IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado
  iscritta  al  n. 32222  del r.g.a.c.c. dell'anno 1997, vertente tra
  Foresti  Paolo,  rappresentato  e  difeso  in  virtu'  di procura a
  margine dell'atto di citazione dall'avvocato Ripoli Elio con studio
  in   Roma,   piazzale   Clodio   n. 22;  attore  e  Vendola  Nichi,
  rappresentato  e  difeso  in  virtu'  di  procura  a  margine della
  comparsa  dall'avvocato  A. Salerni con studio in Roma, viale Carso
  n. 23; convenuto, nonche' Sandro Medici, direttore responsabile del
  quotidiano  Il  Manifesto,  rappresentato  e  difeso  in  virtu' di
  procura  notarile del 23 febbraio 1995 dall'avvocato A. Sistopaoli,
  con  studio  in  Roma,  viale  Parioli  n. 180  e Soc. Coop. a r.l.
  Editrice   Il  Manifesto,  in  persona  del  legale  rappresentante
  pro-tempore  rappresentato  e  difeso in virtu' di procura notarile
  del  23 febbraio  1995  dall'avvocato  A. Sistopaoli  con studio in
  Roma, viale Parioli n. 180;
    Oggetto: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa;
    Visti gli atti del procedimento;
    Premesso:
        che  con sentenza di pari data questo tribunale ha dichiarato
  l'inammissibilita'  della domanda proposta nei confronti dell'on.le
  Nicola  Vendola, a seguito della delibera della Camera dei deputati
  che ha ritenuto l'applicabilita' dell'art. 68 Cost.;
        che   con  il  medesimo  atto  di  citazione,  notificato  il
  29 luglio  1997, il dott. Paolo Foresti ha convenuto in giudizio il
  dott.  Sandro  Medici,  direttore  responsabile  del quotidiano "Il
  Manifesto"  e  la  soc. coop. Editrice Il Manifesto, in persona del
  legale  rappresentante,  avanti  questo  tribunale per ivi sentirli
  condannare  in  suo  favore  al  risarcimento  dei  danni anche non
  patrimoniali  ed  al  pagamento  di una somma ulteriore a titolo di
  riparazione  ex  art. 12,  legge  47/1948,  il  tutto da liquidarsi
  secondo  equita',  con vittoria di spese di giudizio, e cio' previo
  accertamento  della  responsabilita' di essi convenuti per concorso
  nella  diffamazione  commessa  ai suoi danni con l'articolo apparso
  sul quotidiano "Il Manifesto" del 27 marzo 1997 a firma N. Vendola;

                            O s s e r v a

    L'interpretazione giurisprudenziale e' costante nel ritenere, nei
  casi   di   diffamazione   a   mezzo  stampa,  il  permanere  della
  responsabilita'  del direttore e dell'editore del giornale anche in
  presenza  della  causa  di  esonero riconosciuta al parlamentare ex
  art. 68,  primo  comma  Cost. (cfr. Cass. pen. sez. V, 30 settembre
  1987;  Cass.  pen.  sez.  V,  4 febbraio  1987;  Cass. civ. sez. I,
  5 maggio  1995,  n. 4871).  L'assunto  si  basa  sulla oggettivita'
  dell'illecito   penale   che  non  consente  il  venir  meno  della
  responsabilita'   per   omissione,  nell'ipotesi  in  cui  l'autore
  dell'illecito  non  e'  punito per l'applicabilita' della specifica
  esenzione soggettiva (e funzionale) prevista dall'art. 63 Cost.
    Questo  indirizzo  giurisprudenziale,  legando  l'interpretazione
  della normativa sulla stampa nel senso anzidetto, di fatto tende ad
  escludere  o  a  rendere oltremodo difficile la possibilita' per il
  parlamentare di esprimere le proprie opinioni a mezzo della stampa.
    E' difficile pensare che il responsabile di un qualunque giornale
  possa  ancora  ospitare  quelle opinioni che offrono all'autore una
  particolare  garanzia  costituzionale,  ma  che  pero'  per il loro
  contenuto, lasciano lui esposto ad ogni tipo di responsabilita'.
    La  contraddizione e' resa evidente dal fatto che, da un lato, si
  stabilisce  una prerogativa per le opinioni espresse in connessione
  con  l'esercizio  della  funzione  parlamentare  e  delle finalita'
  proprie  di  tale  mandato,  dall'altro  si  creano  ostacoli  alla
  concreta manifestazione di pensiero del parlamentare, sancendosi la
  responsabilita'  dei  veicoli di divulgazione per le opinioni cosi'
  espresse.
    La   questione  si  pone  sotto  il  profilo  della  legittimita'
  costituzionale  di  una normativa che, nell'interpretazione comune,
  di   fatto   costituisce   ostacolo  all'esercizio  di  un  diritto
  costituzionalmente  protetto  (art. 68, primo comma Cost.). Da cio'
  la  decisione  di  promuovere d'ufficio il giudizio di legittimita'
  costituzionale degli artt. 11 e 12, legge 8 febbraio 1948, n. 47, e
  596-bis c.p., nell'interpretazione giurisprudenziale costante della
  loro  applicabilita'  anche nei casi in cui l'autore delle opinioni
  sia ammesso alla garanzia dell'art. 68 Cost.
    La  presente  ordinanza  deve essere trasmessa alla Corte insieme
  con   gli   atti  e  con  la  prova  delle  notificazioni  e  delle
  comunicazioni  prescritte  dall'art. 23  della legge 11 marzo 1953,
  n. 87,  in  particolare della notifica alle parti in causa, nonche'
  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, e della comunicazione ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Il  giudizio vertente tra Foresti Paolo contro Sandro Medici e la
  Cooperative   editrice  Il  Manifesto  S.r.l.  resta  sospeso  fino
  all'esito della decisione della Corte costituzionale.