IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 86/1999
  proposto  dalla  societa' Carniello Ruggero & C. S.r.l. con sede in
  Sacile   (Pordenone),   in   persona   del   legale  rappresentate,
  rappresentata  e  difesa dagli avv.ti Bruno Barel e Daniele Parini,
  ed  elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  del secondo, in
  Aosta, via Festaz n. 79;
    Contro   la  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona  del
  presidente  della  Giunta  regionale  pro-tempore,  rappresentata e
  difesa  dagli  avv.ti.  Gianfranco Garancini ed Antonella Banfi, ed
  elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Maione
  in Aosta, via Croce di Citta' n. 44, per ottenere l'annullamento:

        1) del  provvedimento  di  esclusione  della ricorrente dalla
  gara  per  l'affidamento  lavori  di  sistemazione  interna  di  un
  capannone  da  destinare ad officina ed autorimessa della Direzione
  forestale sito in comune di Quart;
        2) del relativo bando di gara, in parte qua;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio della regione autonoma
  Valle d'Aosta;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del 17 novembre 1999, relatore il
  consigliere  dr.  V.  Farina,  l'avv. V. Pellegrini su delega e per
  conto  dell'avv.  B.  Barel  per la societa' ricorrente e l'avv. G.
  Garancini per l'amministrazione regionale resistente.
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  giurisdizionale  notificato  il  5 luglio  1999, la
  societa'  Carniello Ruggero & C., S.r.l., in persona del suo legale
  rappresentante, ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

        a) il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara
  relativa  al  pubblico  incanto  per  l'affidamento  dei  lavori di
  sistemazione  interna  di  un capannone da destinare ad officina ed
  autorimessa  della  Direzione  forestale sito in Quart, indetta con
  bando  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17 maggio 1999;
  esclusione risultante dal verbale n. 1 del 23 giugno 1999;
        b) il cennato bando, nella parte in cui aveva prescritto, per
  la   partecipazione   alla  gara  stessa,  la  iscrizione  all'albo
  regionale  di preselezione istituito con deliberazione della Giunta
  regionale   8 settembre   1997,   n. 3127,   per   un   importo  di
  L. 3.600.000.000;
        c) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

    La  ricorrente,  dopo  aver  premesso di essere iscritta all'Albo
  nazionale  costruttori  per  importi ragguardevoli (in particolare,
  per L. 6.000.000.000 nella categoria G 1, relativa alla costruzione
  di  edifici  civili  ed industriali, ossia nella categoria indicata
  nel  bando  di  gara  di  cui  si  discute),  ricorda di non avere,
  illegittimamente,  ottenuto  la  iscrizione  all'albo  regionale di
  preselezione (A.R.P.), istituito con l'art. 23 della l.r. 20 giugno
  1996,  n. 12,  per  gli  importi richiesti, ma di avere ottenuto la
  iscrizione  per importi di gran lunga inferiori (L. 360.000.000 per
  tutte  le  categorie  richieste):  di qui un primo ricorso proposto
  avanti  questo  tribunale  (rubricato  al  n. 80/99),  del quale la
  ricorrente chiede la riunione al presente ricorso.
    La  suddetta  iscrizione  all'albo  di  preselezione  ha, quindi,
  determinato  la  gravata esclusione della societa' ricorrente dalla
  gara  in  questione,  per  la cui ammissione il bando richiedeva la
  iscrizione  all'A.R.P.,  nella  specializzazione  G 1 (di cui si e'
  gia' detto) per un importo minimo di L. 3.600.000.000.
    Cio'  premesso,  a  sostegno  del ricorso, la societa' istante ha
  dedotto i seguenti motivi:

        1) Violazione  di  legge:  interpretazione  pro  legitimitate
  della l.r. n. 16/1996 (recte: n. 12/1996).
    La  ricorrente  sostiene  che  la l.r. n. 12 del 1996, istitutiva
  dell'albo     di    preselezione    regionale    va    interpretata
  (contrariamente,    non    si    sottrarrebbe   alla   censura   di
  incostituzionalita'   e   di   incompatibilita'  con  la  normativa
  comunitaria),  nel  senso  che  la iscrizione all'albo stesso ha un
  valore  suppletivo  rispetto  alla  iscrizione  all'albo  nazionale
  costruttori:  quest'ultima iscrizione (o altre equipollenti in sede
  di  Comunita' europea) sarebbe, quindi, sufficiente per partecipare
  agli appalti pubblici indetti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;

