IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza, sull'invito all'astensione del giudice, formulato dalla difesa degli imputati; Rilevato che, in base alla disciplina vigente, deve escludersi che esista una incompatibilita' tra la funzione di giudice per le indagini preliminari (quand'anche consistita nell'adozione di provvedimenti coercitivi) e quella di giudice dell'udienza preliminare, atteso che: la giurisprudenza costituzionale (v. sent. 24 dicembre 1996 n. 410 e, indirettamente, sent. 22 ottobre 1997 n. 311) ha escluso che tale incompatibilita' sia imposta dai principi della Costituzione, osservando che la pregressa adozione di misure cautelari puo' incidere sulla terzieta' del giudice solo quando quest'ultimo sia, successivamente, chiamato a decidere il merito della colpevolezza e non anche quando, come avviene nel caso dell'art. 425 del codice di procedura penale, deve statuire soltanto sul passaggio da una fase procedimentale all'altra; il legislatore, com'e' noto, ha di recente ritenuto - in base a una scelta politica la cui bonta' non e' ovviamente qui in discussione - di stabilire comunque una incompatibilita' fra le due funzioni (art. 34, comma 2-bis del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 171, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51), che tuttavia ha previsto di far operare soltanto dalla data del 2 gennaio 2000 (art. 247 del decreto legislativo citato, come modificato dall'art. 1, legge 16 giugno 1998 n. 188, e art. 3-bis, comma 1 del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 145 e successive modificazioni.); per il periodo transitorio, si e' previsto che il giudice per le indagini preliminari possa essere ricusato qualora abbia espresso una valutazione di consapevolezza "fuori dei casi consentiti dalla legge" (art. 3-bis comma 2, del decreto legislativo 145/1999 cit.); Ritenuto che la pronuncia della diagnosi indiziaria presupposta dalle ordinanze in tema di misure cautelari costituisca appunto un caso in cui la "valutazione di colpevolezza" sia non solo ammessa ma richiesta dalla legge, e che quindi non sussista nel caso di specie alcun profilo di incompatibilita' che renda doverosa o anche solo opportuna l'astensione; Per questi motivi Dichiara di non astenersi dalla cognizione del presente procedimento. Sulla richiesta di incidente probatorio formulata dalla difesa degli imputati, per l'assunzione della testimonianza delle persone offese dei delitti contestati ad Alberti Alberto e Monti Carlo, e sulla subordinata eccezione di legittimita' costituzionale. Rilevato che: a) la richiesta non puo' essere accolta in base alla lettera a) dell'art. 392, primo comma del codice di procedura penale, in quanto l'infermita' da cui sono affetti i testi in questione non e' tale da incidere sulla possibilita' che il loro esame sia ritardato sino alla sede naturale del dibattimento, ma semmai sulla idoneita' psichica a rendere testimonianza (art. 196, secondo comma del codice di procedura penale), problema indifferente al momento dell'assunzione della prova; b) il comma 1-bis dell'art. 392 cit., d'altro canto, e' tassativo nel limitare ai testimoni minori di anni 16 la possibilita' per le parti di chiedere, e per il giudice di disporre, l'incidente probatorio in assenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo; ne', proprio per il carattere eccezionale dell'istituto dell'incidente probatorio rispetto ai principi di immediatezza e concentrazione processuale insiti nel sistema, la norma si presta ad interpretazioni analogiche; Ritenuta tuttavia non manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa degli imputati, circa l'irragionevolezza della diversa disciplina dettata per le situazioni dei testi infrasedicenni e di quelli infermi di mente, con conseguente violazione sia dell'art. 3 della Costituzione sia del diritto di difesa; Considerato infatti che la ratio dell'art. 392 comma 2-bis del codice di procedura penale pare rispondere a una duplice esigenza: 1) da un lato, proteggere anticipatamente il teste dagli aspetti problematici, non tanto della pubblicita' del dibattimento (per i quali sarebbe sufficiente rimedio la previsione dell'esame a porte chiuse, ex art. 472 comma 3-bis del codice di procedura penale), quanto delle more dei tempi delle indagini e di quelli del dibattimento stesso, per le ricadute che tali aspetti potrebbero avere - ad avviso del legislatore - sul vissuto del soggetto; 2) dall'altro, come dimostra il fatto che il diritto di richiedere tale tipo di incidente probatorio e' attribuito anche alla persona sottoposta alle indagini, tutelare precocemente il diritto di quest'ultima al contraddittorio, per consentire di porre alla luce prima del dibattimento l'eventuale inattendibilita' del teste, ritenuto evidentemente in questo caso piu' che in altri concreto il rischio di suggestioni e condizionamenti anche non maliziosi; Ritenuto che entrambe le finalita' appena richiamate paiono valere in modo identico - e comunque non tale da giustificare sostanziali differenze di disciplina - per i soggetti in eta' evolutiva e per quelli che versino in condizioni di infermita' mentale, sicche' sia il principio di uguaglianza (nella sua specificazione dell'eguale trattamento di situazioni identiche), sia il diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini risultano subire una ingiustificata restrizione; ritenuta la questione rilevante nel presente procedimento, in cui le principali fonti di prova nei confronti degli indagati sono rappresentate da dichiarazioni di persone inferme di mente (cio' che incide del resto nella stessa qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati);