IL TRIBUNALE Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 c.p.p. proposta nel procedimento n. 1768/99 reg.g.n.r. e 2010/99 reg.g.i.p. dal difensore dell'imputato Pinto Claudio e dal p.m. cosi' provvede. Tuttora la legislazione penale, sostanziale e processuale, e' giustamente impostata su una marcata differenziazione di trattamento, sostanziale e processuale, dei giovani. Non certo per insulso ed inammissibile pietismo, ma perche' l'esperienza comune, prima ancora della psicologia dell'eta' evolutiva, insegna che i comportamenti di una giovane vita in fase di formazione fisica e psicologica, devono essere considerati, per evidenti ragioni che qui e' del tutto superfluo ripetere, in modo del tutto diverso, e per certi versi anche con molta pedagogica comprensione, rispetto a quelli degli adulti. Trascurando in questa sede anche l'elencazione dei vari istituti giuridici, sostanziali e processuali, che prevedono un trattamento "di favore" dei giovani che si imbattono nei rigori della legge penale, per i motivi menzionati, e' utile soffermarsi brevemente sulla sospensione condizionale della pena, che e' l'istituto di tipica manifestazione di questa "lodevole" sensibilita' legislativa verso i giovani. L'art. 163 c.p. infatti gradua l'entita' della pena detentiva da sospendere in tre dimensioni: fino a due anni per le persone oltre il ventunesimo anno di eta', fino a due anni e sei mesi per i giovani di eta' tra i diciotto ed i ventuno anni, e fino a tre anni per i minori degli anni diciotto. Tuttavia questa lodevole e necessitata sensibilita' legislativa e' stata smarrita dal legislatore processuale penale del 1988 quando, forse piu' per dimenticanza che per "partito preso", come esattamente opina anche il difensore dell'imputato, ha disciplinato il "patteggiamento". Infatti ha giustamente riconosciuto molta rilevanza al rapporto tra rinuncia al processo e concessione della sospensione condizionale della pena, prevedendo che l'applicazione della pena su richiesta possa essere subordinata alla concessione della sospensione condizionale (art. 444 comma 3 c.p.p.), ma poi, prevedendo il "tetto" della pena applicabile su richiesta (due anni di pena detentiva, che coincide con il tetto della pena da sospendere per gli adulti) non tiene in alcun conto senza alcuna ragionevole scelta, il diverso tetto di pena da sospendere per i giovani tra i diciotto ed i ventuno anni di eta'. E questa scelta, oltre ad essere irragionevole, presenta dubbi di costituzionalita' rispetto ai principi fissati dagli artt. 3 comma 2, 27 comma 2 e 31 comma 2 Cost., che la Corte costituzionale deve valutare, risultando anche la questione di costituzionalita' rilevante nel processo perche' l'imputato ha subordinato la richiesta di applicazione della pena di anni 2 e giorni 6 di reclusione alla concessione della sospensione condizionale. Eguali profili di incostituzionalita' non si rinvengono rispetto all'art. 175 c.p., perche' la predetta norma non contempla distinzioni di trattamento in ragione dell'eta' degli imputati.