        2) illegittimita'  derivata  degli  atti  impunati, attesa la
  incostituzionalita'  e la incompatibilita' comunitaria dell'art. 23
  della l.r. n. 12/1996.
    In relazione a quest'ultimo aspetto, la deducente ha denunciato i
  seguenti vizi:

        2.1)  illegittimita' comunitaria. Contrasto fra art. 23, l.r.
  n. 16/1996 (recte: 12/1996) e principi comunitari di cui agli artt.
  7  e  59 del Trattato C.E.: divieto di discriminazione basato sulla
  nazionalita'   e  principio  di  libera  prestazione  dei  servizi.
  Disapplicazione.
    La  ricorrente,  dopo  aver  ricordato  che  la  normativa locale
  (nazionale   o  regionale)  va  disapplicata  se  contrastante  con
  disposizioni   della  comunita'  europea  direttamente  applicabili
  nell'ordinamento    interno   degli   Stati   membri,   assume   la
  illegittimita'   dell'art. 23  della  l.r.  n. 12/1996,  in  quanto
  collidente  con  gli artt. 7 (recante il divieto di discriminazione
  basato  sulla  nazionalita') e 59 (libera circolazione dei servizi)
  del  Trattato  istitutivo  della  comunita'  europea:  disposizioni
  direttamente   applicabili  nell'ordinamento  interno  degli  Stati
  stessi;

        2.2) illegittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9,
  legge  n. 12/1996  in  relazione  agli  artt. 3,  41, 97, 120 della
  Costituzione. Conseguente illegittimita' degli atti impunati.

    La  dedotta  illegittimita' costituzionale viene fatta discendere
  dall'art. 23 della l.r. n. 12/1996 e dalla normativa di attuazione,
  che  introducono una ingiustificata discriminazione tra imprese che
  operano sul mercato nazionale, penalizzando le imprese non iscritte
  all'albo  regionale ma solo all'albo nazionale costruttori, nonche'
  le  imprese  che non possiedono il requisito richiesto dall'art. 23
  per  l'iscrizione  all'A.R.P., e, cioe', una adeguata ed efficiente
  organizzazione aziendale sul territorio regionale.
    Di  qui  i  profili  di incostituzionalita' rubricati, posto che,
  precisa  la  deducente,  l'impianto  normativo  dell'A.R.P. impinge
  negativamente  sui principi di uguaglianza (art. 3), di liberta' di
  iniziativa   economica  (art. 41),  di  liberta'  di  esercizio  di
  professione,  impiego o lavoro (art. 120), di buona amministrazione
  (art. 97).
    Conclusivamente,   la   ricorrente   chiede   che  l'art. 23  sia
  dichiarato costituzionalmente illegittimo, previo rinvio alla Corte
  costituzionale,  con  il conseguente annullamento di tutti gli atti
  conseguenziali,  e,  in  particolare,  di  quelli  impugnati con il
  presente ricorso.
    Si  e'  costituita in giudizio la intimata regione autonoma Valle
  d'Aosta,  deducendo  la  irricevibilita',  la inammissibilita' e la
  infondatezza nel merito del ricorso.

                            D i r i t t o

    1. - Oggetto  dell'attuale controversia sono: a) il provvedimento
  di   esclusione  della  societa'  ricorrente  dalla  gara  mediante
  pubblico  incanto  relativa ai lavori di sistemazione interna di un
  capannone  da  destinare ad officina ed autorimessa della Direzione
  forestale,   situato  in  loc.  Ame'rique,  nel  comune  di  Quart;
  provvedimento disposto dalla commissione giudicatrice della gara il
  23 giugno1999,  come risulta dal relativo verbale n. 1; b) il bando
  di  gara relativo al pubblico incanto in parola, nella parte in cui
  aveva  stabilito,  per  la  partecipazione alla gara, la iscrizione
  all'albo  regionale  di  preselezione  (A.R.P.); c) ogni altro atto
  connesso presupposto o conseguente.

    2. - Con sentenza parziale n. 21/2000 in data 21 gennaio 2000, il
  tribunale ha deciso alcune questioni pregiudiziali e di merito; ha,
  inoltre,  ravvisato,  nei  termini  che  seguono,  la non manifesta
  infondatezza  e  la  rilevanza della questione di costituzionalita'
  sollevata  dalla  societa'  ricorrente, disponendo, di conseguenza,
  che  sulla.  medesima questione si pronunci la Corte costituzionale
  ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e dell'art. 23 della legge
  11 marzo1953, n. 87.

