IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   procedimento
  disciplinare  n. 15/2000  r.g.  a  carico  del  dott.  Luigi Tosti,
  magistrato  in  servizio presso il tribunale di Camerino, incolpato
  come in atti.
    1.  -  Con  dichiarazione  in data 30 ottobre 1999 il dott. Luigi
  Tosti,  nell'ambito  del procedimento disciplinare n. 13/2000 r.g.,
  ha nominato difensore di fiducia, oltre al dott. Corrado Carnevale,
  presidente  di  sezione della Corte di cassazione, l'avv. Giancarlo
  Nascimbeni del foro di Macerata.
    In  tale  atto, in ipotesi di mancata accettazione del mandato da
  parte  del  dott. Carnevale, ha sollevato questione di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 34,  secondo  comma  r.d.lgs. n. 511/1946
  nella   parte  in  cui  esclude  che  il  magistrato  sottoposto  a
  procedimento  disciplinare  possa  farsi  assistere, per la propria
  difesa, da un avvocato del libero foro.
    Dalla  documentazione  in  atti  non risulta in alcun modo che il
  dott. Carnevale abbia accettato il mandato.
    All'odierna  udienza il dott. Tosti si e' presentato accompagnato
  dall'avv.  Giancarlo  Nascimbeni,  da  cui  ha dichiarato di essere
  assistito,  cosi'  manifestando  la  sua  volonta' di volere essere
  difeso da un avvocato e non anche dal magistrato dott. Carnevale.
    2.  -  La  questione  e'  stata  riproposta  all'odierna  udienza
  dibattimentale.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 153/2000).
00C0295