IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2467 del 1999
  proposto  da  Russo  Aldo,  rappresentato  e  difeso dagli avvocati
  Cesare  Ribolzi  e  Giovanni Cocco, presso i quali e' elettivamente
  domiciliato in Milano, via Ariosto n. 30;
    Contro  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  costituitosi in
  giudizio  in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato in Milano, presso i cui
  uffici  e'  elettivamente  domiciliato  in  via Freguglia n. 1, per
  l'annullamento,  previa sospensione: del giudizio di non ammissione
  alla  prova orale dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della
  professione   di   avvocato,  siccome  espresso  dalla  commissione
  esaminatrice   in  data  20  aprile  1999,  nonche'  di  ogni  atto
  presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia
  e giustizia;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  25 novembre 1999 il relatore
  dott. Carlo Testori;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Il  dott.  Aldo  Russo  ha sostenuto presso la Corte d'appello di
  Milano   le   prove  scritte  degli  esami  di  avvocato,  sessione
  1998/1999,  sulle  quali  la  commissione  d'esame  ha  espresso un
  giudizio  negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso
  all'orale.
    Per  ottenere  l'annullamento  di tale valutazione il predetto ha
  adito  questo  tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi
  di violazione di legge e di eccesso di potere.
    Si  e' costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia,
  contestando   le  tesi  sostenute  nel  ricorso  e  chiedendone  la
  reiezione.      Nella  Camera  di consiglio del 16 luglio 1999, con
  ordinanza  n. 1872,  la  sezione  ha  respinto la domanda cautelare
  proposta dalla ricorrente.
    Le  parti  hanno  depositato memorie in vista dell'udienza del 25
  novembre 1999, in cui la causa e' passata in decisione.
                            D i r i t t o
    1.  - L'illegittimita'  dell'impugnato  giudizio  negativo  viene
  denunciata  nel  ricorso  sotto  molteplici  profili;  il  collegio
  ritiene  che  tra  questi  debba  essere  prioritariamente definito
  quello  riguardante  il  difetto  di  motivazione.  Cio'  in quanto
  l'obiettivo  del ricorrente e', insieme alla caducazione degli atti
  impugnati,  la  rinnovazione  del giudizio sulle sue prove scritte;
  rispetto  a  tale  obiettivo la decisione sulla censura relativa al
  profilo   motivazionale   risulta   centrale   non   solo  ai  fini
  dell'invocato annullamento del giudizio negativo gia' formulato, ma
  anche e soprattutto ai fini conformativi dell'attivita' che la P.A.
  sarebbe  chiamata  a  svolgere nell'eventualita' di un accoglimento
  del  gravame.  Percio'  il  collegio  ritiene  di  dover  esaminare
  innanzitutto la predetta censura.     2. - Si sostiene in proposito
  che  detto  giudizio,  espresso  esclusivamente  in forma numerica,
  attraverso  voti  contrasta  con  il  principio  generale enunciato
  dall'art. 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a tenore del
  quale:   "Ogni   provvedimento   amministrativo,   compresi  quelli
  concernenti  l'organizzazione  amministrativa,  lo  svolgimento dei
  pubblici  concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che
  nelle  ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
  presupposti  di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
  la  decisione  dell'amministrazione,  in  relazione alle risultanze
  dell'istruttoria".