IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32222 del r.g.a.c.c. dell'anno 1997, vertente tra Foresti Paolo, rappresentato e difeso in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione dall'avvocato Ripoli Elio con studio in Roma, piazzale Clodio n. 22; attore e Vendola Nichi, rappresentato e difeso in virtu' di procura a margine della comparsa dall'avvocato A. Salerni con studio in Roma, viale Carso n. 23; convenuto, nonche' Sandro Medici, direttore responsabile del quotidiano Il Manifesto, rappresentato e difeso in virtu' di procura notarile del 23 febbraio 1995 dall'avvocato A. Sistopaoli, con studio in Roma, viale Parioli n. 180 e Soc. Coop. a r.l. Editrice Il Manifesto, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso in virtu' di procura notarile del 23 febbraio 1995 dall'avvocato A. Sistopaoli con studio in Roma, viale Parioli n. 180; Oggetto: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa; Visti gli atti del procedimento; Premesso: che con sentenza di pari data questo tribunale ha dichiarato l'inammissibilita' della domanda proposta nei confronti dell'on.le Nicola Vendola, a seguito della delibera della Camera dei deputati che ha ritenuto l'applicabilita' dell'art. 68 Cost.; che con il medesimo atto di citazione, notificato il 29 luglio 1997, il dott. Paolo Foresti ha convenuto in giudizio il dott. Sandro Medici, direttore responsabile del quotidiano "Il Manifesto" e la soc. coop. Editrice Il Manifesto, in persona del legale rappresentante, avanti questo tribunale per ivi sentirli condannare in suo favore al risarcimento dei danni anche non patrimoniali ed al pagamento di una somma ulteriore a titolo di riparazione ex art. 12, legge 47/1948, il tutto da liquidarsi secondo equita', con vittoria di spese di giudizio, e cio' previo accertamento della responsabilita' di essi convenuti per concorso nella diffamazione commessa ai suoi danni con l'articolo apparso sul quotidiano "Il Manifesto" del 27 marzo 1997 a firma N. Vendola; O s s e r v a L'interpretazione giurisprudenziale e' costante nel ritenere, nei casi di diffamazione a mezzo stampa, il permanere della responsabilita' del direttore e dell'editore del giornale anche in presenza della causa di esonero riconosciuta al parlamentare ex art. 68, primo comma Cost. (cfr. Cass. pen. sez. V, 30 settembre 1987; Cass. pen. sez. V, 4 febbraio 1987; Cass. civ. sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871). L'assunto si basa sulla oggettivita' dell'illecito penale che non consente il venir meno della responsabilita' per omissione, nell'ipotesi in cui l'autore dell'illecito non e' punito per l'applicabilita' della specifica esenzione soggettiva (e funzionale) prevista dall'art. 63 Cost. Questo indirizzo giurisprudenziale, legando l'interpretazione della normativa sulla stampa nel senso anzidetto, di fatto tende ad escludere o a rendere oltremodo difficile la possibilita' per il parlamentare di esprimere le proprie opinioni a mezzo della stampa. E' difficile pensare che il responsabile di un qualunque giornale possa ancora ospitare quelle opinioni che offrono all'autore una particolare garanzia costituzionale, ma che pero' per il loro contenuto, lasciano lui esposto ad ogni tipo di responsabilita'. La contraddizione e' resa evidente dal fatto che, da un lato, si stabilisce una prerogativa per le opinioni espresse in connessione con l'esercizio della funzione parlamentare e delle finalita' proprie di tale mandato, dall'altro si creano ostacoli alla concreta manifestazione di pensiero del parlamentare, sancendosi la responsabilita' dei veicoli di divulgazione per le opinioni cosi' espresse. La questione si pone sotto il profilo della legittimita' costituzionale di una normativa che, nell'interpretazione comune, di fatto costituisce ostacolo all'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto (art. 68, primo comma Cost.). Da cio' la decisione di promuovere d'ufficio il giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 596-bis c.p., nell'interpretazione giurisprudenziale costante della loro applicabilita' anche nei casi in cui l'autore delle opinioni sia ammesso alla garanzia dell'art. 68 Cost. La presente ordinanza deve essere trasmessa alla Corte insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in particolare della notifica alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e della comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il giudizio vertente tra Foresti Paolo contro Sandro Medici e la Cooperative editrice Il Manifesto S.r.l. resta sospeso fino all'esito della decisione della Corte costituzionale.