LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Saccullo Maria, nata a Bronte il 4 novembre 1929, avverso la sentenza n. 1070/1998 del 13-23 aprile 1999, pronunciata dalla Corte di appello di Catania; Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Carlo M. Grillo; Udite le conclusioni del p.m., in persona del s. procuratore generale M. Fraticelli, con cui chiede il rigetto del ricorso; Premesso in fatto Con sentenza 4 luglio 1997, il pretore di Catania - Sezione distaccata di Paterno' condannava Saccullo Maria alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di arresto e L. 9.000.000 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 20, lett. b) legge n. 47/1985, 2, 4, 13, 14 e 17, legge n. 1086/1971, 17, 18 e 20, legge n. 64/1974, 221 TULLSS, commessi il 23 novembre 1993. Su gravame dell'imputata, la Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in premessa, confermava, la decisione pretorile, evidenziando che - ai sensi dell'art. 182 c.p. e dell'art. 38, legge n. 47/1982 - potevano beneficiare della estinzione del reato per oblazione solo coloro che l'avevano effettuata, per cui, nel caso di specie, all'imputata non poteva giovare - ai fini estintivi dei reati ascrittile - l'oblazione ritualmente effettuata dalla sorella. Ricorreva per cassazione l'imputata, deducendo la nullita' della sentenza per violazione, falsa ed erronea interpretazione degli artt. 182 c.p. e 31-38, legge n. 47/1985, in quanto le dette norme dovevano intendersi nel senso da lei prospettato. Con memoria integrativa, la ricorrente ha richiamato, a suffragio del proprio assunto, la recente legge n. 136/1999, che fornisce l'interpretazione autentica del menzionato art. 38, comma 2, legge n. 47/1985. Rilevata la fondatezza del ricorso, in quanto effettivamente, ai sensi dell'art. 24, legge n. 136/1999, norma interpretativa dell'art. 38, legge n. 47/1985 la corresponsione per intero dell'oblazione, compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'art. 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati contravvenzionali in questione, per cui, nel caso di specie, il "condono" effettuato dalla sorella dell'imputata determina l'estinzione di alcuni tra i reati sopra indicati, alla stessa ascritti; Considerato che la norma sopra indicata, pur avendo dichiarata funzione interpretativa del secondo comma dell'art. 38, legge n. 47/1985, non include - tra i reati estinguibili per effetto della integrale corresponsione dell'oblazione da parte di uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'art. 31 della stessa legge - le contravvenzioni previste dall'art. 17, legge n. 1086/1971 e dall'art. 20, legge n. 64/1974, contemplate, invece, dal menzionato art. 38; Ritenuta tale formulazione, in relazione alla richiamata e pacifica funzione interpretativa dell'art. 24 in questione ed alla ratio dell'art. 38, legge n. 47/1985, assolutamente in contrasto col principio di ragionevolezza, che si ricava dal principio costituzionale di eguag1ianza, espressione di un generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo; Considerata, quindi, la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 24, legge n. 36/1999, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non include, tra i reati estinguibili per oblazione, le contravvenzioni sopra indicate; Ritenuta, peraltro, 1a rilevanza della detta questione di costituzionalita' nel processo de quo, anche se i reati di cui agli artt. 17, legge n. 1086/1971 e 17-18, legge n. 64/1974 fossero estinti per prescrizione, in quanto la dichiarazione di estinzione di essi per oblazione sarebbe certamente piu' favorevole per l'imputata; Considerato che questo collegio non puo interpretare la norma in questione, fornendo direttamente una lettura, a suo avviso, costituzionalmente corretta, senza ledere il principio di tassativita' che regola la materia penale;