ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio 1993 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Sauro Turroni nei confronti di Giorgio Zanniboni, promosso dalla Corte di appello di Bologna seconda sezione civile, con ordinanza depositata il 13 dicembre 1999 ed iscritto al n. 138 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, in grado di appello, tra Giorgio Zanniboni ed il deputato Turroni Sauro, avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito dal primo in ragione di dichiarazioni diffamatorie rese da quest'ultimo alla stampa, la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 19-30 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turroni riguardavano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost; che, in particolare, - a seguito di atto di querela del 15 aprile 1992 con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente Pubblico Consorzio Acque per le Province di Forli' e Ravenna, chiedeva procedersi nei confronti del deputato Turroni Sauro per il reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto quest'ultimo, nel corso di un'intervista pubblicata l'8 aprile 1992 dal quotidiano "Il Messaggero", lo aveva definito "esempio di degenerazione della politica e dell'amministrazione nella nostra citta'" - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva alla Camera dei deputati, in data 10 ottobre 1992, l'autorizzazione a procedere ex artt. 343 e 344 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 595 cod.pen., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; che con delibera del 24 febbraio 1993 la Camera dei deputati approvava la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - che aveva concluso ritenendo insindacabile, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., la condotta contestata al deputato Turroni - di restituire all'autorita' giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere; che successivamente lo Zanniboni, con atto di citazione notificato il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Forli', il deputato Turroni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione a causa dei fatti per i quali aveva proposto querela con il menzionato atto del 15 aprile 1992; che il deputato Turroni, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che l'accoglimento della domanda era precluso in quanto la Camera dei deputati non solo aveva negato l'autorizzazione a procedere, ma si era anche espressa in favore del riconoscimento dell'insindacabilita' prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost; che il Tribunale di Forli', con sentenza 26 giugno-19 settembre 1997, rigettava la domanda, dichiarandola improponibile poiche' la Camera di appartenenza aveva negato l'autorizzazione a procedere con la menzionata delibera del 24 febbraio 1993 ritenendo che le espressioni in questione rientrassero nella prerogativa dell'insindacabilita' prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost; che a seguito di appello dello Zanniboni la Corte ricorrente, investita dell'impugnazione, ritiene - con l'ordinanza con cui e' sollevato il conflitto - che la Camera dei deputati abbia fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione ed abbia cosi' menomato le attribuzioni del potere giudiziario. Considerato che in questa fase del giudizio la Corte - come piu' volte gia' affermato (da ultimo nell'ordinanza n. 62 del 2000) - e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio e prima facie in ordine all'ammissibilita' del conflitto sotto il profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita', con riguardo altresi' all'incidenza della menzionata delibera parlamentare sul thema decidendum devoluto in grado di appello alla cognizione della Corte ricorrente; che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis sentenze nn. 10 e 11 del 2000) - legittimati, nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, esercitata in piena indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e parimenti la Camera dei deputati e' legittimata ad esserne parte in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68 Cost; che, sotto il profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria potestas iudicandi - consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita - in conseguenza dell'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da quest'ultimo; che il ricorso introduttivo, ancorche' nella forma dell'ordinanza emessa da organo giurisdizionale, costituisce atto idoneo a sollevare il conflitto (ex plurimis sentenze nn. 10 e 11 del 2000, cit.).