Nel   procedimento   penale   contro   Nuccio   Gaspare,  nato  a
  Castelvetrano  il  28  maggio  1957,  imputato  del  reato  di  cui
  all'art. 326  c.p.  per  avere  divulgato le liste degli iscritti a
  logge  massoniche  attive nella provincia di Pesaro benche' coperte
  da segreto istruttorio in quanto oggetto di inchiesta parlamentare,
  enunciandone  i  nomi in un pubblico dibattito e distribuendone gli
  elenchi. In Pesaro, l'11 febbraio 1994;
    Premesso  che questo Ufficio, in diversa composizione collegiale,
  con  ordinanza-ricorso in data 4 aprile 1997, sollevo' conflitto di
  attribuzione  avverso  la  deliberazione  della Camera dei deputati
  assunta  in data 5 marzo 1997 nei confronti del parlamentare Nuccio
  Gaspare, con la seguente motivazione:
    "Premesso:
        che all'udienza dibattimentale dell'8 novembre 1995 la difesa
  dell'imputato  chiedeva  la trasmissione degli atti alla Camera dei
  deputati   per   le   valutazioni   di  sua  competenza  in  ordine
  all'applicabilita'  alla condotta rubricata dell'immunita' prevista
  dall'art. 68  della  Costituzione, essendo l'imputato all'epoca dei
  fatti e sino all'aprile del 1994 un deputato in carica;
        che  il  tribunale,  con  ordinanza  in pari data, dichiarava
  manifestamente   infondata  la  questione  sollevata  dalla  difesa
  ordinando  procedersi  oltre nel giudizio e disponendo trasmissione
  di  copia del provvedimento alla Camera dei deputati, come disposto
  dagli artt. 3 e 5 del d.-l.- n. 374 del 7 settembre 1995;
        che  in  esito  a  detta  trasmissione in Camera dei deputati
  richiedeva  copia degli atti del procedimento, ed alla seduta del 5
  marzo  1997  approvava la proposta della Giunta di dichiarare che i
  fatti   per  i  quali  e'  processo  concernono  opinioni  espresse
  dall'onorevole  Nuccio  nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
  del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
        che all'odierno dibattimento il pubblico Ministero e le parti
  civili chiedevano sollevarsi conflitto di attribuzione tra i poteri
  dello  Stato,  in  considerazione  del fatto che la decisione della
  Camera  era  basata  su  valutazioni  di merito precluse all'organo
  suddetto;
        che   la  difesa,  invece,  instava  per  il  proscioglimento
  dell'imputato conformemente alla deliberazione della Camera;
        tutto cio' premesso rileva il collegio che, in effetti, dalla
  lettura  degli  atti  relativi  alla discussione del caso in esame,
  avvenuta  alla  Camera  nella  seduta del 5 marzo, emerge come tale
  organo  sia  pervenuto  alla  decisione  suesposta  alla stregua di
  valutazioni   prettamente  di  merito  della  vicenda  processuale,
  ritenendo,  nella  sostanza,  non  provato l'elemento materiale del
  reato,  in  quanto  gli  elenchi  diffusi  dal Nuccio non sarebbero
  coincisi  con  quelli  in  possesso  della Commissione Antimafia e,
  conseguentemente, ritenendo l'attivita' contestata al predetto come
  rientrante  nell'esercizio delle attribuzioni parlamentari previste
  dall'art. 68 della Costituzione.
    Al  riguardo, ritiene il collegio che alla Camera non competevano
  valutazioni  di  merito della vicenda processuale esaminata - come,
  invece,   avvenuto,   avendo  emesso  un  giudizio  di  sostanziale
  infondatezza  dell'accusa  per  insussistenza  del  fatto  - bensi'
  soltanto  di  verificare  in  astratto se la condotta addebitata al
  parlamentare  poteva  costituire  esercizio  dell'attivita'  di cui
  all'art. 68 della Costituzione.
