IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da Xiccato Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Galeotafiore, contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 22 febbraio 1995, Xiccato Maria proponeva appello avverso la sentenza n. 31/1995 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado, aveva riconosciuto il suo diritto alla "cristallizzazione" dell'importo della pensione di reversibilita' integrata al minimo sino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica. Rilevava l'appellante l'omessa pronuncia da parte del pretore sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dell'integrazione al minimo sino al settembre 1983. Si costituiva l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva disatteso la propria eccezione di decadenza a norma dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 6, legge n. 166/1991. Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998, presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 103/95 e 123/87) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1, comma 181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3 bis, legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, della legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es: superamento del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.