    3.  -  Cio' posto, il collegio osserva che la questione de qua e'
  cosi' rubricata:
        illegittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, l.r.
  n. 12/1996 in relazione ai artt. 3, 41, 97, 120 della Costituzione.
  Conseguente illeggittimita' degli atti impunati.
    E'  d'uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
      Lo  statuto  speciale  della  Valle d'Aosta, adottato con legge
  costituzionale  26  febbraio  1948, n. 4, stabilisce che la regione
  autonoma  Valle  d'Aosta  ha  competenza  legislativa primaria, tra
  l'altro,  in  materia  di:  strade  e  lavori pubblici di interesse
  regionale", (art. 2, comma 1, lett. f) dello statuto).
    La   competenza   legislativa  primaria,  occorre  osservare,  va
  esercitata   "in   armonia   con  la  Costituzione  ed  i  principi
  dell'ordinamento   giuridico  dello  Stato  e  col  rispetto  degli
  obblighi  internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle
  norme    fondamentali   delle   riforme   economico-sociali   della
  Repubblica" (art. 2, comma 1 dello statuto).
    Con l.r. 20 giugno 1996, n. 12, la regione autonoma Valle d'Aosta
  ha  dettato  norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di interesse
  regionale.
    L'art. 23   di   questa   legge   ha   previsto  un  "sistema  di
  qualificazione"  degli  appalti  di  lavori pubblici inferiori alla
  c.d. soglia comunitaria e degli appalti rientranti negli ex settori
  esclusi, "fondato su un albo di preselezione di carattere regionale
  dotato  di  efficacia  triennale  con  riferimento alla presenza di
  un'adeguata  ed  efficiente organizzazione aziendale sul territorio
  regionale" (comma 1).
    Piu' specificatamente, per quello che qui interessa, l'art. 23 ha
  stabilito che:

        "per  gli  appalti  di lavori pubblici di interesse regionale
  aventi   importo   inferiore   ai   limiti   fissati  con  apposita
  deliberazione     dalla    Giunta    regionale    in    coincidenza
  dell'aggiornamento  dell'unita' di cambio fissata dal Ministero del
  tesoro  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
  italiana,  la regione promuove un sistema di qualificazione fondato
  su  un  albo  di  preselezione  di  carattere  regionale  dotato di
  efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed
  efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti
  salvi  gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la
  consulta di cui al comma 3..." (comma 1).
        "la  Giunta  regionale, nel rispetto delle norme comunitarie,
  desumibili   dalla   dir.   93/37/CEE,   stabilisce,  con  apposita
  deliberazione,  i  livelli  in  cui  e'  articolato  il  sistema di
  qualificazione  di  cui  al  comma  1  tenendo  in considerazione i
  criteri   elaborati  ed  aggiornati  dalla  consulta  appositamente
  nominata con decreto del presidente della Giunta ..." (comma 3).
        "In relazione ai criteri di cui al comma 3 e, comunque, anche
  in  loro  assenza,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in vigore della
  presente  legge,  la  Giunta regionale, con apposita deliberazione,
  istituisce  l'albo  regionale di preselezione per la qualificazione
  dei  candidati  all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
  di  cui  ai  commi 1 e 2. L'albo e' diviso per tipologie di appalti
  per  la  cui  realizzazione vale la qualificazione ed e' vincolante
  per tutte le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori o
  realizzatori. Tale albo e' organizzato presso la struttura centrale
  di   coordinamento   di  cui  all'art. 40,  che  provvede  altresi'
  all'aggiornamento sulla base dei criteri predisposti dalla consulta
  di  cui  al  comma  3.  L'ammissione  all'albo,  in ogni caso, deve
  rispettare    i    principi   della   trasparenza   e   della   non
  discriminazione,  anche  in relazione agli imprescindibili obblighi
  internazionali   derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea"
  comma 4).
        "nel  corso del periodo triennale di efficacia del sistema di
  qualificazione,  le  imprese  inserite  possono  essere  cancellate
  dall'albo  di  cui al comma 4 soltanto in relazione alla perdita di
  uno  dei  requisiti  stabiliti  dalla  deliberazione  della  Giunta
  regionale di cui al comma 3..." (comma 5).
        "entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del periodo
  triennale  di  efficacia  del  sistema di qualificazione, la Giunta
  regionale  approva  un avviso per gli appalti di lavori pubblici di
  cui  al comma 1. Tale avviso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della  regione,  nonche'  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
  italiana.  Tale  avviso  deve  indicare  lo  scopo  del  sistema di
  qualificazione   e  le  modalita'  di  accesso  in  relazione  alle
  specifiche  tipologie  di  appalto  in  cui  e'  articolato  l'albo
  regionale  ed  alle  rispettive prescrizioni dettate dai criteri di
  cui al comma 3" (comma 6).
        "l'aggiornamento   semestrale   dell'albo   avviene   con  le
  modalita' specificate negli avvisi di cui al comma 6" (comma 7).
        "sulla   base  delle  procedure  di  cui  ai  commi  6  e  7,
  l'iscrizione  all'albo  e'  disposta con deliberazione della Giunta
  regionale,  conformemente  al contenuto dei criteri di cui al comma
  3, nonche' agli avvisi di cui al comma 6" (comma 8).
        "l'iscrizione   all'albo  e'  condizione  necessaria  per  la
  partecipazione  alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori
  pubblici di cui al comma 1..." (comma 9).
        "i  criteri  di  cui  al  comma  3  prevedono le modalita' di
  controllo   del   possesso   dei   requisiti   richiesti   ai  fini
  dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla
  normativa  comunitaria,  nonche'  alla vigente disciplina nazionale
  antimafia   ed  in  materia  di  prevenzione.  Gli  stessi  criteri
  disciplinano   altresi'  l'ammissione  alle  pubbliche  gare  delle
  imprese  riunite in associazione temporanea od in consorzi, nonche'
  per  gli  altri soggetti, attualmente previsti dall'art. 10 e dalla
  legge 109/1994" (comma 10).

