IL PRETORE

    A   scioglimento  della  riserva  che  precede,  cosi'  provvede:
      Considerato  che  la  parte  attrice  ha sollevato questione di
  legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del d.-l.
  9  dicembre 1986 n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15,
  per  contrasto  con  l'art. 42  della  Costituzione:         che la
  questione,  rilevante nel presente giudizio di rilascio di immobile
  per finita locazione, non appare manifestamente infondata;
        che   la   menzionata  norma,  dettando  una  sorta  di  "ius
  singolare"  per  una  particolare  categoria  di  beni  (gli  studi
  d'artista)  soggetti  a  vincolo  storico-artistico  (per  essi  il
  provvedimento  amministrativo  di  vincolo,  in  forza  di espressa
  previsione  legislativa,  e'  destinato ad avere effetti impeditivi
  anche del rilascio), viene, infatti, a realizzare, in concreto, una
  proroga   destinata   a  protrarsi  permanentemente,  senza  alcuna
  possibilita'  per  il proprietario di recuperare la cosa locata ne'
  di  trarre una remunerazione adeguata alle variazioni del canone di
  mercato, nel rispetto del vincolo di destinazione;
che  l'inesigibilita'  della  prestazione restitutoria, in difetto di
  "valvole   di  salvaguardia",  costituisce  una  forma  di  larvata
  espropriazione,   non  accompagnata  dalla  corresponsione  di  una
  indennita',  e  si  pone,  quindi,  in  evidente  contrasto  con la
  garanzia costituzionale prevista dall'art. 42 della costituzione in
  favore  del  diritto di proprieta', che risulta compromesso in modo
  intollerabile e praticamente vanificato;
        che,  a  conforto  di  quanto  precede, e' utile ricordare il
  dibattito  che,  al  riguardo,  si  e'  tenuto  in  sede  di lavori
  preparatori  al  Senato,  dove non si e' mancato di esprimere forti
  preoccupazioni  sulla  legittimita'  costituzionale  della norma in
  questione,  evidenziandone, per l'appunto, l'effetto "espropriativo
  ed  espoliativo  senza  alcun congruo indennizzo" (cfr. Senato 553o
  seduta - 4 febbraio 1987 - senatori Filetti e Biglia);
        che  la  prospettata questione di legittimita' costituzionale
  va  dunque  rimessa  all'esame  della  Corte  costituzionale con le
  conseguenti statuizioni e il processo deve essere sospeso;