Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  - giusta
  deliberazione  14  marzo 2000 del Consiglio dei Ministri (doc. 1) -
  rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;
    Nei  confronti  della  regione Liguria, in persona del Presidente
  della  giunta regionale pro-tempore per l'annullamento: della legge
  (ri)approvata  dal  consiglio  regionale  della  Liguria in data 1o
  marzo  2000:  "Disposizioni  integrative  alle  leggi  regionali 27
  dicembre   1994,   n. 66   e   6  settembre  1999,  n. 28,  recanti
  disposizioni   in   materia   di  sanzioni  amministrative  per  le
  violazioni di norme tributarie".
                           P r e m e s s a
    Il consiglio regionale della regione Liguria, nella seduta del 31
  gennaio  2000  ha  approvato il disegno di legge n. 355, contenente
  disposizioni  integrative  alle  ll.rr. 27 dicembre 1994, n. 66 e 6
  settembre  1999, n. 28 in materia di sanzioni amministrative per le
  violazioni delle norme tributarie (doc. 2).
    Tale  delibera  legislativa  si  compone  di  due  articoli  (che
  riproducono  due norme gia' inserite in un precedente provvedimento
  legislativo,  ma  "stralciate"  a  seguito di rinvio per riesame da
  parte del Governo):
        a)  con  il  primo,  afferente  alle  tasse sulle concessioni
  regionali,  si prevede che, oltre alle ipotesi previste nel comma 1
  dell'art. 13  del  d.lgs.  18  dicembre  1997,  n. 472 "nei casi di
  mancato pagamento del tributo o di un acconto nel termine previsto,
  la  sanzione  e'  ridotta  ad  un quinto del minimo se il pagamento
  viene   comunque   eseguito  prima  che  la  violazione  sia  stata
  constatata   o   siano   iniziate   verifiche   o  altre  attivita'
  amministrative  di  accertamento, delle quali l'autore e i soggetti
  obbligati abbiano avuto formale conoscenza";
        b)  con il secondo, intitolato "norma provvisoria" si dispone
  che  "ai  versamenti  effettuati  nell'anno  1996  per  il  tributo
  speciale  per  il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi non si
  applicano   le  sanzioni  amministrative  tributarie  previste  per
  insufficiente  e  ritardato  versamento, qualora i conguagli dovuti
  siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997".
    Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo
  esame, al consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera
  25 febbraio 2000 del Consiglio dei Ministri), come da comunicazione
  25  febbraio 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (doc.
  3) e per le ragioni ivi esposte.
    Ma  il  consiglio  regionale della Liguria, con delibera adottata
  nella  seduta del 1o marzo 2000, ha approvato di nuovo nello stesso
  testo  e  senza  alcuna  modifica la originaria legge (doc. 4), per
  l'annullamento    della   quale,   in   quanto   costituzionalmente
  illegittima,  il  Governo  della  Repubblica  propone  il  presente
  ricorso  ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e
  dell'art. 31 della legge n. 87/1953, sulla base dei seguenti
                             M o t i v i
    Va    premesso    che,   secondo   la   costante   giurisprudenza
  costituzionale, la potesta' legislativa in materia tributaria delle
  regioni  ad  autonomia  ordinaria opera, alla stregua dell'art. 119
  della  Costituzione "nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi
  della  Repubblica", e pertanto entro i confini che le leggi stesse,
  in  conformita'  ai  principi  costituzionali,  sono  legittimate a
  previamente  fissare anche al fine di adeguare la finanza locale al
  sistema tributario generale, configurandosi la stessa pertanto come
  una potesta' non di tipo concorrente, ma soltanto come una potesta'
  attuativa  (ex  plurimis, sentt. nn. 295/93; 355/98; 171/99): e non
  vi  ha  dubbio  che  nella  materia  tributaria  rientra  anche  la
  disciplina delle sanzioni per le violazioni dei relativi obblighi.
    Le  norme  della  delibera  legislativa  qui impugnata si pongono
  appunto   in  violazione  -  in  relazione  alle  interposte  norme
  legislative statali che verranno di seguito specificate - dell'art.
  119 Cost. Invero:
    I. - In  primo  luogo  e'  illegittima  la disposizione contenuta
  nell'art. 1   della   delibera   legislativa   de   qua,  la  quale
  - nell'integrare con un comma 3-bis l'art. 6 della l.r. 27 dicembre
  1994, n. 66, sostituito dalla l.r. n. 28 del 1999, in tema di tasse
  sulle  concessioni  regionali  - dispone la riduzione al quinto del
  minimo  della sanzione applicabile per il caso di mancato pagamento
  del  tributo  (o  di  un  acconto) entro il termine previsto, se il
  pagamento  stesso sia comunque eseguito prima che la violazione sia
  stata  constatata  o  siano  iniziate  verifiche od altre attivita'
  amministrative   di   accertamento  portate  a  formale  conoscenza
  dell'autore e dei soggetti obbligati.
