IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare n. 15/2000 r.g. a carico del dott. Luigi Tosti, magistrato in servizio presso il tribunale di Camerino, incolpato come in atti. 1. - Con dichiarazione in data 30 ottobre 1999 il dott. Luigi Tosti, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 13/2000 r.g., ha nominato difensore di fiducia, oltre al dott. Corrado Carnevale, presidente di sezione della Corte di cassazione, l'avv. Giancarlo Nascimbeni del foro di Macerata. In tale atto, in ipotesi di mancata accettazione del mandato da parte del dott. Carnevale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma r.d.lgs. n. 511/1946 nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere, per la propria difesa, da un avvocato del libero foro. Dalla documentazione in atti non risulta in alcun modo che il dott. Carnevale abbia accettato il mandato. All'odierna udienza il dott. Tosti si e' presentato accompagnato dall'avv. Giancarlo Nascimbeni, da cui ha dichiarato di essere assistito, cosi' manifestando la sua volonta' di volere essere difeso da un avvocato e non anche dal magistrato dott. Carnevale. 2. - La questione e' stata riproposta all'odierna udienza dibattimentale. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 153/2000). 00C0295