IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro Battistel Carolina e Carraro Anna, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 3 luglio 1995, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 238/1995 dal pretore di Treviso che, accogliendo i ricorsi proposti da Battistel Carolina e Carraro Anna, riconosceva il loro diritto alla conservazione del trattamento pensionistico integrato al minimo sino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica della pensione-base, relativamente al trattamento di reversibilita', e condannava l'I.N.P.S. a corrispondere alle ricorrenti i relativi ratei, maggiorati di rivalutazione ed interessi. L'I.N.P.S. rilevava da un lato la carenza di prova in ordine al mancato superamento dei limiti reddituali per gli anni successivi al 1983, dall'altro contestava la debenza della rivalutazione monetaria sui ratei successivi all'entrata in vigore della legge n. 412/1991. In corso di causa, le appellate - ritualmente costituite - producevano documentazione attestante la sussistenza del requisito reddituale per tutte le annate in contestazione. All'odierna udienza l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.