    Ai   sensi  dell'art. 3  della  legge  16  maggio  1970,  n. 281,
  sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, le tasse
  sulle  concessioni regionali, per quanto non diversamente disposto,
  sono  disciplinate  dalle  leggi  dello Stato che regolano le tasse
  sulle  concessioni  governative. Per quanto attiene alla disciplina
  sanzionatoria  delle  relative  violazioni si applica la disciplina
  generale  delle  sanzioni  amministrative  per  le violazioni delle
  norme  tributarie,  ora  contenuta  nel  d.lgs.  18  dicembre 1997,
  n. 472,  come  disposto  dall'art. 16  del d.lgs. 18 dicembre 1997,
  n. 473.
    A tale quadro normativo si e' adeguata - con particolare riguardo
  all'istituto del "ravvedimento" che qui rileva - la regione Liguria
  che,  con  l'art. 8 della l.r. 6 settembre 1999, n. 28, ha previsto
  la  riduzione  della  sanzione  "nei  casi  e nella misura prevista
  dall'art. 13  del  d.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed
  integrazioni,  sempreche'  la violazione non sia stata constatata o
  comunque   non   siano   iniziate   verifiche  od  altre  attivita'
  amministrative    di    accertamento"    a    formale    conoscenza
  dell'obbligato, ecc.
    La  norma  qui  in  esame si pone chiaramente in contrasto con la
  disciplina  del  "ravvedimento"  racchiusa  nell'art. 13 del d.lgs.
  n. 472/1997  cit.  in quanto la stessa viene ad elevare ad autonoma
  circostanza (comportante di per se' sola la riduzione al quinto del
  minimo  della  sanzione applicabile) quella che, nell'art. 13 cit.,
  comma  1,  e'  invece  solo il presupposto generale, e naturale, di
  applicabilita' del ravvedimento e quindi delle riduzioni, collegate
  peraltro,  in  diversa  misura,  al fatto del pagamento del tributo
  entro  i termini fissati rispettivamente alle lett. a) e b): di tal
  modo  consentendo  -  e  solo  per  le sanzioni relative all'omesso
  pagamento delle tasse sulle concessioni regionali - il ravvedimento
  (spontaneo) senza alcun limite temporale.
    Ne', a giustificazione di tale deroga alla disciplina della legge
  statale,  puo'  valere  il  richiamo  al  disposto  del comma 5 del
  medesimo art. 13, che ammette che "singole leggi possono stabilire,
  ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori
  circostanze  che importino attenuazione della sanzione" in quanto -
  come  si  e' ora evidenziato - la norma contestata non si pone come
  disciplina  integrativa  della  norma  statale con la previsione di
  ulteriori,  e  quindi,  diverse  circostanze  rispetto a quelle ivi
  considerate, ma opera una non consentita difforme valutazione e una
  autonoma  valorizzazione  di  una  "circostanza"  dalla stessa gia'
  considerata  (mancata  constatazione  della  violazione  o iniziata
  verifica  ecc.)  eliminando peraltro la necessita' del rispetto dei
  termini  essenziali  per la riduzione e prevedendo una misura della
  riduzione  diversa  da  quelle  fissate  dalla  legge  statale,  in
  funzione dei termini stessi.
      II. - Anche l'art. 2 della delibera legislativa impugnata - che
  prevede   la   inapplicabilita'   delle   sanzioni   amministrative
  tributarie  per  insufficiente  o  ritardato versamento del tributo
  speciale   per   il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi,
  relativamente  al  1996  in  quanto  i dovuti conguagli siano stati
  effettuati entro il 31 gennaio 1997 - e' palesemente illegittimo.
    Com'e'  noto,  il predetto tributo speciale e' stato istituito, a
  decorrere dal 1o gennaio 1996, dall'art. 3, comma 24 della legge 28
  dicembre  1995,  n. 549 ed e' disciplinato dai successivi commi del
  medesimo  articolo.  In particolare, il comma 30 del cit. articolo,
  integrato  dall'art. 2,  comma  157,  della legge 23 dicembre 1996,
  n. 662,  fissa i termini per il versamento del tributo (dovuto alla
  Regione)  e  per  la presentazione della dichiarazione da parte del
  gestore   della  discarica,  rimettendo  alla  legge  regionale  lo
  stabilire le modalita' di versamento del tributo e di presentazione
  della dichiarazione.
    Il  successivo  comma 31 sost. dall'art. 15 del d.lgs. n. 473 del
  1997  a  sua volta sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 5 giugno 1998,
  n. 203,  prevede le sanzioni amministrative per l'ipotesi di omessa
  o  infedele  registrazione  delle  operazioni  di  conferimento  in
  discarica  e per l'omessa o infedele dichiarazione, disponendone la
  riduzione ad un quarto per l'ipotesi di adesione del contribuente e
  contestuale  pagamento  anche  del  tributo  entro  il  termine per
  ricorrere alle commissioni tributarie.
