LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 501/1999,
  depositato  il  2  febbraio  1999, avverso l'avviso di liquidazione
  I.C.I.,  anno  95,  emesso dal comune di Latina, proposto da: Selvi
  Gabriella, residente in Latina, in via Ambrifi.
                          Ritenuto in fatto
    Il  comune  di Latina - Settore finanze - Ufficio I.C.I., in data
  30  novembre  1998,  ha  notificato  alla sig.ra Selvi Gabriella in
  Carcasole,  l'avviso  di  liquidazione  ed  irrogazione di sanzioni
  I.C.I.  n. 1694/94L,  per  l'anno  1994,  con  il  quale,  ai sensi
  dell'art. 11   del   d.lgs.   504/1992,  ha  chiesto  il  pagamento
  dell'importo  complessivo  di  L. 486.745,  di  cui  L. 303.000 per
  differenza  di imposta dovuta sugli immobili distinti in Catasto ai
  F.171  (n. 1973 Cat. A/7 C1.2) e 169 (n. 24 sub.50 - Cat. A/2 - cl.
  3  e  sub.156,  Cl.C/6  -  cl.1)  e  la  restante somma a titoli di
  sanzioni   amministrative  (d.lgs.  504/1992),  interessi  di  mora
  (art. 17  legge n. 146/1998), spese.     La contribuente, in data 2
  febbraio  1999  ha  depositato  ricorso avverso detto provvedimento
  sostenendo quando segue:
        la   costruzione   e'   stata  realizzata  dalla  Cooperativa
  "Orchidea"  S.r.l.  di  Latina,  titolare del diritto di superficie
  conseguito,  ai  sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
  865,  con  atto  di  convenzione  del  20  febbraio 1979, rep. 350,
  registrato  a  Latina  il  21 aprile 1983 al n. 2298, trasferito ai
  soci,  unitamente  all'alloggio, con atto registrato a Latina il 1o
  aprile 1983 al n. 2298;
        l'art. 4, lett. a), n. 2 della legge delega 23 dicembre 1992,
  n. 421    ha   indicato   quali   soggetti   passivi   dell'imposta
  esclusivamente  il  proprietario  dell'immobile,  il  titolare  del
  diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso;
        l'art.  3,  comma  2,  del  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 504,
  emanato in attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge n.
  421/1992,  ha arbitrariamente ampliato la rosa dei soggetti passivi
  includendovi  anche  il concedente dei diritti reali di superficie,
  enfiteusi   o   locazione  finanziaria,  con  diritto  di  rivalsa,
  rispettivamente   sul  superficiario,  enfiteuta  o  locatario,  in
  violazione degli artt. 76 e 77 della Carta costituzionale.
    Con  memoria  aggiunta,  la  ricorrente  ha ribadito le richieste
  formulate  nel  ricorso,  tra  cui  la  nullita'  del provvedimento
  impugnato,   sollevando,   in   via   pregiudiziale,  eccezione  di
  incostituzionalita'  dell'art.  2,  comma 3, del d.lgs. n. 504/1992
  perche' in contrasto con i disposti di cui agli artt. 76 e 77 della
  Costituzione.
    Ha  chiesto,  quindi,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
  costituzionale  per la decisione in merito all'eccesso di delega da
  parte del Governo.
    Il   comune   di  Latina,  in  persona  del  sindaco  pro-tempore
  rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Manchisi, nella comparsa di
  costituzione e risposta depositata il 13 aprile 1999, ha chiesto il
  rigeto   del  ricorso  ritenendo  la  ricorrente  soggetto  passivo
  dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992.
    Nessuna osservazione e' stata formulata dalla parte resistente in
  merito  all'eccezione  preliminare  di incostituzionalita' di detta
  norma.
    All'odierna  seduta,  comparsa  soltanto  la parte ricorrente, la
  stessa ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione preliminare.

                       Considerato in diritto