stesso;
nonche' avverso ogni altro atto o provvedimento comunque
inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale;
sui ricorsi nn. 14628/97 e 14629/97, proposti,
rispettivamente, da Conti Angelo, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Gallinaro ed elettivamente domiciliato presso il medesimo,
in Roma, viale delle Province n. 2;
Contro l'Universita' degli studi di Catania in persona del
rettore pro-tempore e nei confronti del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, ex lege, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e
nei confronti di Calafato Maria Stella, non costituita in giudizio;
e da Schinco Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Gallinaro ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma,
viale delle Province n. 2;
Contro l'Universita' "G. d'Annunzio" di Chieti, in persona del
rettore pro-tempore e nei confronti del M.U.R.S.T., in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi n. 12; e nei confronti di Perrotti Vittoria, n.c.;
avverso e per l'annullamento, previa sospensiva in forma di
ammissione con riserva:
del provvedimento dell'Universita' degli studi con il quale
l'Universita' medesima:
ha adottato e applicato un numero programmato di studenti
italiani per l'ammissione al corso di laurea in medicina e
chirurgia per l'anno accademico 1997/98;
ha determinato il predetto numero degli studenti
ammissibili senza tenere conto delle disposizioni del decreto n.
245/1997 del 21 luglio u.s. emanato dal Ministero dell'universita';
ha stabilito di sottoporre unicamente a prove per quiz i
candidati all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia
senza prevedere alcuna prova di carattere attitudinale;
ha stabilito che la prova a quiz si svolgesse sulle materie
di biologia, chimica, fisica e matematica che non appaiono congrue
e determinanti ai fini della valutazione della maggiore o minore
capacita' di approccio agli studi medici;
ha prescelto quiz astrusi ed astratti, idonei a confondere
i candidati piuttosto che ad indurli ad esprimere correttamente e
compiutamente i propri valori intellettuali;
ha del tutto trascurato le norme del decreto ministeriale
n. 245/1997 con oggetto "Regolamento recante norme in materia di
accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di
orientamento" che prevedono la preventiva emanazione da parte del
Ministro, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario:
di criteri di riferimento, utilizzabili dalle Univesita'
per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di
frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in
relazione alle tipologie dei corsi universitari;
di procedure e di parametri standard per la determinazione
della disponibilita' di posti per studenti da parte delle
Universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato,
nonche' dalle condizioni di offerta formativa ottimale nelle
universita';
ha complessivamente gestito la materia in modo da
disattendere le norme che la disciplinano viziando cosi' sia
l'impostazione della selezione che i risultati finali e da
provocare in ispecie l'ingiusta esclusione dei ricorrenti
dall'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia della
quale si e' avuta notizia solo successivamente all'11 settembre
1997; nonche' occorrendo:
dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 26
luglio 1997, del quale si ignorano i contenuti, se ed in quanto si
ritenga che tali decreti abbiano comunque legittimato l'Universita'
degli studi a realizzare per l'anno accademico 1997/98 l'accesso
limitato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e quindi
escluso taluni candidati, fra i quali i ricorrenti, dal relativo
corso di laurea applicando gli stessi criteri praticati lo scorso
anno;
nonche' avverso ogni altro atto o provvedimento del
Consiglio di corso di laurea in medicina e chirurgia, del Consiglio
di facolta' di medicina e chirurgia, del Senato accademico, del
C.d.A. e del rettore che comunque abbiano concorso alla
determinazione di un numero di posti limitati per l'accesso al
corso di laurea in medicina e chirurgia e siano in qualsiasi modo
ricollegabili alla esclusione dei ricorrenti all'ammissione al
corso di laurea stesso;
nonche' avverso ogni altro atto o provvedimento comunque
inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore, per la camera di consiglio del 15 dicembre
1997, il consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
Fatto e diritto
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n.
74/2000).
00C0162