IL TRIBUNALE

    Nella causa in grado d'appello promossa da: I.N.P.S. contro Pavan
  Rosetta;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 24
  gennaio  1997  l'I.N.P.S.  proponeva appello avverso la sentenza n.
  102/1996  del  pretore  di Treviso che, accogliendo parzialmente il
  ricorso  proposto  da  Pavan  Rosetta, riconosceva il diritto della
  ricorrente  alla  riliquidazione  della  pensione di reversibilita'
  nella  misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, a far
  tempo  da  tre  anni  e  trecento  giorni anteriori il deposito del
  ricorso,   dichiarando   l'intervenuta   decadenza   per   i  ratei
  antecedenti  tale  periodo e condannando l'Istituto a corrispondere
  alla  ricorrente  le  relative  differenze  maggiorate di interessi
  legali  dal 121o giorno successivo alla presentazione della domanda
  di riliquidazione in via amministrativa.
    L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto
  degli artt. 47 d.P.R. n. 639/1970 e 6 legge n. 166/1991, sostenendo
  che   alla  ricorrente  spettassero  solo  i  ratei  maturati  dopo
  l'istanza in via amministrativa.
    In  corso  di  causa,  l'appellata  -  ritualmente  costituita  -
  contestava i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, e proponeva
  appello incidentale relativamente al negato cumulo di rivalutazione
  ed  interessi sulle somme dovute, in quanto, a suo dire, relative a
  credito  maturato  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge n.
  412/1991.
    All'odierna  udienza  l'I.N.P.S.  chiedeva  la  dichiarazione  di
  estinzione  del  giudizio  con compensazione delle spese, alla luce
  dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art. 1  commi  181  e 182 legge n.
  662/1996  e l'art. 36, comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili
  d'incostituzionalita'  con  riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della
  Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  103/1995  e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno
  disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione
  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova
  legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere  dinanzi ai giudici a
  quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte  costituzionale  n. 495/1993  e  n.  240/1994,  si  limita  a
  regolarne  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto
  alle norme generali.
    Lungi  dal  produrre  un arricchimento della situazione giuridica
  soggettiva   del  creditore,  dunque,  incide  su  tale  situazione
  determinando  una  dilazione  dei  tempi  di  adempimento  (con  la
  previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1,
  comma  181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge
  n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con
  riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente
  nel  5%  complessivo  per  una  mora ultradecennale: art. comma 182
  legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1,
  legge   n.   448/1998),   l'esclusione   della  conseguenza  legale
  dell'accoglimento  delle pretese fatte valere in giudizio e fondate
  su  situazione  giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in
  vigore   della  normativa  in  esame  (compensazione  delle  spese:
  art. 36, comma 5 legge n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione;
        art.  24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa  - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es:
  superamento  del  limite  reddituale)  gia'  dedotte  nel  giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art.   38,  in  quanto  sono  compressi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.