    Le  disposizioni  sospettate  di  incostituzionalita' riguardano,
  dunque,  la previsione dell'albo (comma 1) e la partecipazione alle
  gare d'appalto riservate alle imprese iscritte all'albo (comma 9).
    In  realta',  dal  contenuto  sostanziale  del mezzo in esame, si
  evince  che  la  questione  di  costituzionalita'  involge l'intero
  art. 23,  e  non  potrebbe  essere altrimenti atteso l'inscindibile
  nesso che lega le varie proposizioni dell'art. 23.
    Cio' precisato, va aggiunto che, in attuazione dell'art. 23 della
  l.r. 12/1996, con deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 1997,
  n. 1840,   recante:   "approvazione   dei   livelli   dell'Albo  di
  preselezione  delle  imprese, sulla base dei criteri proposti dalla
  Consulta,  ai  sensi  del comma 3 dell'art. 23 della l.r. 20 giugno
  1996, n. 12 e fissazione del limite di efficacia dell'Albo ai sensi
  del  comma  1",  e' stata approvata l'articolazione su tre livelli,
  concomitanti  a  tre  successive  fasi  temporali di efficacia, del
  sistema  di  qualificazione  sul quale si fonda l'albo regionale di
  preselezione  delle  imprese;  e' stato deciso, poi, di approvare i
  criteri  e  le  modalita'  di  accesso  all'albo;  di  fissare,  in
  relazione  alle categorie, previste dall'albo nazionale costruttori
  (A.N.C.),  i  limiti degli importi degli appalti di lavori pubblici
  di  interesse  regionale ai sensi e per gli effetti di cui al primo
  comma  dell'art. 23  della  l.r.  12/1996,  nella  misura,  per  la
  categoria  2 A.N.C., di L. 3.600.000.000 (inferiore alla cosiddetta
  "soglia  comunitaria"),  e, per tutte le altre categorie A.N.C., di
  L. 1.800.000.000 (del pari inferiore alla "soglia comunitaria").
    Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  8  settembre  1997,
  n. 3127,  la  regione  deliberava  di  approvare ulteriori criteri,
  stabiliti  sempre  su  proposta  della  Consulta,  in  ordine  alla
  costituzione dell'albo; alla deliberazione erano allegati i modelli
  prestampati,  corredati  da  adeguate  norme  di  compilazione,  da
  completare   da   parte   delle  imprese  aspiranti  all'iscrizione
  nell'albo,  sia  in ordine alla richiesta stessa sia in ordine alla
  attestazione   della   titolarita'  dei  requisiti  previsti  dalla
  normativa legislativa e sub legislativa.
    La Giunta regionale, con deliberazione 15 dicembre 1997, n. 4620,
  approvava  un  elenco iniziale di imprese da iscrivere ed un elenco
  di   imprese   non   ammesse   all'iscrizione   all'albo   per   la
  qualificazione  dei  candidati  all'aggiudicazione degli appalti di
  lavori pubblici, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 23 della l.r.
  12/1996.
    Con  deliberazione  20  aprile 1998, n. 1345, la Giunta regionale
  approvava  i  nuovi  criteri  e  le  modalita' di accesso all'albo,
  nonche' procedeva al primo aggiornamento periodico del medesimo, ai
  sensi  dell'art. 23, comma 1, della l.r. 12/1996 e con le modalita'
  previste dal comma 6 dello stesso articolo.
    In   particolare  venivano  indicati  i  requisiti  necessari  ed
  indispensabili  al fine di comprovare adeguatamente, da parte delle
  imprese  richiede  l'ammissione  all'A.R.P., il soddisfacimento del
  possesso della presenza di organizzazione aziendale sul territorio.
      In  data  4  maggio  1998, con deliberazione n. 1494, la Giunta
  regionale  procedeva  all'approvazione della modulistica necessaria
  per  la presentazione della domanda di iscrizione all'albo, nonche'
  dell'avviso  per  gli appalti di lavori pubblici, di cui al comma 6
  del  citato  art. 23,  da  pubblicarsi  sul B.U.R. e nella Gazzetta
  Ufficiale del la Repubblica italiana.
    La Giunta regionale, con deliberazione 23 novembre 1998, n. 4250,
  approvava,    poi,   le   disposizioni   finalizzate   al   secondo
  aggiornamento  periodico  dell'A.R.P.  per  la  qualificazione  dei
  candidati  all'aggiudicazione  degli  appalti pubblici di interesse
  regionale.

