IL TRIBUNALE

    Visti gli atti e documenti allegati della procedura recante il n.
  4179/1998; il g.o.t. sciolta la riserva che precede;
    Premesso  che  con  atto  di  pignoramento  c/o terzi ritualmente
  notificato, la Grafica Nappa S.n.c. procedeva ad esecuzione forzata
  nei confronti del comune di Ischia (NA), con terzo pignorato E.P.I.
  S.p.a. e per l'effetto conveniva i rispettivi legali rappresentanti
  pro-tempore  davanti  alla Pretura circondariale di Reggio Calabria
  per l'udienza del 28 ottobre 1998.
    A tale udienza veniva resa la dichiarazione di terzo da parte del
  direttore del CUAS Calabria muniti di apposita procura notarile. Il
  comune di Ischia proponeva formale opposizione.
    Questo  giudicante,  rilevato  che  i motivi di opposizione erano
  fondati   sia   sull'art. 11,   legge  n. 68/1993  legge  abbrogata
  dall'art.  123  del d.lgs. n. 77/1995 e sia sull'art. 81 e seguenti
  d.lgs.   n. 77/1995,  riteneva  di  dovere  chiamare  in  causa  la
  commissione  straordinaria  del  comune, quale organo legittimato a
  contraddire  per  le  situazioni  di  dissesto,  cio' in virtu' del
  regolamento di attuazione dell'art.  21, legge n. 68/1993.
    All'udienza  del  26 maggio 1999 anche quest'organo si costituiva
  con   comparsa  di  risposta.  Essendosi  regolarmente  formato  il
  contraddittorio,  le  parti  precisavano  le conclusioni e la causa
  veniva trattenuta a sentenza.
    Motivi di opportunita' richiedono un attento esame costituzionale
  della normativa alla luce anche della sentenza della commissione di
  giustizia  sui  diritti  dell'uomo  in  materia  di  proroga  degli
  sfratti,  materia  per molti versi analoga alla fattispecie odierna
  per i motivi che qui vengono illustrati.
    Natura del credito azionato.
    Il titolo di credito e' un titolo esecutivo costituente giudicato
  formale  per  cui  e' stato precedentemente promosso il ricorso per
  ottemperanza  al  giudicato ai sensi dell'art. 37 T.U. Consiglio di
  Stato. Il Tribunale amministrativo regionale Campania, con sentenza
  n. 2933/55   in  atti,  ha  stabilito  che  anche  il  giudizio  di
  ottemperanza  sarebbe  inammissibile  per  il divieto di promuovere
  azioni  esecutive ai sensi dell'art. 89, d.l. n. 77/1995; Non solo,
  la soddisfazione del creditore sarebbe subordinata allo svolgimento
  della procedura del dissesto.
    La Corte costituzionale si e' gia' pronunciata sulla legittimita'
  dell'art.  21 della legge n. 68/1993 ritenendo che la normativa del
  dissesto  avesse  natura  transitoria  intesa  ad assicurare, da un
  canto,  la  funzionalita'  dell'ente  e  dall'altro la par conditio
  creditorum,  prevedendo anche per gli enti locali una procedura per
  molti versi simile a quella concorsuale.
    Le  motivazioni  della consulta apparivano cosi' giustificate, ma
  l'introduzione   dell'attuale   formula  dell'art.  89  del  d.lgs.
  n. 77/1995,  in  sostituzione  dell'art. 21 della legge n. 68/1993,
  richiedono una nuova valutazione di costituzionalita'.
    Infatti  l'art.  n. 89 prevede una discriminazione tra creditori,
  in  violazione dell'art. 3 e 24 Costituzione perche' solo ai vecchi
  creditori  non  e'  consentito  procedere ad esecuzione forzata nei
  confronti dell'ente.
    La   legge   opera   quindi   una   discriminazione   inedita   e
  costituzionalmente  non  ammissibile in funzione non della qualita'
  del credito, ma della sua storicita'. Non solo, la realizzazione di
  tale credito e' subordinata alla conclusione non di un procedimento
  giudiziario  nel  pieno  rispetto  dei  termini e delle forme e del
  contraddittorio,  ma  ad  un tipo amministrativo/autoritario la cui
  definizione non ha un termine prefissato per legge.
    La  Corte  di  Giustizia  Europea,  nella sentenza n. 22774/93 ha
  censurato  la  normativa  Italiana  nel  caso  della  proroga degli
  sfratti,  fattispecie  analoga  a quella odierna, in quanto in quel
  caso   l'esecuzione  dei  titoli  esecutivi  era  subordinata  allo
  svolgimento  di  un procedimento amministrativo che veniva di volta
  in  volta rinviato da provvedimenti di proroga. L'efficacia di tali
  titoli  era  cosi'  vanificata  dall'azione  amministrativa  che si
  interponeva  alla  realizzazione  del diritto di proprieta' privata
  senza  che  la  legge  stabilisse una data certa di conclusione del
  procedimento.
    Le  motivazioni  di  tale sentenza si intendono qui integralmente
  riportate  esse  si  attagliano  perfettamente,  a parere di questo
  giudicante,  alla  fattispecie  odierna al fine di evidenziare alla
  Consulta  che  l'art.  89  del d.lgs. 77/1995 si pone in violazione
  dell'art. 10 primo comma Cost. in relazione agli artt.1 del prot. 1
  e  dell'art.  6  della  Convenzione dei diritti dell'Uomo quando il
  creditore  si  vede  privato  del  proprio  bene-titolo  di credito
  (inteso  tale concetto in senso lato ai sensi dell'art. 810 c.c.) e
  del  diritto di difesa ex art. 24 Cost. anche in relazione all'art.
  5 della Convenzione.
    Del  resto gia' con la sentenza n. 138/81 la Corte costituzionale
  aveva equiparato la p.a. al debitore privato e non si vede perche',
  nel   caso   del  dissesto  degli  Enti  locali,  la  procedura  di
  accertamento  e  pagsmento  debba  essere gestita dalla stessa p.a.
  senza  che  sia  garantito  il  contraddittorio e lo svolgimento in
  breve  termine  della  procedura,  giusti  i principi dettati dalla
  Giurisprudenza dei Supremi Collegi.