IL TRIBUNALE

    Visti gli atti e documenti allegati della procedura recante il n.
  4180/1998; il g.o.t. sciolta la riserva che precede;
    Premesso  che  con  atto  di  pignoramento  c/o terzi ritualmente
  notificato, la Grafica Nappa S.n.c. procedeva ad esecuzione forzata
  nei  confront del comune di Ischia (NA), con terzo pignorato E.P.I.
  S.p.a.  e  per l'effetto conveniva i rispetti legali rappresentanti
  pro-tempore  davanti  alla Pretura circondariale di Reggio Calabria
  per l'udienza del 28 ottobre 1998.
    A tale udienza veniva resa la dichiarazione di terzo da parte del
  direttore del CUAS calabria muniti di apposita procura notarile. Il
  comune di Ischia proponeva formale opposizione.
    Questo  giudicante,  rilevato  che  i motivi di opposizione erano
  fondati   sia   sull'art. 11,   legge  n. 68/1993  legge  abbrogata
  dall'art.  123  del d.lgs. n. 77/1995 e sia sull'art. 81 e seguenti
  d.lgs.   n. 77/1995,  riteneva  di  dovere  chiamare  in  causa  la
  commissione  straordinaria  del  comune, quale organo legittimato a
  contraddire  per  le  situazioni  di  dissesto,  cio' in virtu' del
  regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge n. 68/1993.
    All'udienza  del  26 maggio 1999 anche quest'organo si costituiva
  con   comparsa  di  risposta.  Essendosi  regolarmente  formato  il
  contraddittorio,  le  parti  precisavano  le conclusioni e la causa
  veniva trattenuta a sentenza.
    Motivi di opportunita' richiedono un attento esame costituzionale
  della normativa alla luce anche della sentenza della commissione di
  giustizia  sui  diritti  dell'uomo  in  materia  di  proroga  degli
  sfratti,  materia  per molti versi analoga alla fattispecie odierna
  per i motivi che qui vengono illustrati.