    4. - Alla luce dell'impianto normativo sopra delineato, l'art. 23
  della  l.r.  20  giugno  1996. n. 12 non si sottrae alle censure di
  incostituzionalita' dedotte dalla societa' ricorrente.
    La  questione  di  costituzionalita',  va subito sottolineato, si
  appalesa  non  solo non manifestamente infondata, come si e' teste'
  detto,  ma  anche  rilevante, posto che la eventuale caducazione da
  parte  della  Corte  costituzionale  dell'art. 23 determinerebbe la
  illegittimita'  derivata  degli atti impugnati.     Sotto il primo,
  assorbente profilo, quello relativo alla non conformita' all'art. 3
  della  Costituzione  della  norma regionale, il collegio esprime il
  convincimento  che  il  principio costituzionale di eguaglianza non
  consente  che possano sussistere disparita' di trattamento motivate
  dalla  mera  localizzazione  territoriale dei soggetti interessati,
  tanto  piu'  che, come si dira' di qui a poco, non sono ravvisabili
  specifiche  peculiari  ragioni  tali  da  richiedere la adozione di
  discipline differenziate.
    Infatti,   la   previsione   di   una   "adeguata  ed  efficiente
  organizzazione   aziendale   sul   territorio  regionale"  ai  fini
  dell'iscrizione  all'albo  di  preselezione di carattere regionale,
  configura,  nella  sostanza,  un  trattamento differenziato ratione
  loci,  che  va  censurato  per  la decisiva considerazione che esso
  determina  una  palese  ed  ingiusta  discriminazione  tra  imprese
  operanti nel territorio nazionale
    Benche',  infatti,  la  materia  dei lavori pubblici di interesse
  regionale  rientri,  come  si  e'  visto, nella competenza primaria
  della  regione  Valle  d'Aosta,  la  possibilita'  di  dettare  una
  normativa  di  favore  per  le imprese ubicate nella regione, o che
  comunque  possiedano  cola'  la  organizzazione  dei mezzi indicata
  dall'art. 23,   anche  con  effetti  esterni  a  detto  territorio,
  incontra  in  ogni  caso  il  limite  costituito dai principi della
  Costituzione  e  dalle  norme  fondamentali dello Stato, tra cui va
  compreso  anche  il  principio  della  parita'  di  trattamento  di
  situazioni   identiche  (cfr.  Tribunale  amministrativo  regionale
  Sardegna, 28 aprile 1990, n. 257 cit.).
    Questi limiti, sotto il versante costituzionale, vanno riguardati
  anche  nell'ottica  che  sia  assicurata  su  tutto  il  territorio
  nazionale  una  uniformita'  di  disciplina  e  di  trattamento nei
  confronti  delle  imprese,  di  guisa  che  sia  consentito loro lo
  svolgimento  di  liberta'  di iniziativa economica in condizioni di
  formale eguaglianza
    Diversamente  opinando,  se,  cioe',  si  consentisse  a soggetti
  pubblici  (Stato,  regioni,  province,  ecc.)  di  introdurre,  con
  motivazioni piu' o meno plausibili, delle normative discriminatorie
  di   favore   nei   riguardi   di   soggetti  privati,  (attraverso
  l'istituzione   di   albi,   registri,   elenchi,   e  quant'altro,
  predisposti  in base al criterio della localizzazione territoriale,
  della  residenza  et  similia),  si verrebbe a vulnerare i principi
  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico,  e,  segnatamente,  come
  fondatamente  rilevato  dalla  societa'  deducente,  quelli sanciti
  dagli artt. 3, 41, 97 e 120 della Costituzione.
    Pertanto,  al  di  la'  di  talune  stereotipe  dichiarazioni  di
  principio  che  si  rinvengono  nell'art. 23, volte a proclamare la
  conformita'  della  norma  ai  principi  dell'ordinamento giuridico
  nazionale  e  comunitario  ("nel rispetto delle norme comunitarie",
  comma  3;  "L'ammissione  all'albo... deve rispettare i principi di
  trasparenza  e  della  non discriminazione, anche in relazione agli
  imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza
  all'Unione  europea":  comma  4;  "...  in  relazione  ai  principi
  desumibili  dalla  normativa comunitaria.": comma 10), al di la' di
