IL TRIBUNALE

    Sulle  richieste di ammissione della prova formulate dal pubblico
  ministero e dai difensori degli imputati;
    Sulle  mozioni difensive di inutilizzabilita' e, gradatamente, di
  nullita'  delle  intercettazioni  di  conversazioni telefoniche tra
  presenti, eseguite nel corso delle indagini;
    Sentite le parti;
    Premesso  che  l'avv.  Fioresta, difensore dell'imputata De Palma
  Savina,  ha  eccepito  la  inutilizzabilita'  delle intercettazioni
  eseguite, sotto il profilo della violazione dell'art. 268, comma 3,
  in  relazione  all'art. 271,  comma 1,  c.p.p.,  deducendo  che  le
  operazioni  erano  state  espletate  presso  impianti della Polizia
  giudiziaria  senza  che  ricorressero le condizioni legittimanti la
  deroga;
    Rilevato  che  i decreti che hanno disposto le intercettazioni in
  questione  fanno  mero riferimento alla "indisponibilita' di linee"
  presso l'impianto installato nell'ufficio di procura;
    Considerato  che l'art. 268, comma 3, c.p.p. consente la deroga a
  condizione  del  concorso dell'ulteriore circostanza che sussistano
  "eccezionali ragioni d'urgenza";
    Rilevato  che  difetta  il  concorso di tale ulteriore condizione
  richiesta  dalla  legge, non solo alla stregua della considerazione
  che i provvedimenti dispositivi non contengono nessuna enunciazione
  della  urgenza, ma, soprattutto, in virtu' del decisivo rilievo che
  nella  specie  ogni  urgenza era sicuramente esclusa, dappoiche' le
  operazioni   di   intercettazione  ebbero  inizio  dopo  oltre  una
  settimana dalla emissione del decreto che le dispose;
    Considerato   che   pertanto  l'esecuzione  delle  operazioni  di
  intercettazione  senza  l'osservanza  del  disposto  dell'art. 268,
  comma  3,  c.p.p.,  non  ricorrendo  la  condizione  per  la deroga
  prevista,  comporta,  ai termini dell'art. 271, comma 1, c.p.p., la
  inutilizzabilita' delle intercettazioni stesse;
    Considerato,   tuttavia,   che   questo  collegio  ha  motivo  di
  sospettare  della  illegittimita' costituzionale della citata norma
  sanzionatrice  di cui all'art. 271, comma 1, c.p.p., per violazione
  dell'art. 3  della  Costituzione,  sotto  il profilo della assoluta
  irragionevolezza   della   disposizione,   che   riserva   identico
  trattamento a situazioni affatto differenti e non assimilabili;
    Considerata  la  rilevanza  della questione, concernendo la norma
  del  codice di rito teste' citata, che questo tribunale e' chiamato
  ad  applicare,  per  le  considerazioni  in precedenza esposte, nel
  presente giudizio;
    Considerato,  in  punto  di  non  manifesta  infondatezza, che la
  sanzione  massima  e  radicale  della  inutilizzabilita'  viene dal
  legislatore  comminata  per  la inosservanza di modalita' esecutiva
  delle   intercettazioni,   invero,   non  essenziale  e,  peraltro,
  derogabile   in  dipendenza  di  condizioni  estrinseche  afferenti
  all'urgenza  e  alla  insufficienza  o  inidoneita'  degli impianti
  installati  presso  l'ufficio  di  procura, senza che, peraltro, le
  intercettazioni  eseguite  mediante impianti di pubblico servizio o
  in  dotazione  alla  polizia giudiziaria si differenzino, sul piano
  intrinseco  e  della  tecnica esecuzione, da quella eseguita presso
  gli  impianti del pubblico ministero e senza che, in relazione alla
  diversa  localizzazione,  il  legislatore abbia ritenuto necessario
  prescrivere  qualsivoglia  cautela  in  costanza  delle  operazioni
  stesse;
    Considerato  che,  pertanto,  appare  irrazionale  l'adozione del
  medesimo   trattamento   sanzionatorio   per  l'inosservanza  delle
  disposizioni  in  questione  e  per  l'ipotesi  di  intercettazioni
  eseguite  fuori  dai  casi  consentiti  dalla  legge  o con forme o
  modalita'  che  ne compromettano la genuinita', cosi' equiparandosi
  situazioni affatto diverse e non assimilabili tra loro;
    Premesso  che  il  citato  difensore avv. Fioresta ha eccepito la
  inutilizzabilita'  delle  eseguite intercettazioni di conversazioni
  tra presenti, sotto plurimi profili e, precisamente, assumendo che,
  trattandosi  di  intercettazioni  eseguite  nell'abitazione  di uno
  degli  imputati,  non  ricorreva  la  condizione  di cui all'ultimo
  inciso   del   secondo   comma   dell'art. 266  c.p.p.,  e,  ancora
  riproponendo   l'eccezione   di  inutilizzabilita'  per  violazione
  dell'art  268,  comma  3, in relazione all'art. 271, comma l c.p.p.
