IL TRIBUNALE Visti gli atti e documenti allegati della procedura recante il n. 4179/1998; il g.o.t. sciolta la riserva che precede; Premesso che con atto di pignoramento c/o terzi ritualmente notificato, la Grafica Nappa S.n.c. procedeva ad esecuzione forzata nei confronti del comune di Ischia (NA), con terzo pignorato E.P.I. S.p.a. e per l'effetto conveniva i rispettivi legali rappresentanti pro-tempore davanti alla Pretura circondariale di Reggio Calabria per l'udienza del 28 ottobre 1998. A tale udienza veniva resa la dichiarazione di terzo da parte del direttore del CUAS Calabria muniti di apposita procura notarile. Il comune di Ischia proponeva formale opposizione. Questo giudicante, rilevato che i motivi di opposizione erano fondati sia sull'art. 11, legge n. 68/1993 legge abbrogata dall'art. 123 del d.lgs. n. 77/1995 e sia sull'art. 81 e seguenti d.lgs. n. 77/1995, riteneva di dovere chiamare in causa la commissione straordinaria del comune, quale organo legittimato a contraddire per le situazioni di dissesto, cio' in virtu' del regolamento di attuazione dell'art. 21, legge n. 68/1993. All'udienza del 26 maggio 1999 anche quest'organo si costituiva con comparsa di risposta. Essendosi regolarmente formato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza. Motivi di opportunita' richiedono un attento esame costituzionale della normativa alla luce anche della sentenza della commissione di giustizia sui diritti dell'uomo in materia di proroga degli sfratti, materia per molti versi analoga alla fattispecie odierna per i motivi che qui vengono illustrati. Natura del credito azionato. Il titolo di credito e' un titolo esecutivo costituente giudicato formale per cui e' stato precedentemente promosso il ricorso per ottemperanza al giudicato ai sensi dell'art. 37 T.U. Consiglio di Stato. Il Tribunale amministrativo regionale Campania, con sentenza n. 2933/55 in atti, ha stabilito che anche il giudizio di ottemperanza sarebbe inammissibile per il divieto di promuovere azioni esecutive ai sensi dell'art. 89, d.l. n. 77/1995; Non solo, la soddisfazione del creditore sarebbe subordinata allo svolgimento della procedura del dissesto. La Corte costituzionale si e' gia' pronunciata sulla legittimita' dell'art. 21 della legge n. 68/1993 ritenendo che la normativa del dissesto avesse natura transitoria intesa ad assicurare, da un canto, la funzionalita' dell'ente e dall'altro la par conditio creditorum, prevedendo anche per gli enti locali una procedura per molti versi simile a quella concorsuale. Le motivazioni della consulta apparivano cosi' giustificate, ma l'introduzione dell'attuale formula dell'art. 89 del d.lgs. n. 77/1995, in sostituzione dell'art. 21 della legge n. 68/1993, richiedono una nuova valutazione di costituzionalita'. Infatti l'art. n. 89 prevede una discriminazione tra creditori, in violazione dell'art. 3 e 24 Costituzione perche' solo ai vecchi creditori non e' consentito procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente. La legge opera quindi una discriminazione inedita e costituzionalmente non ammissibile in funzione non della qualita' del credito, ma della sua storicita'. Non solo, la realizzazione di tale credito e' subordinata alla conclusione non di un procedimento giudiziario nel pieno rispetto dei termini e delle forme e del contraddittorio, ma ad un tipo amministrativo/autoritario la cui definizione non ha un termine prefissato per legge. La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza n. 22774/93 ha censurato la normativa Italiana nel caso della proroga degli sfratti, fattispecie analoga a quella odierna, in quanto in quel caso l'esecuzione dei titoli esecutivi era subordinata allo svolgimento di un procedimento amministrativo che veniva di volta in volta rinviato da provvedimenti di proroga. L'efficacia di tali titoli era cosi' vanificata dall'azione amministrativa che si interponeva alla realizzazione del diritto di proprieta' privata senza che la legge stabilisse una data certa di conclusione del procedimento. Le motivazioni di tale sentenza si intendono qui integralmente riportate esse si attagliano perfettamente, a parere di questo giudicante, alla fattispecie odierna al fine di evidenziare alla Consulta che l'art. 89 del d.lgs. 77/1995 si pone in violazione dell'art. 10 primo comma Cost. in relazione agli artt.1 del prot. 1 e dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'Uomo quando il creditore si vede privato del proprio bene-titolo di credito (inteso tale concetto in senso lato ai sensi dell'art. 810 c.c.) e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. anche in relazione all'art. 5 della Convenzione. Del resto gia' con la sentenza n. 138/81 la Corte costituzionale aveva equiparato la p.a. al debitore privato e non si vede perche', nel caso del dissesto degli Enti locali, la procedura di accertamento e pagsmento debba essere gestita dalla stessa p.a. senza che sia garantito il contraddittorio e lo svolgimento in breve termine della procedura, giusti i principi dettati dalla Giurisprudenza dei Supremi Collegi.