  talune  dichiarazioni,  si  diceva, la previsione (e la disciplina)
  dell'albo  collide  flagrantemente  con  i principi enucleati dalle
  citate  disposizioni  costituzionali,  e,  in  particolare, con gli
  artt.  3  e 120, per avere creato una ingiusta, manifesta e marcata
  discriminazione  tra  imprese  operanti nel territorio nazionale, e
  pregiudicando,  altresi',  il  diritto  di esercitare una attivita'
  lavorativa in qualunque parte del medesimo territorio.
    Questa  palese  disparita'  di trattamento tra imprese fa si' che
  quelle  sprovviste del requisito di cui all'art. 23, comma 1, ossia
  di   una   adeguata  ed  efficiente  organizzazione  aziendale  sul
  territorio  regionale,  ancorche',  in  ipotesi,  iscritte all'Albo
  nazionale  dei  costruttori  per  importi ragguardevoli (come e' il
  caso  della  societa'  ricorrente)  e dotati di solidi requisiti di
  ordine  tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari,  si vedano
  precluso,  di  fatto, l'accesso agli appalti di interesse regionale
  valdostani.
    La  disparita'  in  parola  balza  evidente,  e,  anzi,  e' stata
  vieppiu'  rimarcata,  dalle deliberazioni della Giunta regionale di
  cui  si  e'  sopra  detto,  asseritamente  attuative  dell'art. 23,
  (vedasi,  in particolare, le deliberazioni 26 maggio 1997, n. 1840,
  20  aprile  1998,  n. 1345  e  23  novembre  1998 n. 4250) le quali
  regolamentano  in  modo  assai  rigoroso le modalita' di iscrizione
  all'Albo;  stabilendo  che, in alternativa al possesso del ripetuto
  requisito  della organizzazione aziendale nella regione, le imprese
  aspiranti  ad  appalti  regionali  debbano  possedere dei requisiti
  (iscrizione  dei  dipendenti della impresa presso Enti assicurativi
  della  regione  in  misura  superiore al 50%; fissazione della sede
  dell'impresa  in regione da almeno tre anni; avvenuta esecuzione di
  lavori in regione nel triennio antecedente per una durata temporale
  del 50% del periodo considerato e fissazione di una sede secondaria
  in  regione  ecc.),  tali  da  impedire,  o,  comunque,  da rendere
  oltremodo    difficile    (e    discriminatoria,   ovviamente)   la
  partecipazione  agli  appalti di imprese non valdostane, o comunque
  non radicate nella regione.
    Le   ultime   considerazioni   svolte   evidenziano,   anche,  la
  irragionevolezza della scelta operata dal legislatore regionale con
  l'art. 23,   eppertanto,  un  ulteriore  motivo  di  illegittimita'
  costituzionale per contrasto con l'art. 3.
    Ed  invero,  sotto  un  primo  aspetto,  non appare razionale una
  disciplina  che  indichi  in  modo  del tutto generico i criteri di
  ammissione  all'albo,  demandando  sostanzialmente  agli  atti  sub
  legislativi  la  concreta  determinazione  di  questi  criteri, con
  palese   e  surrettizia  sostituzione  della  Giunta  regionale  al
  legislatore regionale.
    Sotto un secondo profilo e' la stessa previsione dell'albo che si
  appalesa  priva  di  adeguata  giustificazione, anche perche', come
  dedotto  dalla  ricorrente,  appare  quanto meno singolare, per non
  dire  illogico,  che per fare l'esempio della deducente) l'impianto
  normativo  dell'art. 23,  come  integrato (in modo sostanziale) dai
  ripetuti atti sub legislativi, consenta alla medesima ricorrente di
  assumere  appalti  di  importo  inferiore a 360 milioni e quelli di
  importo  superiore  alla  c.d.  soglia  comunitaria  (3.600 o 1.800
  milioni  a  seconda  delle  categorie),  ma non quelli della fascia
  intermedia.
    Nessuna  razionale  giustificazione  conforta questo estemporaneo
  criterio   di  partecipazione  agli  appalti  della  regione  Valle
  d'Aosta.
    Quanto  alla  causa giustificatrice della creazione dell'albo, la
  difesa  regionale  la  riconduce  alla "particolarita'" della Valle
  d'Aosta   dal   punto  di  vista  morfologico  ed  orografico,  che
