LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto da
  Saccullo  Maria,  nata  a  Bronte  il  4  novembre 1929, avverso la
  sentenza  n. 1070/1998  del  13-23  aprile  1999, pronunciata dalla
  Corte di appello di Catania;
    Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
    Udita  in  pubblica  udienza  la  relazione fatta dal consigliere
  Carlo M. Grillo;
    Udite  le  conclusioni  del  p.m.,  in persona del s. procuratore
  generale M. Fraticelli, con cui chiede il rigetto del ricorso;

                          Premesso in fatto

    Con  sentenza  4  luglio  1997,  il  pretore di Catania - Sezione
  distaccata   di  Paterno'  condannava  Saccullo  Maria  alla  pena,
  condizionalmente sospesa, di giorni venti di arresto e L. 9.000.000
  di  ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 20, lett. b) legge
  n.  47/1985,  2,  4,  13, 14 e 17, legge n. 1086/1971, 17, 18 e 20,
  legge n. 64/1974, 221 TULLSS, commessi il 23 novembre 1993.
    Su  gravame dell'imputata, la Corte di appello di Catania, con la
  sentenza  indicata in premessa, confermava, la decisione pretorile,
  evidenziando  che  -  ai  sensi  dell'art. 182 c.p. e dell'art. 38,
  legge  n. 47/1982 - potevano beneficiare della estinzione del reato
  per  oblazione  solo  coloro che l'avevano effettuata, per cui, nel
  caso di specie, all'imputata non poteva giovare - ai fini estintivi
  dei  reati  ascrittile  -  l'oblazione ritualmente effettuata dalla
  sorella.
    Ricorreva  per cassazione l'imputata, deducendo la nullita' della
  sentenza  per  violazione,  falsa  ed erronea interpretazione degli
  artt. 182  c.p. e 31-38, legge n. 47/1985, in quanto le dette norme
  dovevano intendersi nel senso da lei prospettato.
    Con memoria integrativa, la ricorrente ha richiamato, a suffragio
  del  proprio  assunto,  la  recente legge n. 136/1999, che fornisce
  l'interpretazione  autentica del menzionato art. 38, comma 2, legge
  n. 47/1985.
    Rilevata  la fondatezza del ricorso, in quanto effettivamente, ai
  sensi   dell'art.  24,  legge  n.  136/1999,  norma  interpretativa
  dell'art. 38,   legge  n.  47/1985  la  corresponsione  per  intero
  dell'oblazione,   compiuta   da  uno  dei  soggetti  legittimati  a
  presentare  la  domanda  di  cui  all'art. 31  della  stessa legge,
  estingue  nei  confronti  di  tutti  i soggetti interessati i reati
  contravvenzionali  in  questione,  per  cui, nel caso di specie, il
  "condono"   effettuato   dalla   sorella   dell'imputata  determina
  l'estinzione  di  alcuni  tra  i  reati sopra indicati, alla stessa
  ascritti;
    Considerato  che  la  norma sopra indicata, pur avendo dichiarata
  funzione  interpretativa  del  secondo comma dell'art. 38, legge n.
  47/1985,  non  include - tra i reati estinguibili per effetto della
  integrale   corresponsione  dell'oblazione  da  parte  di  uno  dei
  soggetti  legittimati  a  presentare  la domanda di cui all'art. 31
  della  stessa  legge  -  le  contravvenzioni previste dall'art. 17,
  legge  n. 1086/1971  e dall'art. 20, legge n. 64/1974, contemplate,
  invece, dal menzionato art. 38;
    Ritenuta  tale  formulazione,  in  relazione  alla  richiamata  e
  pacifica  funzione interpretativa dell'art. 24 in questione ed alla
  ratio  dell'art.  38,  legge n. 47/1985, assolutamente in contrasto
  col  principio  di  ragionevolezza,  che  si  ricava  dal principio
  costituzionale di eguag1ianza, espressione di un generale canone di
  coerenza dell'ordinamento normativo;
    Considerata,   quindi,   la   non  manifesta  infondatezza  della
  questione  di  costituzionalita' dell'art. 24, legge n. 36/1999, in
  relazione  all'art. 3  Cost., nella parte in cui non include, tra i
  reati   estinguibili   per   oblazione,  le  contravvenzioni  sopra
  indicate;
    Ritenuta,   peraltro,  1a  rilevanza  della  detta  questione  di
  costituzionalita' nel processo de quo, anche se i reati di cui agli
  artt. 17,  legge  n.  1086/1971  e  17-18, legge n. 64/1974 fossero
  estinti  per prescrizione, in quanto la dichiarazione di estinzione
  di  essi  per  oblazione  sarebbe  certamente  piu'  favorevole per
  l'imputata;
    Considerato  che questo collegio non puo interpretare la norma in
  questione,   fornendo  direttamente  una  lettura,  a  suo  avviso,
  costituzionalmente   corretta,   senza   ledere   il  principio  di
  tassativita' che regola la materia penale;