    Cosi'   facendo   la   Camera   si   e'   attribuita   un  potere
  sostanzialmente   giurisdizionale,  riservato  esclusivamente  alla
  autorita' giudiziaria.
    Per tali motivi questo tribunale ritiene che insorga conflitto di
  attribuzione   della   cui   risoluzione   va  investita  la  Corte
  costituzionale, competente in materia di conflitti tra poteri dello
  Stato".
    La  Corte  costituzionale,  con  ordinanza  n. 325 del 16 ottobre
  1997, depositata in cancelleria il 30 ottobre successivo, dichiaro'
  ammissibile  il conflitto e ordino' che il ricorso e l'ordinanza di
  ammissione  fossero  notificati  alla  Camera  dei  deputati  entro
  quindici giorni dalla comunicazione al ricorrente, effettuata dalla
  cancelleria della Corte nello stesso giorno 30 ottobre.
    Il  tribunale  di  Pesaro notifico' il 5 novembre 1997 il proprio
  ricorso  e  la  predetta ordinanza alla Camera dei deputati, che si
  costitui'   ritualmente  in  giudizio  con  atto  depositato  nella
  cancelleria della Corte costituzionale il 22 novembre 1997;
    Il  ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute notifiche,
  furono depositati in cancelleria il 9 dicembre 1997;
    Con  sentenza  7  luglio 1998, n. 274, la Corte costituzionale ha
  dichiarato  improcedibile  il  conflitto di attribuzione come sopra
  proposto,  in base al disposto degli artt. 37 legge n. 87/1953 e 26
  delle   norme   integrative   per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale,  poiche' il deposito del ricorso con la prova delle
  avvenute   notifiche   era  stato  effettuato  oltre  venti  giorni
  dall'ultima di queste, eseguita il 5 novembre 1997;
    Rilevato che il d.-l. 27 ottobre 1997, n. 364 (Gazzetta Ufficiale
  28 ottobre 1997, n. 252), recante interventi urgenti a favore delle
  zone  colpite  da  ripetuti  eventi  sismici nelle regioni Marche e
  Umbria,  all'art. 1, dispose che nei confronti dei soggetti i quali
  alla  data  del  26  settembre 1997, erano residenti o avevano sede
  operativa  nelle  regioni Marche e Umbria, erano sospesi fino al 31
  dicembre  1997 i termini di prescrizione e quelli perentori, legali
  e   convenzionali,  sostanziali  e  processuali,  anche  tributari,
  comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in
  scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997;
    Rilevato  che  all'art.  1  della  legge di conversione (legge 17
  dicembre  1997,  n.  434,  Gazzetta  Ufficiale 19 dicembre 1997, n.
  295),  veniva  ristretto  l'ambito  dei  soggetti nei cui confronti
  operava  la  sospensione  dei  termini come sopra descritta, con la
  conseguente esclusione dei soggetti residenti o operanti nel comune
  di Pesaro;
    Rilevato  peraltro  che  l'art. 61  della legge 27 dicembre 1997,
  n. 449  ha  fatto,  fatti  salvi  gli effetti sospensivi come sopra
  indicati,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
  conversione  del suddetto decreto-legge, nei confronti dei soggetti
  che originariamente godevano del beneficio e ne erano stati esclusi
  dalla  legge  di  conversione,  ne  consegue  che  alla  data del 9
  dicembre  1997,  non  era  decorso  il  termine di decadenza di cui
  all'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti
  alla   Corte   costituzionale,   essendo  lo  stesso  sospeso  fino
  all'entrata in vigore della legge 17 dicembre 1997, n. 434;
    Ritenuto  che  le  motivazioni della sentenza di improcedibilita'
  parrebbero  venute  meno  alla  luce  della  normativa citata e non
  essendosi  la Corte espressa nel merito del conflitto, questo possa
  essere riproposto;
    Richiamata  integralmente  la  motivazione  del  ricorso 4 aprile
  1997.