  esigerebbe  una  organizzazione  aziendale  locale e degli speciali
  requisiti di natura tecnico-operativa da parte delle imprese.
    C'e' da chiedersi, pero', (tralasciando la circostanza che questa
  giustificazione  non  risulta  dall'art. 23,  ma,  semmai,  a tutto
  concedere,  affiora dai provvedimenti attuativi), se questa postuma
  giustificazione  (cioe'  una  certa "particolarita'" regionale) non
  possa   valere  per  tutte  le  realta'  regionali,  sia  pure  con
  motivazioni  (se  del  caso)  in  parte  diverse. E' da escludersi,
  pertanto   la   ricorrenza   di  "peculiari"  esigenze  locali  che
  supportino la istituzione dell'albo.
    Trattasi,  in  effetti,  di  esigenze  normali,  comuni a tutti i
  soggetti di cui si e' detto.
    Cio'  posto,  va  subito  osservato che, quand'anche si ritenesse
  ammissibile, nella regione Valle d'Aosta la istituzione di un albo,
  non   puo'  assolutamente  ritenersi  plausibile  che  le  concrete
  modalita'  istitutive  ed attuative del medesimo vengano di fatto a
  precludere  o  a rendere estremamente gravoso, costoso e disagevole
  l'accesso   ai  lavori  pubblici  valdostani  per  le  imprese  non
  localizzate  nella regione Valle d'Aosta (e, in ipotesi, provviste,
  oltre   che   della   iscrizione  all'A.N.C.,  anche  di  referenze
  tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di tutto rispetto).
    A questo proposito va ricordato che, in materia di istituzione di
  albi  (e  registri)  regionali,  la  Corte  costituzionale (cfr. le
  sentenze  n. 307  del 24 luglio 1996, n. 168 del 7-15 maggio 1987 e
  n. 155  del  6-23 maggio  1985)  e'  ben  ferma  nel  richiedere la
  concomitante presenza di due requisiti indefettibili, e, cioe': che
  l'eventuale  disciplina  regionale  differenziata  assicuri in ogni
  caso  la  parita'  di  tutti  i cittadini in materia di lavoro e di
  iniziativa  economica,  e  che detta disciplina possa giustificarsi
  solo  se  necessariamente  e  razionalmente  correlata  a peculiari
  esigenze  locali  (cfr., anche, le sentenze nn. 13 del 1961 e 6 del
  1956 richiamate nella sentenza n. 168 del 1987).
    I  suddetti  limiti,  occorre  puntualizzare,  vincolano tanto le
  regioni  ordinarie  che  gli  (regioni  o  province)  ad  autonomia
  differenziata  (cfr.  la  ripetuta  sentenza  n. 168  del 1987 e la
  sentenza  n. 12  del  1963),  a  nulla rilevando che in determinate
  materie,  come in quella dei lavori pubblici di interesse regionale
  (per riferirsi alla fattispecie di cui alla presente controversia),
  i   soggetti   pubblici   suindicati  siano  dotati  di  competenza
  legislativa primaria come la Valle d'Aosta.
    I  limiti  in parola discendono dagli artt. 3, primo comma e 120,
  terzo comma della Carta costituzionale.
    Ora,  come  gia'  si  e  rilevato, entrambi i requisiti in parola
  (parita'  di  trattamento  e  peculiarita'  delle  esigenze locali)
  difettano  nel  caso in esame: la mancanza del primo e' di assoluta
  evidenza;  la  mancanza del secondo non e' di altrettanto immediata
  percezione.
    Se  si  considera,  pero',  come  si  e'  detto,  che la esigenza
  indicata  dalla  difesa  regionale  (e non emergente dall'art. 23),
  ossia  quella  di far si' che la regione possa avvalersi di imprese
  aventi  una  adeguata  ed  efficiente  organizzazione aziendale sul
  territorio  regionale,  in  considerazione  della  "particolarita'"
  della  Valle  d'Aosta,  non  e' "peculiare" di quest'ultima, ma, e'
  comune,  sostanzialmente,  a  tutti i soggetti pubblici suindicati,
  sia  pure  (in  ipotesi)  con  motivazioni  diverse  o parzialmente
  diverse (ma anche identiche), e' chiara tutta la inconsistenza e la
  pretestuosita' della tesi difensiva regionale.
    Trattasi, in definitiva, di una esigenza ordinaria preordinata al
  soddisfacimento  di finalita' di pubblico interesse, che, ripetesi,
  non e' peculiare questo o di quel soggetto pubblico.