  nei medesimi termini enunciati per le intercettazioni telefoniche;
    Considerato  che la prima eccezione e' infondata per l'assorbente
  considerazione  che,  vertendosi  in  materia di giudizio per reato
  associativo  a  termini  dell'art. 74  t.u. 9 ottobre 1990, n. 309,
  ricorre  l'ipotesi di deroga di cui all'art. 13 del d.-l. 13 maggio
  1991,  n. 152,  convertito  nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che
  amplia la possibilita' delle intercettazioni tra presenti al di la'
  dei limiti fissati dall'art. 266 c.p.p.;
    Considerato  che  l'ulteriore eccezione e' parimenti infondata in
  quanto la giurisprudenza di legittimita' ha ripetutamente affermato
  il  principio  di diritto, cui questo tribunale si uniforma, che il
  disposto  del  comma  3 dell'art. 268 c.p.p. non trova applicazione
  per le intercettazioni di conversazioni tra presenti;
    Considerato  tuttavia che questo collegio ha motivo di sospettare
  della illegittimita' costituzionale dell'art. 266, comma 2, c.p.p.,
  nella parte in cui consente la intercettazione di conversazioni tra
  presenti   che   si  svolgono  all'interno  di  un  domicilio,  per
  violazione dell'art. 14 della Costituzione;
    Considerato  che  la  questione  e'  rilevante,  in quanto questo
  tribunale  deve  deliberare  sulla ammissione di intercettazioni di
  conversazioni  tra  presenti che hanno avuto luogo nel domicilio di
  uno degli imputati;
    Considerato,   in  punto  di  non  manifesta  infondatezza  della
  questione,  sulla  premessa che le intercettazioni di conversazioni
  tra  presenti all'interno di un domicilio comportano la preventiva,
  clandestina  intrusione  nel domicilio stesso degli agenti operanti
  per  la  collocazione  di  microspie  e/o,  comunque di apparati di
  captazione  e/o  di  trasmissione di suoni e/o immagini, tutto cio'
  premesso,  considerato  che  l'art. 14  della Costituzione sancisce
  l'inviolabilita'   del   domicilio,   consentendo,   in  deroga  al
  principio,   esclusivamente   la   esecuzione   di   ispezioni,  di
  perquisizioni,  di sequestri, di polizia giudiziaria o di giustizia
  e di accertamenti e ispezioni per motivi di sanita', di incolumita'
  pubblica o a fini economici o fiscali;
    Considerato  che la intercettazione di conversazioni tra presenti
  che  si  svolgono all'interno di un domicilio incide non solo sulla
  liberta'  e  sulla segretezza delle comunicazioni, ma anche, per le
  ragioni  esposte,  sul  valore  costituzionalmente  protetto  della
  inviolabilita'  del  domicilio,  laddove, peraltro, il legislatore,
  nella  norma  sospettata di incostituzionalita' ha sintomaticamente
  ritenuto   di   dover  fissare  un  piu'  rigoroso  regime  per  le
  intercettazioni  di  comunicazioni  tra  presenti all'interno di un
  domicilio;
    Considerato  che,  laddove  il  disposto del comma 2 dell'art. 15
  della   Costituzione   legittima   senz'altro,  in  relazione  alle
  intercettazioni  di conversazioni tra presenti, che avvengano fuori
  di   un   domicilio,   la   limitazione   della   segretezza  delle
  comunicazioni, analoga deroga non e' dato rinvenire in relazione al
  precetto costituzionale della inviolabilita' del domicilio, che nel
  caso  appunto  delle  intercettazioni  di conversazioni tra persone
  presenti in detto luogo, trova concorrente applicazione.