IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro
  Battistel  Carolina  e  Carraro  Anna,  ha  pronunciato la seguente
  ordinanza;
    Con  ricorso  depositato  il  3 luglio 1995, l'I.N.P.S. proponeva
  appello avverso la sentenza n. 238/1995 dal pretore di Treviso che,
  accogliendo  i  ricorsi  proposti  da  Battistel Carolina e Carraro
  Anna,   riconosceva   il   loro   diritto  alla  conservazione  del
  trattamento   pensionistico   integrato   al  minimo  sino  al  suo
  riassorbimento  per  effetto  della  perequazione  automatica della
  pensione-base,  relativamente  al  trattamento di reversibilita', e
  condannava  l'I.N.P.S.  a  corrispondere alle ricorrenti i relativi
  ratei, maggiorati di rivalutazione ed interessi.
    L'I.N.P.S.  rilevava  da un lato la carenza di prova in ordine al
  mancato  superamento  dei limiti reddituali per gli anni successivi
  al  1983,  dall'altro  contestava  la  debenza  della rivalutazione
  monetaria sui ratei successivi all'entrata in vigore della legge n.
  412/1991.
    In  corso  di  causa,  le  appellate  -  ritualmente costituite -
  producevano  documentazione attestante la sussistenza del requisito
  reddituale per tutte le annate in contestazione.
    All'odierna  udienza  l'I.N.P.S.  chiedeva  la  dichiarazione  di
  estinzione  del  giudizio  con compensazione delle spese, alla luce
  dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.