IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di: 1) Chessa Antonio , nato il 24 marzo 1954 a Cagliari (Oristano), residente a Perdasdefogu (Nuoro) in via Kennedy n. 6, aiutante A.M. in servizio presso il poligono Sperimentale di Perdasdefogu, libero, presente imputato di "violenza contro un inferiore" (art. 195, comma primo c.p.m.p.); 2) Callai Priamo, nato il 3 giugno 1966 a Torino, residente a Perdasdefogu (Nuoro) in via Colombo n. 1, capo seconda classe in servizio presso il poligono sperimentale di Perdasdefogu, libero, presente imputato di "insubordinazione con violenza" (art. 186, comma primo c.p.m.p.). All'odierno dibbattimento in limine litis entrambi gli imputati hanno richiesto a questo giudice l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il p.m., dopo aver rilevato che l'art. 446 comma primo c.p.p., cosi' come novellato dall'art. 33 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, non autorizza il patteggiamento della pena all'udienza dibattimentale nei casi in cui questa sia stata preceduta dall'udienza preliminare, ha ritenuto comunque, in via principale, di prestare il suo consenso sulla base di una interpretazione estensiva della norma transitoria di cui all'art. 224, comma 1, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51; ha sostenuto il p.m. che tale disposizione, la quale prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nella prima udienza successiva al 2 giugno 1999 (data di efficacia del sudetto decreto) nei giudizi di primo grado pendenti a tale data, debba essere interpretata considerando iniziata la fase del giudizio all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, che nel caso in esame e' stata formulata in data 10 aprile 1999. Lo stesso p.m. ha richiesto, in via subordinata, di sollevare questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 224, in relazione agli artt. 3 e 24 secondo comma Cost., nella parte in cui non consente il patteggiamento della pena nei giudizi di primo grado in corso il 2 gennaio 2000, (data di entrata in vigore dell'art. 33 della legge n. 479/1999), nei quali l'udienza preliminare sia stata celebrata nella vigenza della precedente normativa. Ritiene questo collegio che secondo l'attuale normativa non e' possibile accogliere, nel procedimento penale in corso, la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; infatti e' ora possibile il patteggiamento della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado solo nel giudizio direttissimo (art. 446, comma primo c.p.p.) e nell'udienza di comparizione a seguito della citazione diretta (art. 555 comma secondo c.p.p.) e non nei casi, come quello in esame, in cui il dibattimento sia stato preceduto dall'udienza preliminare; in tale ipotesi infatti il termine previsto dall'art. 446, comma 1 c.p.p. per formulare la richiesta di applicazione di pena e' quello della presentazione delle conclusioni all'udienza preliminare. Ne' e' possibile accettare l'interpretazione dell'art. 224 primo comma d.lgs. n. 51/1998 suggerita dal p.m.; non possono esservi dubbi infatti che la fase del giudizio non ha inizio con il promovimento dell'azione penale, bensi' con il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio, come si evince facilmente dall'ordine sistematico della parte seconda del codice di procedura penale, il cui libro settimo, intitolato "Giudizio", ricomprende solo gli atti sucessivi al decreto che dispone il giudizio (o atti equipollenti); inoltre e' certo che il legislatore, quando ha emanato la norma di cui al succitato art. 224, ampliando in via transitoria la possibilita' di patteggiamento della pena, intendeva riferirsi solo allla fase del dibattimento e non alla fase anteriore, perche', nel caso contrario, la disposizionenon avrebbe avuto senso; infatti secondo la legislazione vigente all'epoca, il termine per formulare la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p. era stabilito in ogni caso nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Peraltro non sfugge al collegio il fatto che si e' creata una situazione paradossale; una norma transitoria che, come gia' rilevato, tendeva ad ampliare l'applicazione dell'art. 444 c.p.p., rappresentando di fatto una rimessione in termini in tutti i giudizi pendenti alla fase del 2 giugno 1999, ora, nel nuovo sistema legislativo delineatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999, costituisce un ostacolo al patteggiamento in tutti quei casi in cui l'udienza preliminare sia stata celebrata tra il 3 giugno e il 1o gennaio 2000, e le parti non abbiano esercitato la facolta' di richiedere l'applicazione di pena nella consapevolezza di poterlo fare sucessivamente all'udienza dibattimentale. Pertanto tale disposizione appare ora di dubbia legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost. (secondo cui sono inammissibili disparita' di trattamento di situazioni identiche), all'art. 24, secondo comma Cost. (che assicura a tutti i cittadini la possibilita' di esercitare i propri diritti e le proprie facolta' in ogni fase e grado di giudizio) ed all'art. 111, primo comma Cost. (che sostituisce l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo). Il tribunale ritiene pertanto che debba essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale eccepita dal p.m. in via subordinata, rilevato che trattasi sicuramente di questione rilevante nel procedimento in corso; infatti le richieste di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono state formulate all'odierna udienza dibattimentale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, nell'ambito di un processo la cui udienza preliminare, conclusasi con l'emissione da parte del g.u.p. del decreto che dispone il giudizio, e' stata tenuta il giorno 20 ottobre 1999.