Nel procedimento penale contro Nuccio Gaspare, nato a Castelvetrano il 28 maggio 1957, imputato del reato di cui all'art. 326 c.p. per avere divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro benche' coperte da segreto istruttorio in quanto oggetto di inchiesta parlamentare, enunciandone i nomi in un pubblico dibattito e distribuendone gli elenchi. In Pesaro, l'11 febbraio 1994; Premesso che questo Ufficio, in diversa composizione collegiale, con ordinanza-ricorso in data 4 aprile 1997, sollevo' conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Camera dei deputati assunta in data 5 marzo 1997 nei confronti del parlamentare Nuccio Gaspare, con la seguente motivazione: "Premesso: che all'udienza dibattimentale dell'8 novembre 1995 la difesa dell'imputato chiedeva la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni di sua competenza in ordine all'applicabilita' alla condotta rubricata dell'immunita' prevista dall'art. 68 della Costituzione, essendo l'imputato all'epoca dei fatti e sino all'aprile del 1994 un deputato in carica; che il tribunale, con ordinanza in pari data, dichiarava manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa ordinando procedersi oltre nel giudizio e disponendo trasmissione di copia del provvedimento alla Camera dei deputati, come disposto dagli artt. 3 e 5 del d.-l.- n. 374 del 7 settembre 1995; che in esito a detta trasmissione in Camera dei deputati richiedeva copia degli atti del procedimento, ed alla seduta del 5 marzo 1997 approvava la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali e' processo concernono opinioni espresse dall'onorevole Nuccio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione; che all'odierno dibattimento il pubblico Ministero e le parti civili chiedevano sollevarsi conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, in considerazione del fatto che la decisione della Camera era basata su valutazioni di merito precluse all'organo suddetto; che la difesa, invece, instava per il proscioglimento dell'imputato conformemente alla deliberazione della Camera; tutto cio' premesso rileva il collegio che, in effetti, dalla lettura degli atti relativi alla discussione del caso in esame, avvenuta alla Camera nella seduta del 5 marzo, emerge come tale organo sia pervenuto alla decisione suesposta alla stregua di valutazioni prettamente di merito della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della Commissione Antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attivita' contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione. Al riguardo, ritiene il collegio che alla Camera non competevano valutazioni di merito della vicenda processuale esaminata - come, invece, avvenuto, avendo emesso un giudizio di sostanziale infondatezza dell'accusa per insussistenza del fatto - bensi' soltanto di verificare in astratto se la condotta addebitata al parlamentare poteva costituire esercizio dell'attivita' di cui all'art. 68 della Costituzione. Cosi' facendo la Camera si e' attribuita un potere sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente alla autorita' giudiziaria. Per tali motivi questo tribunale ritiene che insorga conflitto di attribuzione della cui risoluzione va investita la Corte costituzionale, competente in materia di conflitti tra poteri dello Stato". La Corte costituzionale, con ordinanza n. 325 del 16 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 30 ottobre successivo, dichiaro' ammissibile il conflitto e ordino' che il ricorso e l'ordinanza di ammissione fossero notificati alla Camera dei deputati entro quindici giorni dalla comunicazione al ricorrente, effettuata dalla cancelleria della Corte nello stesso giorno 30 ottobre. Il tribunale di Pesaro notifico' il 5 novembre 1997 il proprio ricorso e la predetta ordinanza alla Camera dei deputati, che si costitui' ritualmente in giudizio con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 novembre 1997; Il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute notifiche, furono depositati in cancelleria il 9 dicembre 1997; Con sentenza 7 luglio 1998, n. 274, la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione come sopra proposto, in base al disposto degli artt. 37 legge n. 87/1953 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, poiche' il deposito del ricorso con la prova delle avvenute notifiche era stato effettuato oltre venti giorni dall'ultima di queste, eseguita il 5 novembre 1997; Rilevato che il d.-l. 27 ottobre 1997, n. 364 (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1997, n. 252), recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, all'art. 1, dispose che nei confronti dei soggetti i quali alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria, erano sospesi fino al 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997; Rilevato che all'art. 1 della legge di conversione (legge 17 dicembre 1997, n. 434, Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1997, n. 295), veniva ristretto l'ambito dei soggetti nei cui confronti operava la sospensione dei termini come sopra descritta, con la conseguente esclusione dei soggetti residenti o operanti nel comune di Pesaro; Rilevato peraltro che l'art. 61 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha fatto, fatti salvi gli effetti sospensivi come sopra indicati, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge, nei confronti dei soggetti che originariamente godevano del beneficio e ne erano stati esclusi dalla legge di conversione, ne consegue che alla data del 9 dicembre 1997, non era decorso il termine di decadenza di cui all'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, essendo lo stesso sospeso fino all'entrata in vigore della legge 17 dicembre 1997, n. 434; Ritenuto che le motivazioni della sentenza di improcedibilita' parrebbero venute meno alla luce della normativa citata e non essendosi la Corte espressa nel merito del conflitto, questo possa essere riproposto; Richiamata integralmente la motivazione del ricorso 4 aprile 1997.