LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 500/99, depositato il 2 febbraio 1999, avverso l'avviso di liquidazione I.C.I., anno 94, emesso dal comune di Latina, proposto da: Selvi Gabriella, residente in Latina, in via Ambrifi. Ritenuto in fatto Il comune di Latina - Settore finanze - Ufficio I.C.I., in data 30 novembre 1998, ha notificato alla sig.ra Selvi Gabriella in Carcasole, l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni I.C.I. n. 1694/94L, per l'anno 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 504/1992, ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di L. 535.965, di cui L. 303.000 per la differenza di imposta dovuta sugli immobili distinti in Catasto ai F.171 (n. 1973 Cat. A/7 C1.2) e 169 (n. 24 sub.50 - Cat. A/2 - cl. 3 e sub.156 Cl.C/6 - cl.1) e la restante somma a titoli di sanzioni amministrative (d.lgs. 504/1992), interessi di mora (art. 17 legge 146/1998), spese. La contribuente, in data 2 febbraio 1999, ha depositato ricorso avverso detto provvedimento sostenendo quanto segue: la costruzione e' stata realizzata dalla cooperativa "Orchidea" S.r.l. di Latina, titolare del diritto di superficie conseguito, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con atto di convenzione del 20 febbraio 1979 rep. 350 registrato a Latina il 21 aprile 1983 al n. 2298, trasferito ai soci, unitamente all'alloggio, con atto registrato a Latina il 1o aprile 1983 al n. 2298; l'art. 4, lett. a) n. 2 della legge delega 23 dicembre 1992 n. 421 ha indicato quali soggetti passivi dell'imposta esclusivamente il proprietario dell'immobile, il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso; l'art. 3, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge n. 421/1992 ha arbitrariamente ampliato la rosa dei soggetti passivi includendovi anche il concedente dei diritti reali di superficie, enfiteusi o locazione finanziaria, con diritto di rivalsa, rispettivamente sul superficiario, enfiteuta o locatario, in violazione degli artt. 76 e 77 della Carta costituzionale. Con memoria aggiunta, la ricorrente ha ribadito le richieste formulate nel ricorso, tra cui la nullita' del provvedimento impugnato, sollevando, in via pregiudiziale, eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 504/1992 perche' in contrasto con i disposti di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione. Ha chiesto, quindi, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito all'eccesso di delega da parte del Governo. Il comune di Latina, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Manchisi, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 aprile 1999, ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo la ricorrente soggetto passivo dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 504/1992. Nessuna osservazione e' stata formulata dalla parte resistente in merito all'eccezione preliminare di incostituzionalita' di detta norma. All'odierna seduta, comparsa soltanto la parte ricorrente, la stessa ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione preliminare. Considerato in diritto L'eccezione preliminare proposta dalla parte ricorrente, va esaminata in relazione all'applicabilita', al caso di specie, dell'art. 3, n. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, emanato a norma dell'art. 4 della legge n. 421/1992, alla portata della norma delegante e delegata ed alla conformita' di quest'ultima ai principi e criteri direttivi determinati dal delegante. Sul primo punto, l'art. 3 n. 2 del d.lgs. 504/1992 suddetto, include tra i soggetti passivi dell'I.C.I., anche i concedenti diritti di superficie con possibilita' di rivalsa sul concessionario, per cui la ricorrente rientrerebbe nella sfera di applicazione di detta norma sussistendo l'obbligazione nei confronti del concedente. L'art. 58, comma 1, lettera a), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha rimodificato il testo originario inserendo tra i soggetti passivi dell'imposta, anche i titolari di diritti reali di superficie, confermando, cosi', le disposizioni contenute nel decreto emesso su delega del Parlamento. Sull'applicabilita' di quest'ultimo alla fattispecie in esame, si fa richiamo ai principi generali enunciati negli artt. 10 e 11 disp. prel., per cui anche la legge tributaria, come quella ordinaria, non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo eccezion fatta per particolari disposizioni dettate dal legislatore ordinario con intervento tardivo nella disciplina di un fatto che si e' gia' verificato. In effetti, non e' improbabile che talvolta la nuova legge introduca un tributo su presupposti che si sono gia' concretizzati prima della sua entrata in vigore (retroattivita' propria). In dette circostanze, la legge esplica i suoi effetti per l'avvenire, secondo l'art. 11 disp. prel., sottoponendo, in seguito alla quantificazione retroattiva di un complesso di fatti, un soggetto passivo ad obblighi che non sussistevano nel momento in cui si sono attuati certi accadimenti, obblighi, peraltro, che saranno, in genere, soddisfatti secondo le modalita' della disciplina introdotta dalla nuova legge (Micheli in Enciclopedia del diritto). Il caso di specie, quindi, non rientrando tra le eccezioni prospettate, e' regolato dalla norma contenuta nell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 504/1992, ritenuta dal ricorrente incostituzionale perche' non prevista dalla legge delega n. 421/1992. Orbene, l'art. 77, primo comma, della Costituzione, stabilisce che il "Governo non puo' adottare decreti aventi valore di legge senza delegazione delle Camere", mentre nell'art. 76 si legge che "l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". Tale disposto costituzionale sembra riferirsi ad una legge