IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello  promossa  da  Xiccato  Maria,
  rappresentata   e   difesa  dall'avv.  Carlo  Galeotafiore,  contro
  I.N.P.S.,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Marcella Lauletta, ha
  pronunciato la seguente ordinanza;
    Con   ricorso  depositato  il  22 febbraio  1995,  Xiccato  Maria
  proponeva  appello  avverso  la  sentenza n. 31/1995 del pretore di
  Treviso  che,  in parziale accoglimento del ricorso introduttivo di
  primo    grado,    aveva   riconosciuto   il   suo   diritto   alla
  "cristallizzazione"  dell'importo  della pensione di reversibilita'
  integrata  al  minimo  sino al suo riassorbimento per effetto della
  perequazione automatica.
    Rilevava  l'appellante  l'omessa  pronuncia  da parte del pretore
  sulla  domanda  avente ad oggetto il pagamento dell'integrazione al
  minimo sino al settembre 1983.
    Si  costituiva  l'I.N.P.S.,  chiedendo  il  rigetto del gravame e
  proponendo  appello  incidentale avverso il capo della sentenza che
  aveva   disatteso   la  propria  eccezione  di  decadenza  a  norma
  dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 6, legge n. 166/1991.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art. 1,  commi  181  e  182, legge
  n. 662/1996  e  l'art. 36,  comma  5, legge n. 448/1998, presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
  della Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  n. 103/95  e  123/87) ha sancito la legittimita' di norme che hanno
  disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione
  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova
  legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere  dinanzi ai giudici a
  quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, si limita a regolarne
  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme
  generali.  Lungi  dal  produrre  un  arricchimento della situazione
  giuridica   soggettiva   del  creditore,  dunque,  incide  su  tale
  situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con
  la  previsione  del  pagamento  degli  arretrati in sei annualita':
  art. 1,  comma  181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3
  bis,   legge   n. 140/1997),   la  compressione  della  misura  del
  soddisfacimento  (con  riferimento  alla  misura  degli  interessi,
  liquidati   forfettariamente   nel  5%  complessivo  per  una  mora
  ultradecennale: art. 1, comma 182, della legge n. 662/1996, come da
  ultimo  modificato dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448/1998),
  l'esclusione   della  conseguenza  legale  dell'accoglimento  delle
  pretese  fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica
  perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in
  esame  (compensazione  delle  spese:  art. 36, comma 5, della legge
  n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione;
        art. 24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire  in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa  - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es:
  superamento  del  limite  reddituale)  gia'  dedotte  nel  giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art. 38,   in   quanto  sono  compressi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.