    Ai   sensi   del   comma   34   dell'art. 3  "l'accertamento,  la
  riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non
  previsto   dai  commi  da  24  a  41  del  presente  articolo  sono
  disciplinati con legge della regione". Giusta, poi, il comma 35 del
  medesimo  art. 3 "le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente
  articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 119
  della  Costituzione". Da ultimo, il comma 38 dispone l'esenzione da
  responsabilita'  per  le sanzioni amministrative previste dal comma
  32  "in sede di prima applicazione delle disposizioni" dello stesso
  comma  sempreche'  entro  il  30  giugno  1996  il proprietario del
  terreno  su  cui  insiste  la  discarica  abusiva  provvedesse alla
  relativa denuncia agli organi regionali.
    La  regione  Liguria ha dato attuazione alle disposizioni di tale
  legge,  con  la l.r. 13 maggio 1996, n. 21, parzialmente modificata
  dalla  l.r.  6  settembre  1999 n. 28, che - all'art. 7, come sopra
  sostituito  -  prevede in caso di ritardato, omesso o insufficiente
  versamento    del   tributo,   l'applicabilita'   della   "sanzione
  amministrativa  tributaria  prevista  dall'art. 13  del  d.lgs.  18
  dicembre 1997, n. 471".
    Nel  sopra  riassunto  quadro  normativo  -  integrato per quanto
  attiene  al  sistema sanzionatorio dalla disciplina generale di cui
  al  gia'  citato  d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - si inserisce la
  riapprovata  norma  qui  in  contestazione, con la quale la regione
  Liguria  intende  disporre,  in  via  generale, la non applicazione
  delle  (e, quindi, attraverso la consentita "sanatoria" la rinuncia
  alle)  sanzioni  amministrative  tributarie  pur  gia'  dovute  dai
  contribuenti  per  l'insufficiente  e  il  ritardato  pagamento del
  tributo  speciale  de  quo  relativo  all'anno  1996 (sempre che il
  pagamento del conguaglio fosse avvenuto entro il 31 gennaio 1997).
    Ma  la emanazione di siffatta norma "di favore" esula chiaramente
  dai  limiti in cui puo' costituzionalmente esplicarsi la competenza
  legislativa tributaria della Regione - in base all'art. 119 Cost. -
  quale  segnata dalle ricordate disposizioni dell'art. 3 della legge
  n. 549 del 1995 e dal d.lgs. n. 472 del 1997, richiamato dal d.lgs.
  n. 473 del 1997.
    Invero, da un lato, l'art. 3 della legge n. 549, nel mentre fissa
  i  termini  entro  i quali il pagamento dello speciale tributo deve
  essere effettuato (per l'anno 1996 disponendo anche il differimento
  al  31  luglio  per  le operazioni di deposito effeffuate nel primo
  trimestre,  giusta l'u.p. del comma 30, aggiunto dalla legge n. 662
  del  1996, art. 2, comma 157) e prevede, solo per altre violazioni,
  il condizionato esonero da sanzioni "in sede di prima applicazione"
  (commi  38  e  32  dell'articolo),  non  consente  in alcun modo al
  legislatore  regionale,  al  quale  e'  rimessa solo la potesta' di
  "stabilire  le  modalita'  di  versamento" (comma 30 art. cit.), di
  esonerare  in  via  generale  i soggetti obbligati dal rispetto del
  termine  e  dalle  sanzioni  correlate  al verificatosi ritardato o
  insufficiente  pagamento  nel  termine  stesso,  cosi' operando una
  (condizionata,  ma)  generalizzata sanatoria destinata a risolversi
  in  una  rinuncia  della  Regione  stessa  ad un proprio credito di
  natura    tributaria   gia'   insorto   e,   in   sostanza,   nella
  disapplicazione  del  termine per il pagamento disposto dalla legge
  statale.
    D'altro  lato,  contrariamente  a  quanto leggesi nelle relazioni
  allegate   alla  delibera  legislativa,  dai  surichiamati  decreti
  legislativi di riforma del sistema sanzionatorio tributario (n. 472
  e 473 del 1997) si evince chiaramente - del resto in coerenza con i
  principi   generali   in  materia  -  che  le  sanzioni  tributarie
  costituiscono  conseguenze  legali delle violazioni alle quali esse
  sono  ricollegate  (salva  la  necessita'  in sede di loro concreta
  applicazione  dell'accertamento dei necessari presupposti oggettivi
  e  soggettivi),  di  modo tale che, in difetto di una norma statale
  singolare  che  consenta  o  preveda,  entro  un determinato ambito
  temporale  o  a  determinate  condizioni,  l'esonero dalla relativa
  responsabilita',   non   e'  consentito  al  legislatore  regionale
  disporre  (come, nella specie, per il passato) l'introduzione di un
  larvato  "condono":  non  essendo,  poi,  chiaramente pertinente il
  richiamo, nelle ricordate relazioni, alle "condizioni di incertezza
  sulla  portata e sull'ambito di applicazione delle norme" di cui al
  comma  2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto, a parte
  ogni  altra  considerazione, secondo tale norma siffatte condizioni
  sono  destinate  a  poter operare quale causa di non punibilita' in
  concreto  di colui che abbia commesso la violazione e non gia' come
  causa  di  abbuono,  in  via  astratta,  delle sanzioni e quindi di
  inapplicabilita' delle stesse per la generalita' dei contribuenti.