ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

    Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5,
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  13  gennaio  1993 dal Tribunale
amministrativo   regionale   del   Lazio   sul  ricorso  proposto  da
Gianfrancesco  Valerio  contro il Ministero dell'interno, iscritta al
n. 404  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 34,  prima serie speciale, dell'anno
1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso da un dirigente
della  Polizia  di  Stato  nei  confronti  del Ministero dell'interno
avente   ad  oggetto  l'annullamento  del  provvedimento  di  rigetto
dell'istanza  diretta ad ottenere il trattenimento in servizio per un
biennio  ai  sensi  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, il TAR del
Lazio  con  ordinanza  del  13  gennaio  1993  (pervenuta  alla Corte
costituzionale   il   30  giugno  1999)  ha  sollevato  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 4,  comma  5,  del  decreto
legislativo  23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29,  sul  pubblico  impiego),  in
riferimento  all'art. 76  della  Costituzione, atteso che la potesta'
legislativa  del  Governo, per il suo carattere di eccezionalita', in
tanto puo' considerarsi legittima, in quanto si dimostri puntualmente
rispettosa  della  delega  per ogni specifico oggetto delegato: nella
specie,  il  Governo,  utilizzando  la delega di cui all'art. 2 della
legge   23   ottobre   1992,   n. 421   (Delega  al  Governo  per  la
razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline  in materia di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale),  avrebbe  travalicato  l'oggetto  della delega stessa,
invadendo  il campo di cui all'art. 3 della citata legge, riguardante
la   previdenza,   con   conseguente  violazione  dell'art. 76  della
Costituzione;
    Nonche'  in  riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto  discriminerebbe  irrazionalmente  nell'ambito di una medesima
species  (dipendenti  civili  dello Stato) una sottocategoria di essa
(il  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento
civile).  Tale  differenziazione  -  argomenta il giudice a quo - non
avrebbe  ragione  di  esistere dal momento che il corpo di Polizia di
Stato  e'  stato  smilitarizzato,  con  la  conseguenza  che  i  suoi
appartenenti  rientrerebbero  a tutti gli effetti nella categoria dei
dipendenti civili;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile in quanto
identica ad altre gia' portate all'esame di questa Corte e dichiarate
non fondate con sentenza n. 422 del 1994.
    Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di remissione,
identica  questione e' stata ritenuta da questa Corte non fondata con
sentenza  n. 422  del  1994,  e che non vengono prospettati argomenti
nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;
        che, pertanto, anche la questione sollevata dal TAR del Lazio
va dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.