IL TRIBUNALE MILITARE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale a
  carico  di:          1)  Chessa  Antonio  , nato il 24 marzo 1954 a
  Cagliari  (Oristano),  residente  a  Perdasdefogu  (Nuoro)  in  via
  Kennedy   n. 6,  aiutante  A.M.  in  servizio  presso  il  poligono
  Sperimentale   di   Perdasdefogu,   libero,  presente  imputato  di
  "violenza  contro  un  inferiore" (art. 195, comma primo c.p.m.p.);
          2) Callai Priamo, nato il 3 giugno 1966 a Torino, residente
  a  Perdasdefogu (Nuoro) in via Colombo n. 1, capo seconda classe in
  servizio  presso  il poligono sperimentale di Perdasdefogu, libero,
  presente  imputato  di  "insubordinazione  con violenza" (art. 186,
  comma  primo  c.p.m.p.).      All'odierno  dibbattimento  in limine
  litis  entrambi  gli  imputati  hanno  richiesto  a  questo giudice
  l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il p.m., dopo
  aver  rilevato  che  l'art.  446  comma  primo  c.p.p.,  cosi' come
  novellato  dall'art.  33  della legge 16 dicembre 1999, n. 479, non
  autorizza  il  patteggiamento della pena all'udienza dibattimentale
  nei   casi   in   cui   questa  sia  stata  preceduta  dall'udienza
  preliminare,  ha  ritenuto comunque, in via principale, di prestare
  il  suo  consenso sulla base di una interpretazione estensiva della
  norma   transitoria   di  cui  all'art. 224,  comma  1,  d.lgs.  19
  febbraio 1998,  n. 51;  ha sostenuto il p.m. che tale disposizione,
  la quale prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione della
  pena  ai  sensi dell'art. 444 c.p.p. nella prima udienza successiva
  al  2 giugno 1999  (data  di  efficacia  del  sudetto  decreto) nei
  giudizi   di  primo  grado  pendenti  a  tale  data,  debba  essere
  interpretata  considerando  iniziata  la fase del giudizio all'atto
  della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio, che nel caso in esame e'
  stata  formulata  in  data  10 aprile 1999.      Lo  stesso p.m. ha
  richiesto,   in   via   subordinata,   di  sollevare  questione  di
  legittimita'  costituzionale  del  succitato art. 224, in relazione
  agli  artt.  3 e 24  secondo  comma  Cost.,  nella parte in cui non
  consente il patteggiamento della pena nei giudizi di primo grado in
  corso  il  2 gennaio 2000,  (data di entrata in vigore dell'art. 33
  della legge n. 479/1999), nei quali l'udienza preliminare sia stata
  celebrata  nella  vigenza  della  precedente normativa.     Ritiene
  questo  collegio  che  secondo l'attuale normativa non e' possibile
  accogliere,  nel  procedimento  penale  in  corso,  la richiesta di
  applicazione  della  pena  ex  art.  444  c.p.p.;  infatti  e'  ora
  possibile  il  patteggiamento della pena fino alla dichiarazione di
  apertura   del  dibattimento  di  primo  grado  solo  nel  giudizio
  direttissimo  (art.  446,  comma  primo  c.p.p.)  e nell'udienza di
  comparizione  a  seguito  della  citazione  diretta (art. 555 comma
  secondo  c.p.p.)  e  non  nei casi, come quello in esame, in cui il
  dibattimento  sia stato preceduto dall'udienza preliminare; in tale
  ipotesi  infatti  il termine previsto dall'art. 446, comma 1 c.p.p.
  per  formulare la richiesta di applicazione di pena e' quello della
  presentazione delle conclusioni all'udienza preliminare.     Ne' e'
  possibile  accettare  l'interpretazione  dell'art.  224 primo comma
  d.lgs.  n. 51/1998  suggerita  dal  p.m.; non possono esservi dubbi
  infatti  che la fase del giudizio non ha inizio con il promovimento
  dell'azione  penale,  bensi'  con  il  provvedimento che dispone il
  rinvio   a   giudizio,   come   si  evince  facilmente  dall'ordine
  sistematico  della parte seconda del codice di procedura penale, il
  cui libro settimo, intitolato "Giudizio", ricomprende solo gli atti
  sucessivi al decreto che dispone il giudizio (o atti equipollenti);
  inoltre  e' certo che il legislatore, quando ha emanato la norma di
  cui   al  succitato  art. 224,  ampliando  in  via  transitoria  la
  possibilita' di patteggiamento della pena, intendeva riferirsi solo
  allla fase del dibattimento e non alla fase anteriore, perche', nel
  caso  contrario,  la  disposizionenon  avrebbe avuto senso; infatti
  secondo la legislazione vigente all'epoca, il termine per formulare
  la  richiesta di cui all'art. 444 c.p.p. era stabilito in ogni caso
  nella  dichiarazione  di  apertura del dibattimento di primo grado.
      Peraltro  non  sfugge al collegio il fatto che si e' creata una
  situazione  paradossale;  una  norma  transitoria  che,  come  gia'
  rilevato,  tendeva ad ampliare l'applicazione dell'art. 444 c.p.p.,
  rappresentando  di  fatto  una  rimessione  in  termini  in tutti i
  giudizi  pendenti  alla  fase  del  2 giugno 1999,  ora,  nel nuovo
  sistema  legislativo  delineatosi  a seguito dell'entrata in vigore
  della  legge n. 479/1999, costituisce un ostacolo al patteggiamento
  in tutti quei casi in cui l'udienza preliminare sia stata celebrata
  tra  il  3 giugno e  il 1o  gennaio 2000,  e  le  parti non abbiano
  esercitato  la  facolta' di richiedere l'applicazione di pena nella
  consapevolezza   di   poterlo   fare   sucessivamente   all'udienza
  dibattimentale.     Pertanto tale disposizione appare ora di dubbia
  legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost. (secondo
  cui  sono  inammissibili  disparita'  di  trattamento di situazioni
  identiche),  all'art. 24, secondo comma Cost. (che assicura a tutti
  i  cittadini  la  possibilita'  di esercitare i propri diritti e le
  proprie facolta' in ogni fase e grado di giudizio) ed all'art. 111,
  primo comma Cost. (che sostituisce l'attuazione della giurisdizione
  mediante il giusto processo).     Il tribunale ritiene pertanto che
  debba  essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale
  eccepita  dal  p.m.  in  via  subordinata,  rilevato  che  trattasi
  sicuramente  di  questione  rilevante  nel  procedimento  in corso;
  infatti le richieste di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444
  c.p.p.  sono  state  formulate  all'odierna udienza dibattimentale,
  prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, nell'ambito
  di   un   processo  la  cui  udienza  preliminare,  conclusasi  con
  l'emissione  da  parte  del  g.u.p.  del  decreto  che  dispone  il
  giudizio, e' stata tenuta il giorno 20 ottobre 1999.