IL TRIBUNALE Visti gli atti e documenti allegati della procedura recante il n. 4180/1998; il g.o.t. sciolta la riserva che precede; Premesso che con atto di pignoramento c/o terzi ritualmente notificato, la Grafica Nappa S.n.c. procedeva ad esecuzione forzata nei confront del comune di Ischia (NA), con terzo pignorato E.P.I. S.p.a. e per l'effetto conveniva i rispetti legali rappresentanti pro-tempore davanti alla Pretura circondariale di Reggio Calabria per l'udienza del 28 ottobre 1998. A tale udienza veniva resa la dichiarazione di terzo da parte del direttore del CUAS calabria muniti di apposita procura notarile. Il comune di Ischia proponeva formale opposizione. Questo giudicante, rilevato che i motivi di opposizione erano fondati sia sull'art. 11, legge n. 68/1993 legge abbrogata dall'art. 123 del d.lgs. n. 77/1995 e sia sull'art. 81 e seguenti d.lgs. n. 77/1995, riteneva di dovere chiamare in causa la commissione straordinaria del comune, quale organo legittimato a contraddire per le situazioni di dissesto, cio' in virtu' del regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge n. 68/1993. All'udienza del 26 maggio 1999 anche quest'organo si costituiva con comparsa di risposta. Essendosi regolarmente formato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza. Motivi di opportunita' richiedono un attento esame costituzionale della normativa alla luce anche della sentenza della commissione di giustizia sui diritti dell'uomo in materia di proroga degli sfratti, materia per molti versi analoga alla fattispecie odierna per i motivi che qui vengono illustrati.