ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 641, primo
comma,  e  645, primo comma, del codice di procedura civile, promosso
con  ordinanza  emessa  il  4 gennaio  1999  dal  giudice  di pace di
Stradella sul ricorso proposto da Riccardi Elisa contro il Condominio
Emilia  di Stradella, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1999,
e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di Stradella, con ordinanza
emessa il 4 gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 641,  primo  comma,  del  codice di procedura civile, nella
parte   in  cui  non  prevede  l'avvertimento  che  l'opponente  deve
proporre,  a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali
domande  riconvenzionali  e  dell'art. 645, primo comma, del medesimo
codice,  nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente
deve  proporre  nell'atto  di  opposizione,  a  pena di decadenza, le
eventuali domande riconvenzionali;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo  per  la  inammissibilita' o comunque per la infondatezza
delle questioni.
    Considerato  che  identiche  questioni,  ancorche' piu' ampie, in
quanto  aventi  ad  oggetto anche gli artt. 318, 319 e 638 cod. proc.
civ.,  sono  gia' state sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito
del medesimo giudizio;
        che, con ordinanza n. 282 del 1998, tali questioni sono state
dichiarate  manifestamente  inammissibili da questa Corte per difetto
di  rilevanza  nella  definizione del giudizio principale, in quanto,
non  essendo  stata  formulata,  ad  opera  della  parte opposta, una
espressa  eccezione  in  ordine  alla  inammissibilita' della domanda
riconvenzionale,  le  questioni  stesse risultavano sollevate in modo
del tutto astratto;
        che,  restando  immutata  la  situazione processuale relativa
alla  domanda  riconvenzionale  -  come  si  rileva dall'ordinanza di
rimessione, nella quale si da' atto che la parte opposta ha precisato
le conclusioni "come da comparsa di costituzione e risposta" -, e non
emergendo  nuovi e diversi elementi - come espressamente riportato in
ordinanza  -  rispetto a quelli gia' valutati da questa Corte ai fini
della  rilevanza,  le  questioni  devono dichiararsi ancora una volta
manifestamente inammissibili;
        che  in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio,
come  e'  quella  che  abbia  accertato  un  difetto di rilevanza non
modificabile  dal  giudice  a  quo  non  e'  consentito  al  medesimo
rimettente  riproporre  nel  medesimo  giudizio  la stessa questione,
poiche'  cio'  si  concreterebbe  nella impugnazione della precedente
decisione  della  Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma
dell'art. 137 della Costituzione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.