parlamentare che non si limiti a circoscrivere l'ambito della potesta' delegata, ma costituisca piuttosto una legge quadro alla quale il Governo dovra' dare attuazione. In altri termini, il legislatore delegato, per essere in linea con il dettame costituzionale, deve uniformarsi alle determinazioni della legge delega, cioe' deve specificare gli oggetti con riferimento ai vari tipi di rapporti e situazioni giuridiche rientranti nell'ambito della materia trattata, rispettare le direttive vincolanti perseguendo quelle determinate finalita' volute dal delegante, garantire date esigenze, tener presenti certi interessi, o, infine, dare attuazione ai principi indicati dalla legge di delega secondo le modalita' tecniche prestabilite. Nella fattispecie in esame, con l'art. 4 della legge delega n. 421/1992, e' stato delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo diretto all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), con i seguenti principi e criteri direttivi: 1) applicazione dell'I.C.I. sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinate e attribuzione della titolarita' dell'impresa al comune ove sono ubicati gli immobili; 2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno. Il d.lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504, emanato dal Governo a norma dell'art. 4 della legge n. 421/1992, all'art. 3 statuisce che i soggetti passivi dell'I.C.I. sono: 1) il proprietario dell'immobile possessore dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'; 2) per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria, soggetto passivo e' il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario. Quest'ultimo comma, aggiunto quale completamento dei soggetti passivi indicati nella legge delega, sembra porsi al di fuori di quei criteri direttivi della stessa e di cui e' fatto esplicito riferimento nell'art. 76 della Costituzione. In effetti la legge delega aveva limitato l'assoggettamento all'imposta soltanto ai soggetti di cui all'art. 4 n. 2 tra i quali non sono compresi quelli ai quali il comma aggiunto al d.lgs. 504/1992 emanato dal Governo fa riferimento. Si potrebbe obiettare che la legge delega, nell'individuare il proprietario dell'immobile quale soggetto passivo dell'imposta, abbia voluto riferirsi anche al superficiario, che, in effetti, e' titolare di un diritto reale. In merito si fa richiamo all'art. 952 del c.c. ove sono precisati i due modi di essere del diritto di superficie: diritto, costituito dal proprietario, di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprieta' (concessione ad aedificandum) ed il diritto di proprieta' sulla costruzione gia' esistente alienata separatamente dalla proprieta' del suolo. E' stato sostenuto che non sempre si ha un diritto sul suolo in presenza di una costruzione sul suolo altrui: tale diritto esisterebbe, oltre che nella concessione ad aedificandum, nell'ipotesi di costruzione eseguita sulla base di detta concessione, ma non sussisterebbe nell'ipotesi di costruzione esistente alienata separatamente dal suolo. Si dovrebbe distinguere, quindi, una proprieta' superficiaria, che si avrebbe nel primo caso, da una proprieta' separata che riguarderebbe il secondo (Salis in Riv. Giur. Ed. 1965). In altri termini, si tratterebbe di mantenere distinti il diritto di costruire ed il diritto di mantenere la costruzione, per giungere alla conclusione che quest'ultimo sussisterebbe quando la costruzione sia effettuata in base ad una concessione ad aedificandum, mentre sarebbe escluso quando la costruzione gia' esistente venga alienata. Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971, la superficie concessa ad aedificandum e' patrimonio indisponibile del comune essendo inserita nei piani di zona previsti dalla legge n. 167, mentre il fabbricato costruito e' vincolato alla superficie stessa per effetto delle clausole contrattuali volute dalla norma citata e trasfuse nel contratto di concessione. Il diritto di superficie, inoltre, anche se nel godimento del superficiario, resta "congelato" fino alla scadenza pattuita. Il d.lgs. 504/1992 che ha istituito l'I.C.I., all'art. 2, comma 1 lettera a), nell'identificare il fabbricato quale oggetto dell'imposta, ha definito il medesimo "unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza, parte integrante del medesimo"; nessuna scissione, quindi, si evince dalla norma, tra superficie e costruzione, anzi, un'unica deduzione e' possibile, cioe' che l'oggetto impositivo e' costituito dall'insieme. Pertanto, ritiene questa commissione che sussistono sufficienti motivi nel ritenere che sia non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla parte ricorrente e cioe' che il Governo, nella determinazione dei soggetti passivi dell'imposta e piu' specificamente, con l'aggiunta dei soggetti di cui al comma 2, dell'art. 3 del decreto delegato abbia ecceduto nella delega del Parlamento ponendosi in contrasto con i principi di cui agli artt. 76 e 77 della Carta costituzionale. Detta argomentazione e' sostenuta anche dal successivo d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in vigore dal 1o gennaio 1998, il quale con l'art. 58, comma 1 lettera a) ha sostituito l'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 indicando quali soggetti passivi dell'I.C.I. il proprietario di immobili di cui al comma 2, dell'art. 1 di detto decreto, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'. Quanto alla rilevanza della questione ai fini del decidere, la sorte del ricorso appare indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' della norma predetta. Ritiene questo collegio, quindi, di sollevare nei limiti e nei sensi sopra indicati la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimita' costituzionale.