IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al n. 3142/94 r.a.c.c. promossa, con atto di citazione notificato il 21 maggio 1994, da C.R.S. Centro Regionale Servizi s.c. a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Cojutti Gianpaolo, con sede legale in Roma, con il proc. e dom. avvocato Flavio Mattiuzzo, per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore; Contro, l'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente pro-tempore con gli avv.ti Giovanni M. Maggio e Franco Foramiti per procure generali alle liti del 7 ottobre 1993 a rogito entrambe del notaio F. Lupo di Roma, congiuntamente e/o disgiuntamente, con domicilio in Udine, via Savorgnana n. 37 convenuto; e dott. Giorgio Siciliani, quale commissario liquidatore della C.R.S. soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, con l'avv. Rita Nassimbeni, giusta autorizzazione regione autonoma Friuli Venezia-Giulia prot. 10073 dd. 25 ottobre 1995 per mandato a margine della comparsa di costituzione, terzo chiamato in causa; e Misura S.r.l. in persona del suo legale rappresentante, con sede in Cividale, contumace. Premesso che: con sentenza emessa dal tribunale di Udine in data 7 maggio 1994, affissa all'albo del tribunale di Udine in data 20 aprile 1999, e notificata alla C.R.S. in data 21 aprile 1994, veniva dichiarato lo stato di insolvenza della C. R. S., Centro Regionale Servizi s.c. a r.l. con atto di citazione notificato ai creditori istanti, I.N.P.S. e Misura S.r.l., in data 21 maggio 1999 la C.R.S proponeva opposizione allasentenza al fine di ottenerne la revoca, contestando la competenza territoriale del triunale di Udine, la sussistenza dello stato di insolvenza e la mancanza dell'istanza di parte. Si costituiva solo l'I.N.P.S. il quale, in rito, eccepiva la tardivita' dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'affissione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. In corso di causa il contraddittorio veniva integrato con la citazione del commissario liquidatore della C.R.S. soc. coop. a r.l., dott. Giorgio Siciliani il quale costituendosi contestava nel merito la fondatezza dell'opposizione. L'attore, in relazione all'eccepita tardivita' dell'opposizione, osservava che l'impugnazione era stata proposta nel termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza, sicche', qualora il tribunale non avesse ritenuto di interpretare l'art. 195 comma quattro L.F. nel senso che il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, decorre dalla data di notificazione della sentenza stessa al debitore e non dalla data di sua affissione (cosi' come avviene per l'opposizione ex art. l8 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento per effetto della sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1980 n. 151), chiedeva che venisse dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195 comma 4 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione agli artt. 3, primo comma e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine predetto decorra per il debitore dalla data di affissione della sentenza. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione. O s s e r v a rilevato che l'art. 195, quarto comma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dispone che contro la sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, "entro trenta giorni dall'affissione"; Rilevato che dall'esame del fascicolo fallimentare emerge che l'estratto della sentenza del tribunale di Udine che in data 7 aprile 1994 ha dichiarato lo stato di insolvenza della C.R.S. societa' cooperativa a r. l. e' stato affisso alla porta esterna del tribunale in data 20 aprile 1994, mentre la sentenza e' stata notificata al legale rappresentante della C.R.S. in data 21 aprile 1994; Rilevato che la C.R.S. centro regionale servizi societa' cooperativa a r.l. ha proposto opposizione alla sentenza pronunciata nei suoi confronti, con atto notificato ai creditori istanti in data 21 maggio 1994, e quindi al trentunesimo giorno dall'affissione, ed entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; Ritenuto che, per quante esposto in fatto, la questione di legittimita' dell'art. 195, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui prevede che il termine di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza decorra anche per il debitore dalla data di affissione della sentenza, e' rilevante nel presente processo in quanto dalla decisione su di essa dipende l'ammissibilita' dell'opposizione, senz'altro tardiva se il termine di giorni trenta per la sua proposizione viene fatto decorrere dalla mera "affissione" della sentenza, mentre tempestiva se il termine viene fatto decorrere dalla notifica della sentenza; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 prospettata da parte attrice, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata con riferimento all'art. 24 della Costituzione il quale, da un lato, sancisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento e, dall'altro va interpretato secondo i canoni dell'effettivita' e dell'adeguatezza, nonche' con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata distinzione tra il diritto concesso all'impresa colpita ed il diritto concesso a qualunque altro interessato; Rilevato in particolare che l'affissione della sentenza alla porta esterna del tribunale, eseguita a norma dell'art. 17 r. d. 16 marzo 1942, n. 267, consiste in un mezzo di pubblicita' che non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto, ma, analogicamente a quanto avviene per la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. crea una mera presunzione legale di conoscenza e ritenuto, per altro verso, che la "notifica" della sentenza medesima prevista dall'art. 195, terzo comma L.F. non vale a garantire che "il debitore" sia posto in condizione di venire tempestivamente a conoscenza della sentenza dichiarativa del suo stato di insolvenza, poiche' nel sistema della legge non e' prevista e sanzionata l'anteriorita' o, quanto meno, la simultaneita' della notificazione rispetto all'affissione (che infatti nel caso in esame e' avvenuta il giorno anteriore alla notifica); Ritenuto che tali forme di comunicazione latu sensu pubblicitarie, se sono giustificate quando, per il rilevante numero dei destinatari e per la difficolta' d'identificarli tutti, si riveli impossibile portare l'atto a conoscenza dei destinatari medesimi, non trovano alcuna giustificazione quando il destinatario appaia sicuramente ed agevolmente identificabile e cio' anche in considerazione del fatto che tutti gli effetti del fallimento si producono a far tempo della pronuncia (e cioe' dalla pubblicazione) della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, sicche' dall'eventuale ritardo nella notifica non viene in alcun modo pregiudicata l'esigenza di celerita' della procedura fallimentare; Ritenuto pertanto che, se tale forma di comunicazione appare giustificata "per tutti gli interessati" diversi dall'impresa di cui viene accertato lo stato di insolvenza, per la evidente difficolta' di una loro identificazione, tale modalita' non e' per nulla giustificata per la decorrenza dei termini di opposizione nei confronti del diretto interessato, il quale, a norma dell'art. 3 Cost., non puo' essere trattato alla stregua di "qualsiasi interessato" e a norma dell'art. 24 della Costituzione (anche in considerazione delle gravissime conseguenze che derivano dalla sentenza) deve vedersi garantiti l'inviolabilita' ed effettivita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza 27 novembre 1980, n. 151 ha gia' dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento decorra per il debitore, e non per l'"interessato" diverso dal fallito, dall'affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento, sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle sin qui svolte, cosi' come ha gia' pronunciato l'illegittimita' costituzionale di altre disposizioni (art. 209, secondo comma L.F., 99, quinto comma L.F. artt. 131 e 183 primo comma L.F.) che prevedevano l'affissione come dies a quo del termine per impugnare sentenze o decreti resi in sede fallimentare; Ritenuto che la questione non possa essere risolta in via meramente interpretativa - come suggerito da parte attrice - ovverosia applicando analogicamente o estensivamente la norma dell'art 18 L.F., quale risulta a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 151/1980.