    5.  - Come si e' sopra accennato, l'art. 23 si appalesa violativo
  non solo degli artt. 3 e 120 sotto i profili dianzi considerati, ma
  anche di altre norme costituzionali.
    L'albo  regionale  di  preselezione,  per le ragioni di cui si e'
  detto,  confligge  innanzitutto  con  l'art. 41  sulla  liberta' di
  iniziativa economica privata, posto che frappone importanti, se non
  addirittura  decisivi ostacoli all'esercizio della libera attivita'
  imprenditoriale.

    6.   -   Lo   speciale   (e   singolare)  meccanismo  prefigurato
  dall'art. 23 (con il corredo delle disposizioni attuative, ma, come
  si  e'  visto  sopra,  sostanzialmente  integrative  della medesima
  norma)  collide,  poi,  con  l'art. 97, impingendo sul principio di
  buona amministrazione, considerato che, di fatto, impedisce la piu'
  ampia  partecipazione  agli  appalti pubblici, e, quindi, la scelta
  delle ditte migliori.

    7.  -  Quanto  al cenno fatto dalla difesa regionale dell'art. 8,
  comma  8  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109  concernente  il
  divieto,  per  l'affidamento  di lavori pubblici, di utilizzare gli
  albi  speciali  o  di  fiducia  predisposti  dai  soggetti  di  cui
  all'art. 2  della  stessa legge, e, cioe' da soggetti diversi dalle
  regioni  e province autonome, (cfr. sul punto, Corte costituzionale
  sentenza  7 novembre  1995,  n. 482),  il  collegio  osserva che la
  possibilita' di istituire albi speciali o di fiducia da parte delle
  regioni a statuto speciale e delle province autonome, non sottrae i
  concreti  provvedimenti  istitutivi  al  giudizio  di  legittimita'
  costituzionale  o  ordinario,  come  pacificamente  e costantemente
  stabilito  dalla stessa Corte costituzionale (cfr. le sentenze piu'
  sopra richiamate).
    Cio' a prescindere dalla considerazione che le disposizioni della
  legge   n. 109   del  1994  (e  quindi  anche  l'art. 8,  comma  8)
  "costituiscono  norme  fondamentali  di riforma economico-sociale e
  principi  della  legislazione  dello  Stato  ai sensi degli statuti
  delle   regioni  a  statuto  speciale  e  dell'articolo  117  della
  Costituzione,  anche  per il rispetto degli obblighi internazionali
  dello Stato" (cosi' l'art. 1, comma 2, legge cit.).

    8. - In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni,
  il  collegio  ribadisce  l'avviso  che la questione di legittimita'
  costituzionale  sollevata  dalla  societa'  ricorrente, oltre a non
  essere manifestamente infondata, sia rilevante per la decisione nel
  merito  del  giudizio  in  esame.  Infatti, la causa a qua non puo'
  essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione
  di  costituzionalita',  attesa l'influenza decisiva che il giudizio
  di  costituzionalita'  esercita  su  quello  dal  quale proviene la
  questione (cfr. Corte costituzionale 18 aprile 1996, n. 117).