IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
  n. 733  del registro generale contenzioso civile dell'anno 1996, in
  corso   tra   Battaglino   Franco,  rappresentato  e  difeso  dagli
  avv.ti Luisa  Lenzi del Foro di Bologna e Mauro Pennesi del Foro di
  Rimini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
  in  Rimini, via Gambalunga n. 11, come da procura in calce all'atto
  di  citazione,  attore,  contro Girardi Cristina e Ferretti Walter,
  rappresentati  e difesi dall'avv.ti Antonio Soda del Foro di Reggio
  Emilia,  elettivamente  domiciliati  in  Rimini,  P.tta Gregorio da
  Rimini,  n. 10  presso  lo studio dell'avv. Corrado Casanti, giusta
  delega  a  margine  della  comparsa  di  costituzione  e  risposta,
  convenuti, avente ad oggetto "risarcimento danni".
    Premesso  che  la  parte  attrice,  magistrato in servizio presso
  questo  tribunale  con  funzioni  di  procuratore della Repubblica,
  ritenendo  di  avere  subito  un  danno  ingiusto per effetto di un
  esposto  e  di  alcune  note  integrative  inviate  a partire dal 5
  dicembre   1993  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  al
  Procuratore  generale  presso  la  Corte  d'appello di Bologna e al
  Presidente della Corte d'appello di Bologna e al Ministro di grazia
  e  giustizia,  e  contenenti  apprezzamenti  ritenuti diffamatori e
  calunnniosi  nei  suoi  confronti, ha convenuto in giudizio Girardi
  Cristina   e  Berretti  Walter  quali  autori  delle  dichiarazioni
  offensive, formulando nell'atto introduttivo le seguenti richieste:
  accertato  e  dichiarato  che  i  convenuti  hanno  commesso  fatti
  illeciti  nei  confronti  dell'attore,  condannarli  a risarcire, a
  favore  dell'attore,  tutti  i  danni,  anche  non  patrimoniale  e
  biologico,  derivanti  dai  titoli  di cui alla premessa narrativa,
  nella   misura   che   si   indica,  in  via  equitativa,  in  lire
  duecentomilioni,  o in quella diversa misura che verra' ritenuta di
  giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo.
    Con il favore delle spese.
    I  Convenuti,  costituitisi in giudizio, resistevano alle pretese
  attrici   e,   assumendo  a  loro  volta  come  lesive  della  loro
  reputazione  le  affermazioni contenute in citazione chiedevano nel
  merito il rigetto della domanda attorea, la condanna dell'attore ex
  art. 96  c.p.c  nella  misura  di  L.  150.000.000, nonche', in via
  riconvenzionale ulteriore condanna al risarcimento dei danni per L.
  400.000.000.
    Cio' premesso il giudice istruttore

                            O s s e r v a

    Va  sollevata  d'ufficio,  in  relazione agli artt. 3 e 111 della
  Costituzione,  la  questione  di  legittimita' costituzionale degli
  artt. da  18 a 36 c.p.c. e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998,
  n. 420,  nella  parte  in  cui  non  consentono  l'estensione dello
  speciale  criterio  di determinazione della competenza territoriale
  previsto  dall'art. 30-bis  c.p.c.  ai giudizi civili nei quali sia
  parte un magistrato, in corso alla data del 23 dicembre 1998.
                          R i l e v a n z a
    La  controversia  de  quo ha per oggetto una pretesa risarcitoria
  che  trova  il  proprio  fondamento  in  dichiarazioni assunte come
  diffamatorie e calunniose dall'attore il quale svolgeva all'epoca e
  svolge tutt'ora presso questo tribunale, le funzioni di Procuratore
  capo della Repubblica.
      La  rilevanza della questione deriva dal fatto che nel presente
  giudizio   la  competenza  territoriale  di  questo  giudicante  e'
  determinata  in  applicazione  degli  artt. 18-36  c.p.c. della cui
  costituzionalita'  si  dubita,  sicche',  qualora le censure che si
  andranno  ad  illustrare fossero accolte, questo giudice diverrebbe
  territorialmente   incompetente  a  norma  dell'art. 30-bis  c.p.c.
  introdotto dall'art. 9 della legge n. 420/1998.
             Non manifesta infondatezza della questione

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 148/2000).
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